Direttiva 2026/804
Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in profondità il quadro della direttiva 2014/49/UE per rafforzare la protezione dei depositanti e armonizzare maggiormente il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi nell’Unione. Interviene su copertura, esclusioni, tempi e modalità di rimborso, cooperazione transfrontaliera, uso dei fondi per misure preventive, misure alternative e risoluzione, oltre a introdurre nuovi obblighi informativi e di reporting. Il recepimento è previsto entro l’11 maggio 2028, con applicazione differita al 11 maggio 2029 per la parte sulle misure preventive.
Modifica della direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi, con rafforzamento della copertura, delle regole di rimborso, della cooperazione transfrontaliera, dell’uso dei fondi degli SGD e degli obblighi di trasparenza.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) degli Stati membri e agli enti creditizi ad essi affiliati, inclusi quelli che operano tramite succursali o in libera prestazione di servizi in altri Stati membri. Incide anche sulle succursali nell’Unione di enti creditizi con sede principale in paesi terzi, che devono diventare membri di un SGD nello Stato membro ospitante prima di raccogliere depositi ammissibili. La direttiva disciplina inoltre taluni depositi di enti finanziari, i depositi dei fondi dei clienti, i saldi temporaneamente elevati, le misure preventive e alternative finanziabili dagli SGD, nonché gli scambi informativi tra SGD, autorità designate, autorità competenti e ABE. Prevede esclusioni specifiche dalla copertura, tra cui vari tipi di depositi già esclusi dalla direttiva 2014/49/UE come modificata.
Direttiva (UE) 2026/804 che modifica la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi
La direttiva interviene sul quadro europeo dei sistemi di garanzia dei depositi per colmare lacune emerse nella tutela dei depositanti e per armonizzare maggiormente le modalità di intervento degli SGD al di fuori del mero rimborso. Il legislatore dell’Unione collega espressamente la riforma all’approfondimento dell’unione bancaria, alla riduzione dell’uso di risorse pubbliche e al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali e ABE.
Obiettivi e impianto della riforma
La modifica della direttiva 2014/49/UE mira a:
- rafforzare la protezione dei depositanti nell’Unione;
- rendere più coerenti e prevedibili i meccanismi di rimborso;
- ampliare e chiarire l’ambito di copertura in alcuni casi particolari;
- disciplinare in modo più preciso l’uso dei fondi degli SGD per misure preventive, misure alternative e risoluzione;
- migliorare trasparenza, reporting e cooperazione transfrontaliera.
I considerando sottolineano inoltre che le perdite devono restare in capo ad azionisti e creditori e che le risorse dei contribuenti non devono essere impiegate per sostenere o salvare enti creditizi in difficoltà.
Ambito di applicazione
L’articolo 1, come modificato, conferma che la direttiva riguarda l’istituzione e il funzionamento degli SGD, la copertura e il rimborso dei depositi e le salvaguardie per l’utilizzo dei fondi degli SGD per interventi diversi dal rimborso.
La riforma si applica:
- agli enti creditizi membri di un SGD;
- alle succursali di enti creditizi con sede principale fuori dall’Unione che siano o debbano diventare membri di un SGD nell’Unione;
- ai depositanti presso succursali o in libera prestazione di servizi in altri Stati membri;
- a specifici depositi di enti finanziari, compresi i depositi dei fondi dei clienti;
- ai sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono mantenute o ridefinite varie esclusioni dalla copertura, incluse quelle legate a riciclaggio, finanziamento del terrorismo, depositi di enti finanziari per conto proprio, depositi non identificati e alcuni depositi delle amministrazioni centrali o degli Stati federati, con eccezioni per talune istituzioni senza scopo di lucro controllate da tali amministrazioni.
Copertura dei depositi e ampliamento della protezione
La direttiva amplia la protezione in più direzioni:
- i saldi temporaneamente elevati sono protetti per almeno 500 000 EUR per sei mesi;
- i depositi legati a operazioni immobiliari su proprietà residenziali private beneficiano di una protezione fino a 2 500 000 EUR, oltre alla copertura ordinaria di 100 000 EUR;
- gli Stati membri devono definire nel diritto nazionale cosa si intenda per "a breve termine" per tali operazioni;
- la Commissione deve riesaminare gli importi almeno ogni cinque anni.
