Direttiva 2026/1472
Direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza e aggiorna il quadro UE sui diritti delle vittime di reato, intervenendo sulla direttiva 2012/29/UE per colmare le carenze emerse nella valutazione della Commissione. Introduce obblighi più precisi su linee di assistenza, denuncia dei reati anche via ICT, informazione tempestiva, valutazione individuale delle esigenze, protezione, patrocinio a spese dello Stato, assistenza ai minori e uso delle tecnologie digitali. Impone inoltre agli Stati membri di organizzare protocolli coordinati, formare il personale, raccogliere dati armonizzati e garantire risorse sufficienti. Il recepimento generale è fissato al 2 luglio 2028, con un termine più lungo per le norme sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Modifica la direttiva 2012/29/UE rafforzando diritti, assistenza, protezione, accessibilità e partecipazione delle vittime di reato nei procedimenti penali, anche tramite strumenti digitali e misure specifiche per vittime vulnerabili.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le vittime di reato nell’Unione europea e alle autorità competenti degli Stati membri che devono garantire informazione, assistenza, protezione, denuncia dei reati, partecipazione al procedimento penale, risarcimento e raccolta dati. Incide anche su servizi di assistenza generale e specialistica, linee di assistenza, autorità di polizia e giudiziarie, organismi di protezione e soggetti che entrano in contatto con le vittime. Prevede misure specifiche per minori, persone con disabilità, vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello del reato, vittime di violenza sessuale o di genere, tratta, terrorismo, criminalità organizzata, reati basati sull’odio e altre categorie con esigenze specifiche. La Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda partecipa. L’articolo 21, paragrafo 3, si applica ai procedimenti penali avviati dal 2 luglio 2029.
Direttiva (UE) 2026/1472 che modifica la direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato
La direttiva interviene in modo ampio sulla disciplina UE delle vittime di reato, con l’obiettivo di rafforzare in concreto informazione, assistenza, protezione e partecipazione al procedimento penale. Il legislatore europeo richiama le carenze emerse dalla valutazione della direttiva 2012/29/UE e introduce misure più operative, specialmente in materia di accesso ai servizi, denuncia dei reati, valutazione individuale delle esigenze e utilizzo delle tecnologie digitali.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La revisione mira a colmare le lacune riscontrate nella prassi applicativa, in particolare:
- difficoltà di accesso alle informazioni;
- insufficiente adeguamento dell’assistenza e della protezione alle esigenze individuali;
- ostacoli alla denuncia dei reati;
- difficoltà di partecipazione al procedimento penale;
- problemi nel conseguimento del risarcimento.
La direttiva valorizza inoltre la dimensione di genere, la disabilità, l’età minore, le discriminazioni intersezionali e la particolare esposizione al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta.
Ambito soggettivo e categorie di vittime interessate
La direttiva continua ad applicarsi a tutte le vittime di reato, ma dedica obblighi più intensi a categorie che necessitano di tutela rafforzata. Tra queste rientrano, in particolare, le vittime minorenni, le vittime con disabilità, le vittime di violenza sessuale e di genere, le vittime di tratta, terrorismo, criminalità organizzata, reati basati sull’odio, tortura, sparizioni forzate, genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione.
È espressamente considerata anche la posizione delle vittime che subiscono discriminazione intersezionale, nonché delle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso. La Danimarca è esclusa dalla partecipazione; l’Irlanda ha optato per la partecipazione.
Linee di assistenza per le vittime
Con l’inserimento dell’articolo 3 bis, gli Stati membri devono istituire linee di assistenza accessibili, gratuite, riservate, sicure e di facile utilizzo. Tali linee devono:
- fornire le informazioni sui diritti delle vittime previste dall’articolo 4, paragrafo 1;
- offrire sostegno emotivo;
- indirizzare verso servizi pertinenti, inclusi servizi di assistenza generale e specialistica o altre linee specializzate.
Le linee di assistenza devono essere raggiungibili telefonicamente mediante il numero armonizzato UE 116 006 per le chiamate nazionali, oltre ai numeri nazionali esistenti, e devono essere accessibili anche tramite altre tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come applicazioni online e siti web. Per le chiamate internazionali, gli Stati membri devono prevedere un numero dedicato; tale chiamata non deve necessariamente essere gratuita.
