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Sentenza

Sentenza n. 1086/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024, limitatamente al mandato di diffondere la circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nonché la circolare stessa, nella parte in cui imponeva agli erogatori privati accreditati di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e operante sulla base di un contratto con l'ATS competente, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto: la contraddittorietà della previsione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget annuale; la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non siano tenute a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; la violazione dell'art. 23 Cost., per l'introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta senza base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il preteso contenuto sostanzialmente espropriativo dell'obbligo di erogazione gratuita; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici; nonché il difetto di presupposto e lo sviamento, in relazione al richiamo al Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, i cui effetti sarebbero esauriti. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l'interesse alla decisione, anche in considerazione della mancata concreta applicazione della previsione contestata e della normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio in rito, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione e che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire. Non sono stati quindi esaminati nel merito i sei motivi di ricorso né la legittimità della D.G.R. e della circolare impugnate. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata del giudizio quando, verificata la permanenza dell'interesse, risulta sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024

    le prestazioni aggiuntive erogate da parte delle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa debbano essere remunerate

    La normativa sopravvenuta è indicata nel testo come una delle circostanze che hanno contribuito al venir meno dell'interesse della ricorrente, prevedendo la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    È stata invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui le strutture private accreditate non sarebbero obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa previsti contrattualmente; il TAR non ha esaminato il motivo nel merito.

  • art. 23 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare l'introduzione amministrativa di una prestazione imposta senza una disposizione legislativa; il TAR non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    È stato invocato dalla ricorrente per dedurre la lesione del diritto al credito derivante dall'imposizione di prestazioni gratuite; il TAR non ha esaminato la censura nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, senza poter sostituire la propria valutazione a quella della parte sulla permanenza dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la mancata concreta applicazione dell'atto impugnato e una normativa successiva abbiano reso non più utile una pronuncia di merito sulla sua legittimità.
  • La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, effettuata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., può condurre alla definizione semplificata del giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esame dei motivi di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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