Viene inoltre chiarito che, in presenza di un diritto di terzi sulle somme depositate, la protezione spetta alla persona che ha pieno diritto ai fondi, se identificata o identificabile prima della conclusione sull’indisponibilità dei depositi.
Rimborso dei depositi: termini, modalità e casi speciali
L’articolo 8 conferma il termine ordinario di sette giorni lavorativi per rendere disponibile l’importo rimborsabile. In alcuni casi, in particolare quando occorre verificare il diritto al rimborso, il termine può essere esteso fino a 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione necessaria.
Sono previste discipline specifiche per:
- depositi soggetti a misure restrittive dell’Unione, che comportano sospensione del rimborso per la durata delle misure;
- depositi dormienti, rispetto ai quali l’SGD non deve adottare misure attive sotto una soglia fissata a livello nazionale, pur restando il diritto del depositante di reclamare l’importo;
- depositi superiori a 10 000 EUR, per i quali il rimborso deve avvenire, ove possibile, tramite bonifico o altro mezzo tracciabile diverso dal contante;
- depositi dei fondi dei clienti, che possono essere coperti se sono rispettate condizioni specifiche di separazione dei conti e identificabilità dei clienti.
L’articolo 7 bis attribuisce al depositante o al titolare del conto l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni che fondano la copertura aggiuntiva o il diritto al deposito in situazioni particolari.
Misure antiriciclaggio e sospensione del rimborso
La direttiva coordina espressamente la disciplina SGD con quella antiriciclaggio. L’articolo 8 quater impone una comunicazione rapida tra autorità designata e SGD e consente la sospensione del rimborso quando:
- il depositante o altra persona con diritti sulle somme è accusato di un reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- l’unità di informazione finanziaria ha sospeso un’operazione, un conto o un rapporto d’affari relativo al depositante interessato.
L’SGD non è responsabile delle sospensioni effettuate secondo tali regole.
Uso dei fondi degli SGD: rimborsi, risoluzione, misure preventive e misure alternative
Il nuovo articolo 11 conferma una gerarchia nell’uso dei fondi:
- rimborso dei depositanti;
- finanziamento della risoluzione ai sensi dell’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE;
- eventuale uso per misure preventive, se lo Stato membro lo consente e se sono rispettate condizioni rigorose;
- eventuale uso per misure alternative in caso di liquidazione per uscita dal mercato o cessazione dell’attività bancaria.
Per le misure preventive e alternative la direttiva introduce un impianto dettagliato di salvaguardie, inclusa una verifica del minor onere, limiti quantitativi e condizioni di commercializzazione aperta e non discriminatoria delle attività e passività oggetto di trasferimento.
Misure preventive
Gli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater disciplinano in modo analitico il sostegno preventivo degli SGD agli enti creditizi.
Le condizioni principali sono:
- richiesta dell’ente creditizio accompagnata da una nota con le misure da adottare;
- consultazione dell’autorità competente;
- obblighi di monitoraggio rafforzato, governance, reporting e verifiche in capo all’SGD;
- obbligo per l’ente di assicurare l’accesso effettivo ai depositi coperti;
- capacità degli enti affiliati di versare contributi straordinari;
- rispetto di eventuali precedenti piani di rimborso o strategie di uscita.
La nota deve contenere misure di rafforzamento patrimoniale e di liquidità, misure di raccolta di capitale, strumenti di salvaguardia contro il deflusso di fondi, una strategia di uscita e un piano di riorganizzazione aziendale. Sono previsti divieti di pagamento di dividendi, riacquisti di azioni proprie e remunerazione variabile, salvo eccezioni limitate.