I servizi devono essere disponibili nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e gli Stati membri devono sforzarsi di renderli accessibili anche in almeno un’altra lingua ampiamente compresa nello Stato membro interessato. Le linee possono essere gestite da organismi pubblici o non governativi, su base professionale o volontaria, ma devono garantire qualità, accessibilità, adeguata operatività e personale formato.
Denuncia dei reati e segnalazione da parte di terzi
L’articolo 5 bis impone agli Stati membri di assicurare canali di denuncia dei reati liberi, accessibili, semplici, sicuri e immediatamente disponibili. Oltre alla denuncia in presenza, deve essere possibile denunciare tramite ICT, almeno per casi non urgenti e reati non violenti, se ciò è nel migliore interesse della vittima. Se prevista, la denuncia online può includere la presentazione di prove.
La direttiva richiede inoltre:
- misure per agevolare la denuncia da parte di chi, in buona fede, sappia o sospetti che sia stato commesso un reato o che possa prodursi un atto di violenza;
- cooperazione con organizzazioni della società civile per facilitare la segnalazione da parte di terzi;
- protezione della vittima prima che l’autore del reato sia informato della denuncia, quando la denuncia provenga da soggetto diverso dalla vittima;
- effettiva possibilità di denuncia per chi è privato della libertà o si trovi in strutture chiuse o in contesti nei quali non possa allontanarsi liberamente;
- procedure sicure, riservate e adatte ai minori quando il denunciante è minorenne.
Per i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dallo status di soggiorno, è imposto un obbligo di non discriminazione e di non scoraggiamento alla denuncia. Inoltre, al momento della denuncia, la vittima deve essere informata del possibile trasferimento dei dati personali all’autore del reato per esigenze di difesa e deve poter esprimere il proprio parere.
Informazione della vittima e aggiornamenti sul procedimento
L’articolo 6 è ampliato per includere nuove informazioni essenziali da fornire alla vittima, tra cui:
- decisione di perseguire l’autore del reato;
- misure di protezione, compresi gli ordini di protezione;
- ruolo della vittima nel procedimento penale;
- regole su richiesta e ottenimento del risarcimento.
La vittima deve inoltre poter essere informata senza indebito ritardo della scarcerazione, anche in libertà vigilata, o dell’evasione dell’imputato, del processato o del condannato, nonché delle misure di protezione attivate in conseguenza. La notifica del diritto a ricevere informazioni sul procedimento e la richiesta di tali informazioni devono essere registrate secondo il diritto nazionale.
Interpretazione, traduzione e riesame delle decisioni processuali
L’articolo 7 rafforza il diritto all’interpretazione e alla traduzione. In deroga alla traduzione scritta, può essere fornita traduzione orale o riassunto orale di documenti fondamentali, purché non sia compromessa l’equità del procedimento o la capacità della vittima di esercitare i propri diritti.
L’autorità competente deve valutare la necessità di interpretazione o traduzione e la vittima può impugnare la decisione di diniego secondo le regole procedurali nazionali.
Con il nuovo articolo 10 ter, la vittima deve essere informata senza ritardo delle decisioni adottate durante le udienze sul diritto all’interpretazione e alla traduzione e sulle misure speciali di protezione. Deve inoltre poter chiedere il riesame, almeno, delle decisioni prese in udienza su:
- interpretazione o traduzione;
- diritto a essere sentita;
- patrocinio a spese dello Stato.
Assistenza generale e specialistica, anche per periodi di crisi
L’articolo 8 ribadisce che i servizi di assistenza devono essere contattati senza ritardo quando la valutazione individuale ne evidenzi il bisogno e la vittima abbia acconsentito o abbia chiesto assistenza. I servizi specialistici devono essere gratuiti e riservati, organizzati come servizi autonomi o integrati nei servizi generali.
La direttiva esige una distribuzione geografica adeguata e l’accessibilità anche tramite mezzi online o ICT. In periodi di crisi, come emergenze sanitarie o umanitarie, gli Stati membri devono mirare a garantire la piena operatività dei servizi specialistici.