Se il piano di riorganizzazione o il piano di rimedio non sono credibili o non vengono rispettati, l’SGD non può continuare a fornire sostegno preventivo e le autorità devono procedere alla valutazione di dissesto o rischio di dissesto ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
Misure alternative e verifiche di proporzionalità
Le misure alternative sono consentite solo quando risultino strettamente necessarie e proporzionate per evitare contagio, massimizzare il valore di vendita o preservare la relazione con i clienti. Possono riguardare il trasferimento di depositi non coperti e altre passività chirografarie ordinarie, ma non possono finanziare il trasferimento di fondi propri o di passività subordinate rispetto alle passività chirografarie ordinarie.
La commercializzazione deve essere aperta, trasparente, non discriminatoria, libera da conflitti di interesse e orientata a massimizzare il prezzo di vendita. La direttiva ribadisce inoltre che l’importo del contributo dell’SGD non può superare il minore tra il totale dei depositi coperti e l’importo risultante dalle condizioni applicabili alla misura.
Livello-obiettivo, composizione dei fondi e investimenti
L’articolo 10 conferma il livello-obiettivo dello 0,8 % dei depositi coperti e specifica in modo più dettagliato il modo in cui calcolarlo.
In sintesi:
- il periodo di riferimento va dal 31 dicembre precedente alla data di raggiungimento del target fino a tale data;
- si considerano soltanto i mezzi finanziari conferiti direttamente o recuperati, al netto delle spese;
- i redditi da investimento sui fondi versati sono inclusi;
- le passività di debito dell’SGD sono escluse dal calcolo, con eccezioni tecniche per taluni diritti su prestiti o mezzi resi disponibili;
- se il livello-obiettivo viene ridotto, si applicano periodi di ricostituzione di sei anni o di due anni, con possibili estensioni limitate.
Gli Stati membri devono inoltre garantire strategie di investimento prudenti, basate su diversificazione e attività a basso rischio, e possono prevedere il deposito dei fondi presso banca centrale nazionale o tesoro nazionale solo a condizione che i fondi siano separati contabilmente e immediatamente disponibili.
Finanziamento alternativo
La direttiva riconosce agli SGD adeguati sistemi di finanziamento alternativo per ottenere liquidità a breve termine. I sistemi pubblici sono ammessi solo come ultima istanza, in forma di prestiti o garanzie, con rimborso entro sei anni, eventualmente estensibile di tre anni in circostanze straordinarie. Prima di utilizzare contributi straordinari, gli Stati membri possono consentire il ricorso a fondi privati di finanziamento alternativo.
Cooperazione transfrontaliera e contributi trasferiti
L’articolo 14 rafforza il coordinamento tra SGD di origine e di ospitalità. L’SGD dello Stato membro di origine resta il riferimento principale per i depositanti delle succursali in altri Stati membri e per la libera prestazione di servizi; in alcuni casi può rimborsare direttamente i depositanti delle succursali estere se ciò è meno oneroso e non peggiora la posizione del depositante.
Gli SGD possono inoltre fungere da punti di contatto e devono scambiarsi informazioni sui depositanti, sui depositi coperti e sui cambiamenti rilevanti. In caso di cambio di appartenenza a un SGD o di trasferimento di attività, i contributi dovuti nei 12 mesi precedenti devono essere trasferiti all’SGD ricevente in proporzione ai depositi coperti trasferiti, con esclusione dei contributi straordinari.
Succursali di enti di paesi terzi
Le succursali nell’Unione di enti creditizi con sede principale in paesi terzi devono diventare membri di un SGD nello Stato membro in cui raccolgono depositi ammissibili prima di poter operare. Viceversa, i depositanti delle succursali situate in paesi terzi di enti creditizi dell’Unione non sono coperti, salvo che lo Stato membro decida diversamente e l’SGD raccolga contributi corrispondenti, previa approvazione dell’autorità designata.