Servizi mirati ed integrati per le vittime minorenni
Il nuovo articolo 9 bis impone la disponibilità di servizi adatti ai minori, mirati ed integrati, con un meccanismo multiagenzia coordinato. Tali servizi devono coprire almeno:
- informazione sui diritti;
- visite mediche;
- sostegno emotivo, sociale e psicologico;
- assistenza amministrativa;
- denuncia di reati;
- valutazione individuale;
- registrazione audiovisiva delle audizioni.
Gli Stati membri devono valutare la possibilità di concentrare tali servizi negli stessi locali, tenendo conto dell’interesse superiore del minore e della gravità del danno. I servizi possono essere istituiti da organismi pubblici o non governativi.
Diritto di assistenza nei locali giudiziari
L’articolo 10 bis impone di garantire alle vittime, nei locali giudiziari, sostegno emotivo e informazioni pratiche sugli aspetti organizzativi del procedimento penale, in funzione delle esigenze individuali. La direttiva chiarisce che ciò non implica necessariamente l’apertura di nuove strutture o una presenza permanente di servizi dedicati nei tribunali.
Patrocinio a spese dello Stato
L’articolo 13, riscritto, obbliga gli Stati membri a garantire il patrocinio a spese dello Stato alle vittime che hanno il diritto di diventare parti del procedimento penale e non dispongono di risorse sufficienti per pagare un avvocato. Il patrocinio può coprire anche la domanda di risarcimento.
Gli Stati membri possono introdurre una valutazione delle risorse, una valutazione del merito o entrambe. Se applicano la valutazione delle risorse, devono considerare reddito, patrimonio, situazione familiare, costi dell’assistenza legale e tenore di vita nazionale, oltre alla eventuale dipendenza dall’autore del reato. Se applicano la valutazione del merito, devono considerare gravità del reato, complessità del caso e gravità del danno.
Sono previste categorie di vittime, definite dal diritto nazionale, che hanno diritto al patrocinio se prive di risorse sufficienti; il testo menziona in particolare minorenni e persone con disabilità.
Risarcimento e misure di esecuzione
L’articolo 16 rafforza il meccanismo di esecuzione del risarcimento. Gli Stati membri devono adottare misure di esecuzione per facilitare il pagamento senza indebito ritardo da parte dell’autore del reato.
Se, per un reato doloso violento, il risarcimento non è pagato entro un termine ragionevole e le misure di esecuzione falliscono, gli Stati membri possono anticipare il pagamento, in tutto o in parte, conformemente al diritto nazionale, mantenendo il diritto di recupero nei confronti dell’autore del reato.
Vittime residenti in altro Stato membro e cooperazione transfrontaliera
L’articolo 17 impone alle autorità competenti di ridurre al minimo le difficoltà per le vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello del reato, in particolare sul piano procedurale. Sono espressamente richiamate le possibilità di:
- raccogliere la deposizione immediatamente dopo la denuncia;
- ascoltare la vittima tramite videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva;
- agevolare la partecipazione al procedimento con tecnologie di comunicazione a distanza, nei limiti del diritto UE e nazionale.
Le autorità possono chiedere l’assistenza di Eurojust e della Rete giudiziaria europea e trasmettere informazioni a tali organismi per agevolare la cooperazione transfrontaliera.
Ulteriore diritto alla protezione per vittime danneggiate dall’apologia di reati gravi
Con l’articolo 18 bis, gli Stati membri devono consentire l’accesso alle misure di assistenza e protezione anche alle vittime che abbiano subito un danno ulteriore, come la privazione della dignità, a causa dell’apologia di reati gravi ai sensi del diritto nazionale, inclusa la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, o dell’omaggio agli autori dei reati.
La direttiva precisa però che non impone di qualificare come reato l’apologia di reati gravi, l’incitamento all’odio o i reati d’odio.
Diritto all’assenza di contatti e protezione della vita privata
L’articolo 19 prevede che gli Stati membri creino le condizioni per evitare contatti tra vittima, familiari e autore del reato nei locali del procedimento, d’ufficio o su richiesta della vittima, salvo necessità processuali. Nei nuovi locali giudiziari devono essere previste aree di attesa riservate alle vittime.
L’articolo 21 rafforza la tutela della vita privata e dei dati personali: l’autore del reato non deve ricevere il luogo di residenza o dati di contatto equivalenti della vittima, salvo necessità ai fini del diritto alla difesa o prevalenza, caso per caso, di un legittimo interesse alla divulgazione. La norma si applica ai procedimenti penali avviati dal 2 luglio 2029.
Valutazione individuale delle esigenze di assistenza e protezione
L’articolo 22 è una delle disposizioni centrali della revisione. La valutazione individuale deve essere tempestiva, durata per tutto il procedimento e finalizzata a individuare le specifiche esigenze di assistenza e protezione, nonché la necessità di ulteriore sostegno psicologico e di misure speciali.
La valutazione deve considerare:
- caratteristiche personali della vittima, comprese discriminazioni intersezionali;
- tipo e natura del reato;
- circostanze del reato;
- relazione con l’autore e rischio rappresentato da quest’ultimo.
È data particolare attenzione alle vittime che hanno subito notevole danno, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione e a quelle particolarmente esposte per dipendenza o relazione con l’autore. Per i minori la direttiva presume specifiche esigenze di assistenza e protezione, con valutazione obbligatoria nel quadro dei servizi mirati e integrati.
La valutazione deve essere condotta con stretta partecipazione della vittima, deve rispettarne i desideri e va riesaminata e aggiornata se le circostanze mutano in modo sostanziale.
Misure speciali di protezione e audizioni delle vittime
L’articolo 23 consente misure speciali per le vittime con specifiche esigenze di protezione individuate dalla valutazione individuale. Gli Stati membri devono poter adottare, durante il procedimento e per tutto il tempo necessario:
- presenza continua o temporanea delle forze dell’ordine o di altri organismi di protezione fisica;
- ordini di allontanamento, restrittivi o di protezione;
- accesso ad alloggi e altre sistemazioni temporanee adeguate.
Per le vittime di violenza sessuale o di violenza di genere, le audizioni devono essere svolte da persona dello stesso sesso, se la vittima lo desidera e se ciò non pregiudica il procedimento, salvo che l’audizione sia condotta da pubblico ministero o giudice.
Sono inoltre previste misure per evitare domande inutili sulla vita privata della vittima, soprattutto per quanto riguarda orientamento sessuale, genere, identità di genere e comportamento sessuale passato.
Minori vittime: interesse superiore e conflitti con la responsabilità genitoriale
L’articolo 24 rafforza la tutela dei minori. Deve essere garantito il diritto del minore a essere sentito e a vedersi riconosciuto l’interesse superiore in indagini e procedimento. Se il reato coinvolge il titolare della responsabilità genitoriale e sorge un conflitto di interessi, gli atti che richiedono consenso non possono essere subordinati al consenso del titolare della responsabilità genitoriale.
Formazione degli operatori e sensibilizzazione
L’articolo 25 impone formazione regolare, generale e specialistica per i funzionari che possono entrare in contatto con le vittime, in particolare polizia e personale giudiziario, ma anche giudici, pubblici ministeri, avvocati, operatori di assistenza alle vittime, giustizia riparativa e, ove opportuno, operatori sanitari.
La formazione deve essere adeguata al tipo di contatto e deve includere, a seconda dei casi:
- approccio sensibile ai traumi;
- dimensione di genere;
- disabilità;
- esigenze dei minori;
- prevenzione della vittimizzazione secondaria;
- crimini informatici.
L’articolo 25 bis richiede inoltre campagne di sensibilizzazione e informazioni pubbliche accessibili, chiare e aggiornate sui diritti delle vittime, sui servizi disponibili e sulla denuncia dei reati, anche con il coinvolgimento della società civile.