Trasparenza verso i depositanti
L’articolo 16 rafforza gli obblighi informativi:
- il foglio informativo deve essere in formato dati estraibili;
- deve contenere informazioni standardizzate sulla protezione dei depositi, incluse esclusioni, limiti, periodo di rimborso e identità dello SGD;
- va consegnato prima della conclusione del contratto e aggiornato in caso di modifiche, comunque almeno ogni cinque anni;
- gli estratti conto devono confermare l’ammissibilità dei depositi;
- in caso di fusioni, conversioni di filiazioni o cambi di appartenenza a un SGD, i depositanti devono essere informati almeno un mese prima, con possibile diritto a ritirare o trasferire i fondi non più coperti senza penalità;
- in caso di indisponibilità dei depositi, le autorità designate, gli SGD e gli enti interessati devono informare i depositanti, anche via sito web;
- i servizi bancari via Internet implicano comunicazioni elettroniche, salvo richiesta di formato cartaceo.
L’ABE deve adottare norme tecniche di attuazione sul contenuto e formato del foglio informativo e sulle comunicazioni ai depositanti.
Reporting, norme tecniche e ruolo dell’ABE
La direttiva affida all’ABE numerosi compiti tecnici:
- orientamenti sulle prove di stress degli SGD;
- norme tecniche su identificazione dei clienti, rimborsi dei depositi dei fondi dei clienti, calcolo dei mezzi finanziari disponibili e ricostituzione del livello-obiettivo;
- orientamenti sugli investimenti e sulla diversificazione dei fondi;
- orientamenti sui ruoli degli SGD di origine e di ospitante;
- orientamenti sulle misure preventive, sui piani di riorganizzazione e sui piani di rimedio;
- norme tecniche di attuazione sulle informazioni ai depositanti e sugli scambi informativi con l’ABE.
Gli SGD e le autorità designate devono trasmettere annualmente all’ABE dati su depositi coperti, mezzi finanziari disponibili, utilizzo dei fondi e situazioni rilevanti. Le autorità di risoluzione devono condividere con gli SGD una sintesi dei piani di risoluzione.
Recepimento, applicazione e disposizioni transitorie
Il termine generale di recepimento è fissato all’11 maggio 2028, con applicazione delle norme nazionali di recepimento dalla stessa data. Tuttavia, le disposizioni relative alle misure preventive e alle norme collegate si applicano solo dall’11 maggio 2029.
Sono previste due disposizioni transitorie principali:
- le succursali di enti creditizi di paesi terzi già operative all’11 maggio 2028 e non ancora membri di un SGD devono aderire entro l’11 agosto 2028;
- fino al 31 dicembre 2032 gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti al 10 maggio 2026 per quanto riguarda le misure preventive.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità della modifica
L’articolo 1 riscrive l’articolo 1 della direttiva 2014/49/UE per confermare che la disciplina riguarda istituzione e funzionamento degli SGD, copertura e rimborso dei depositi e salvaguardie per l’uso dei fondi degli SGD in misure diverse dal rimborso, al fine di garantire l’accesso dei depositanti ai propri depositi. Il quadro è ulteriormente orientato alla tutela uniforme dei depositanti, all’armonizzazione degli interventi degli SGD e al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.
Nuove definizioni e aggiornamento delle esclusioni
L’articolo 2 aggiorna le definizioni di "deposito" e "impegno di pagamento" e introduce nozioni nuove, tra cui "autorità di risoluzione", "depositi dei fondi dei clienti", "disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione", "riciclaggio" e "finanziamento del terrorismo". Vengono inoltre precisate alcune categorie di depositi esclusi o trattati come depositi, inclusi i casi relativi a building societies irlandesi e ai depositi degli enti finanziari per conto proprio.
Obblighi degli enti creditizi, sanzioni e interessi per ritardato pagamento
L’articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che gli SGD notifichino immediatamente all’autorità designata e a quella competente le violazioni degli obblighi di appartenenza da parte di un ente creditizio. Le autorità competenti devono adottare misure appropriate, incluse sanzioni, e poter esercitare i poteri di vigilanza previsti dalla direttiva 2013/36/UE. È introdotto l’obbligo di applicare il tasso di interesse legale sui contributi dovuti e non pagati entro il termine fissato dall’SGD. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Copertura dei depositi e ampliamento della platea dei depositanti protetti
L’articolo 5 amplia la tutela includendo, tra l’altro, i depositi derivanti da operazioni con condanna per riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i depositi effettuati da enti finanziari per conto proprio come esclusi dalla copertura e i depositi dei soggetti non identificati ai sensi del regolamento (UE) 2024/1624. Riformula la disciplina delle amministrazioni centrali e degli Stati federati, lasciando coperti alcuni enti senza scopo di lucro controllati da tali amministrazioni. Introduce inoltre l’esclusione dei depositi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 1 bis, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono includere, entro il livello di copertura, i depositi dei regimi pensionistici personali e professionali delle PMI.