Coordinamento interno, protocolli e tecnologie digitali
L’articolo 26 bis impone agli Stati membri di adottare protocolli o orientamenti specifici, vincolanti o non vincolanti secondo il diritto nazionale, per coordinare l’azione delle autorità competenti e dei servizi coinvolti. Tali protocolli devono indicare almeno come fornire informazioni alle vittime, applicare l’articolo 5 bis sulla denuncia dei reati, svolgere la valutazione individuale e coordinare i servizi generali, specialistici e quelli per minori.
L’articolo 26 ter disciplina l’uso delle ICT per l’esercizio di numerosi diritti, garantendo che le vittime possano comunicare elettronicamente con le autorità quando disponibile e senza discriminazioni per chi risiede in un altro Stato membro. Se richiesti strumenti di identificazione o firma elettronica, devono essere accettati gli strumenti conformi al regolamento (UE) n. 910/2014, inclusi i portafogli europei di identità digitale e le firme/sigilli qualificati di altri Stati membri.
L’articolo 26 quater stabilisce infine che le vittime con disabilità devono poter beneficiare delle ICT e dell’intero sistema di diritti, servizi e misure della direttiva in condizioni di uguaglianza, con accessibilità, accomodamenti ragionevoli e accomodamenti procedurali ai sensi della direttiva (UE) 2019/882.
Dati, risorse e monitoraggio
L’articolo 28 obbliga gli Stati membri a creare un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato. I dati minimi devono essere disponibili a livello centrale e disaggregati per sesso e fascia di età; ove possibile e pertinente, anche per rapporto vittima-autore e tipo di reato.
Le statistiche devono includere anche dati sul modo in cui le vittime hanno esercitato i loro diritti. Gli Stati membri devono trasmettere i dati a Eurostat ogni tre anni, senza dati personali, e pubblicarli in modo accessibile. Eurostat e l’Agenzia UE per i diritti fondamentali forniscono supporto tecnico e metodologico.
L’articolo 28 ter richiede risorse umane e finanziarie sufficienti per l’attuazione effettiva della direttiva.
Relazione della Commissione e termine di recepimento
La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 2 luglio 2032, con valutazione dell’attuazione tecnica e, in particolare, dell’articolo 9 bis, paragrafo 3.
Quanto al recepimento, gli Stati membri devono conformarsi entro il 2 luglio 2028. Fa eccezione la disciplina dell’articolo 26 ter, per la quale le misure nazionali devono essere adottate e pubblicate entro il 2 luglio 2030. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Considerazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva segnala un rafforzamento significativo degli obblighi organizzativi degli Stati membri e, indirettamente, dei soggetti che assistono vittime e strutture pubbliche/para-pubbliche coinvolte. In sede nazionale saranno particolarmente rilevanti:
- l’adeguamento dei canali di denuncia e comunicazione digitale;
- la costruzione di protocolli coordinati tra autorità e servizi;
- la gestione dei dati personali e delle informazioni riservate;
- l’accessibilità per minori e persone con disabilità;
- l’assetto del patrocinio a spese dello Stato e delle procedure di risarcimento;
- il monitoraggio delle risorse e della compliance organizzativa fino alle scadenze di recepimento.
Disposizioni principali
Obiettivo della modifica della direttiva 2012/29/UE
La direttiva aggiorna le norme minime sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato per rafforzare l’accesso alle informazioni, ai servizi, alla tutela e alla partecipazione al procedimento penale, rispondendo alle criticità emerse nella valutazione della direttiva originaria.
Linee di assistenza per le vittime (art. 3 bis)
Gli Stati membri devono istituire linee di assistenza accessibili, gratuite, riservate, sicure e di facile utilizzo, in grado di fornire informazioni sui diritti, sostegno emotivo e invio ai servizi pertinenti. Le linee devono essere raggiungibili tramite il numero UE 116 006 per le chiamate nazionali, oltre ai numeri nazionali esistenti, e tramite altre tecnologie ICT; devono inoltre essere raggiungibili con un numero dedicato per chiamate internazionali. Devono essere disponibili nella/e lingua/e ufficiale/i e, per quanto possibile, in almeno un’altra lingua ampiamente compresa nello Stato membro.
Denuncia dei reati e segnalazione da parte di terzi (art. 5 bis)
Gli Stati membri devono assicurare canali gratuiti, accessibili, sicuri e prontamente disponibili per denunciare reati, anche via ICT almeno per casi non urgenti e reati non violenti, se nel migliore interesse della vittima; ove possibile, la denuncia online può includere la presentazione di prove. Devono inoltre facilitare le segnalazioni in buona fede da parte di terzi e la cooperazione con organizzazioni della società civile. Sono previste tutele specifiche per persone private della libertà, minori, vittime con status di soggiorno irregolare e vittime cittadini di paesi terzi non discriminate rispetto all’accesso ai diritti.
Informazione della vittima e registrazione delle comunicazioni (art. 6)
L’elenco delle informazioni dovute alla vittima è ampliato: decisione di perseguire l’autore, misure di protezione, ruolo della vittima nel procedimento e norme sul risarcimento. Le vittime devono poter essere informate senza ritardo della scarcerazione o evasione del soggetto in custodia, e tale informazione, nonché la richiesta di informazioni sul procedimento, devono essere verbalizzate/registrate.
Interpretazione, traduzione e riesame (artt. 7 e 10 ter)
È rafforzato il diritto all’interpretazione e traduzione, con possibilità di traduzione orale o riassunto orale di documenti fondamentali se non compromette equità e diritti della vittima. La vittima può contestare la mancata concessione di interpretazione o traduzione. È inoltre introdotto il diritto a essere informati delle decisioni adottate durante le udienze e a chiederne il riesame, almeno per interpretazione/traduzione, diritto a essere sentiti e patrocinio a spese dello Stato.
Servizi di assistenza generale e specialistica, inclusi i servizi per minori (artt. 8, 9 e 9 bis)
Gli Stati membri devono garantire servizi gratuiti e riservati, facilmente accessibili anche online, con distribuzione territoriale adeguata, continuità nei periodi di crisi e coordinamento tra assistenza generale e specialistica. Sono previsti servizi mirati e integrati per numerose categorie di vittime con esigenze specifiche, inclusi minori, con meccanismo multiagenzia e possibilità di erogazione in un’unica sede. Per le vittime minorenni, i servizi devono essere adatti all’età e comprendere informazione, visite mediche, sostegno emotivo/sociale/psicologico, assistenza amministrativa, denuncia, valutazione individuale e registrazione audiovisiva delle audizioni.
Diritto di assistenza nei locali giudiziari (art. 10 bis)
Le vittime devono ricevere nei locali giudiziari sostegno emotivo e informazioni pratiche sugli aspetti organizzativi del procedimento penale, in funzione delle loro esigenze individuali.
Patrocinio a spese dello Stato (art. 13)
Le vittime che hanno diritto di diventare parti del procedimento penale e non dispongono di risorse sufficienti devono poter accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche per eventuali domande di risarcimento. Gli Stati membri possono prevedere valutazioni delle risorse e/o del merito; sono indicate le circostanze da considerare. Sono previste categorie di vittime, definite dal diritto nazionale, che devono ricevere il patrocinio se prive di risorse sufficienti.
Risarcimento della vittima (art. 16)
Gli Stati membri devono prevedere misure di esecuzione per facilitare il pagamento tempestivo del risarcimento dovuto dall’autore del reato. Per i reati dolosi violenti, se il risarcimento non è pagato entro un termine ragionevole e le misure esecutive falliscono, gli Stati membri possono anticipare in tutto o in parte il risarcimento, con diritto di recupero nei confronti dell’autore.
Cooperazione transfrontaliera e vittime residenti in altro Stato membro (art. 17 e art. 26 ter)
Le autorità devono ridurre al minimo le difficoltà per le vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello del reato, anche tramite raccolta immediata della deposizione, videoconferenza e tecnologie di comunicazione a distanza. È prevista la possibilità di ricorrere a Eurojust e alla Rete giudiziaria europea. Le vittime residenti in altro Stato membro non possono essere precluse dall’esercizio dei diritti via ICT se tali strumenti sono disponibili.