Saldo temporaneamente elevato e depositi immobiliari
L’articolo 6 innalza la protezione minima per i saldi temporaneamente elevati a non meno di 500 000 EUR per sei mesi, e stabilisce per i depositi connessi a operazioni su beni immobili relativi a proprietà residenziali private un tetto massimo di 2 500 000 EUR, oltre alla copertura ordinaria di 100 000 EUR. Gli Stati membri devono definire in diritto nazionale il concetto di "a breve termine". La Commissione deve riesaminare periodicamente, e almeno ogni cinque anni, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e può proporre un atto legislativo di adeguamento.
Rimborsi, onere della prova e somme dovute ai depositanti
L’articolo 7 chiarisce che, se il titolare del conto non ha pieno diritto alle somme depositate, la copertura spetta alla persona avente pieno diritto, purché identificata o identificabile prima della conclusione sull’indisponibilità dei depositi. È previsto l’onere della prova a carico del depositante o del titolare del conto nei casi di saldi temporaneamente elevati e di diritti di terzi sui fondi. Il rimborso comprende capitale alla pari e interessi maturati fino alla data della conclusione sull’indisponibilità, senza superare i limiti di copertura applicabili.
Termine ordinario di rimborso, casi di sospensione e conti dormienti
L’articolo 8 conferma il termine ordinario di sette giorni lavorativi per la disponibilità dell’importo rimborsabile. In alcuni casi il rimborso può richiedere un termine più lungo, non superiore a 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione necessaria. Sono previste sospensioni del rimborso per depositi soggetti a misure restrittive dell’Unione e per situazioni di rilievo antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i conti dormienti l’SGD non è tenuto ad adottare misure attive sotto una soglia fissata a livello nazionale, ma deve rimborsare su richiesta del depositante.
Modalità di pagamento e copertura dei depositi dei fondi dei clienti
L’articolo 8 bis prevede che, quando gli importi da rimborsare superano 10 000 EUR, il rimborso avvenga, ove possibile, tramite bonifico o comunque con mezzi tracciabili diversi dal contante. L’articolo 8 ter introduce la tutela dei depositi dei fondi dei clienti detenuti da enti finanziari per conto dei clienti, a condizione che i depositi siano effettuati su conti separati, che i clienti siano identificati o identificabili e che ricorrano i requisiti di ammissibilità. A tali depositi si applica il livello di copertura di 100 000 EUR per ciascun cliente; l’ABE deve elaborare norme tecniche di regolamentazione sui dettagli identificativi, sui criteri di rimborso e sulla prevenzione di duplicazioni.
Sospensione del rimborso per riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’articolo 8 quater impone agli Stati membri di assicurare un flusso informativo rapido tra autorità designata e SGD, entro 24 ore, in presenza delle informazioni rilevanti ricevute da un supervisore del settore finanziario. Il rimborso è sospeso se il depositante o altra persona avente diritti sulle somme è accusato di un reato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, oppure se l’unità di informazione finanziaria ha sospeso l’operazione, il conto o il rapporto d’affari. L’SGD non risponde delle sospensioni effettuate in conformità a tali regole.
Diritto di surroga e termine per reclamare il rimborso
L’articolo 9 conferma il diritto di surroga dell’SGD che effettua pagamenti di garanzia o contributi in risoluzione o in misure alternative, con diritto collocato allo stesso livello dei depositi coperti ai fini della liquidazione. Inoltre, i depositanti che non siano stati rimborsati o riconosciuti entro i termini di rimborso possono reclamare il pagamento entro cinque anni dalla conclusione sull’indisponibilità o dalla decisione giudiziaria.