Protezione della vita privata e non divulgazione dei dati personali (art. 21)
È rafforzata la protezione dei dati di contatto e del luogo di residenza della vittima: l’autore del reato non deve riceverli salvo necessità ai fini del diritto alla difesa o se, caso per caso, prevale un legittimo interesse alla divulgazione. Questa disposizione si applica ai procedimenti penali avviati dal 2 luglio 2029.
Valutazione individuale delle vittime (art. 22)
La valutazione individuale deve essere tempestiva, continua e orientata a individuare esigenze di assistenza e protezione, incluso l’ulteriore sostegno psicologico e le misure speciali. Deve tenere conto delle caratteristiche personali, della natura e circostanze del reato, della relazione con l’autore e del rischio che esso rappresenta; presta particolare attenzione a vittime vulnerabili, minori e vittime con esperienze di discriminazione intersezionale. La valutazione si svolge con stretta partecipazione della vittima e deve essere aggiornata se cambiano le circostanze.
Misure speciali di protezione e assenza di contatti (artt. 18, 18 bis, 19 e 23)
Gli Stati membri devono adottare misure di protezione fisica, incluse presenza delle forze dell’ordine, ordini di allontanamento/restrittivi/protezione e accesso ad alloggi o sistemazioni temporanee. È previsto un ulteriore diritto alla protezione per vittime danneggiate dall’apologia di reati gravi o dall’omaggio agli autori. Nei locali giudiziari deve essere evitato il contatto con l’autore del reato; nei nuovi locali devono esserci zone di attesa riservate. Per vittime con esigenze specifiche, le audizioni devono avvenire con misure speciali e, per vittime di violenza sessuale o di genere, su richiesta, da persona dello stesso sesso, se ciò non pregiudica il procedimento.
Tutela dei minori e conflitti di interesse (art. 24)
Per le vittime minorenni è rafforzato il diritto di essere sentiti e di far prevalere il proprio interesse superiore nel corso delle indagini e del procedimento. Se esiste conflitto di interesse con il titolare della responsabilità genitoriale, gli atti che richiedono consenso non devono essere subordinati al consenso di quest’ultimo.
Formazione degli operatori e sensibilizzazione pubblica (artt. 25 e 25 bis)
Gli Stati membri devono assicurare formazione regolare, generale e specialistica per polizia, personale giudiziario, giudici, pubblici ministeri, avvocati, operatori dei servizi per le vittime, giustizia riparativa e, ove opportuno, operatori sanitari. La formazione deve essere sensibile a trauma, genere, disabilità, minori e crimini informatici. Devono essere inoltre adottate campagne di sensibilizzazione e informazioni pubbliche accessibili, chiare e aggiornate sui diritti delle vittime, la denuncia dei reati e i servizi disponibili.
Protocolli o orientamenti nazionali e uso delle tecnologie (artt. 26 bis, 26 ter, 26 quater)
Gli Stati membri devono stabilire protocolli o orientamenti, vincolanti o meno secondo il diritto nazionale, per coordinare autorità e servizi nel trattamento delle vittime, con regole su informazioni, denuncia, valutazione individuale e cooperazione tra servizi. Devono consentire l’esercizio di specifici diritti tramite ICT e garantire accesso non discriminatorio per vittime residenti in altri Stati membri. Le vittime con disabilità devono beneficiare di accessibilità, accomodamenti ragionevoli e accomodamenti procedurali conformemente alla direttiva (UE) 2019/882.
Raccolta dati, risorse e riesame della Commissione (artt. 28, 28 ter e 29)
Gli Stati membri devono istituire sistemi di raccolta, produzione e diffusione di statistiche armonizzate, disaggregate per sesso e fascia di età e, ove possibile, per rapporto vittima-autore e tipo di reato, trasmettendole a Eurostat ogni tre anni e pubblicandole in forma accessibile. Devono garantire risorse umane e finanziarie sufficienti per l’attuazione. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione entro il 2 luglio 2032, con valutazione specifica dell’attuazione dell’articolo 9 bis, paragrafo 3.
Termini di recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono conformarsi entro il 2 luglio 2028. Le misure relative all’articolo 1, punto 21, limitatamente all’articolo 26 ter della direttiva 2012/29/UE, devono essere adottate e pubblicate entro il 2 luglio 2030. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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