Livello-obiettivo, composizione dei fondi e periodi di ricostituzione
L’articolo 10 conferma il livello-obiettivo dello 0,8 % dei depositi coperti e fissa il periodo di riferimento per il calcolo. Sono compresi i mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente o recuperati, con esclusione delle passività di debito dell’SGD, salvo che determinati diritti su prestiti o mezzi resi disponibili siano computati solo ai fini del livello-obiettivo. Sono previste regole dettagliate su contributi regolari, ripresa della raccolta se il livello scende sotto il target, ricostituzione in sei anni o in due anni a seconda della riduzione, con possibile proroga di un anno o, in casi particolari, del periodo iniziale fino a quattro anni. Gli impegni di pagamento sono ammessi entro il limite del 30 % dei mezzi finanziari disponibili, con scadenza a due giorni lavorativi dalla richiesta. L’ABE deve elaborare norme tecniche e orientamenti su metodologia di calcolo, ricostituzione, investimenti e diversificazione.
Strategia di investimento e finanziamento alternativo
L’articolo 10 impone che la strategia di investimento sia definita dagli SGD, dalle autorità designate o da quelle competenti, nel rispetto di diversificazione e basso rischio, con uso dei derivati solo per la gestione dei rischi. Se i fondi sono depositati presso banca centrale nazionale o tesoro nazionale, devono essere separati contabilmente e prontamente disponibili. È inoltre previsto che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo per ottenere fondi a breve termine; i sistemi pubblici sono ammessi solo come ultima istanza, sotto forma di prestiti o garanzie con rimborso entro sei anni, estensibile in casi straordinari di tre anni.
Uso dei fondi: rimborsi, risoluzione, misure preventive e misure alternative
L’articolo 11 stabilisce che i mezzi finanziari disponibili sono usati anzitutto per rimborsi, poi per finanziare la risoluzione ai sensi dell’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono consentire l’uso per misure preventive se non è stata adottata una decisione di dissesto o rischio di dissesto e se sono soddisfatte le condizioni degli articoli 11 bis e 11 ter. È inoltre possibile l’uso per misure alternative in caso di liquidazione ai sensi dell’articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE, se ricorrono le condizioni dell’articolo 11 quinquies. La Commissione deve presentare entro l’11 maggio 2030 una relazione sull’attuazione e sull’impatto di tali misure.
Misure preventive: condizioni, controlli e piano di riorganizzazione
Gli articoli 11 bis e 11 ter disciplinano in dettaglio le misure preventive. Occorre una nota dell’ente creditizio con le misure previste, la consultazione dell’autorità competente e il rispetto di obblighi rafforzati di monitoraggio, governance, verifica e reporting. Le misure devono garantire accesso effettivo ai depositi, capacità di versare contributi straordinari e rispetto di eventuali precedenti piani di uscita. La nota deve contenere misure di rafforzamento patrimoniale e di liquidità, strategie di uscita, divieti di dividendi, riacquisti e remunerazione variabile, nonché un piano di riorganizzazione aziendale da presentare entro sei mesi, estensibile a otto. L’ABE deve emanare orientamenti su condizioni, monitoraggio e cooperazione tra autorità.
Piano di rimedio e sospensione di ulteriori aiuti preventivi
L’articolo 11 quater prevede che, in caso di inadempimento degli impegni, mancato rimborso o mancato rispetto della strategia di uscita, l’ente creditizio debba presentare un unico piano di rimedio. Se il piano non è credibile o non viene rispettato, l’SGD non concede ulteriori misure preventive e le autorità effettuano la valutazione di dissesto o rischio di dissesto ai sensi della direttiva 2014/59/UE. L’ABE deve emanare orientamenti entro l’11 maggio 2029.
Misure alternative e verifica del minor onere
L’articolo 11 quinquies consente agli SGD di finanziare il trasferimento di depositi non coperti e altre passività chirografarie ordinarie solo se ciò è strettamente necessario e proporzionato per evitare contagio, massimizzare il valore di vendita o preservare integralmente le relazioni con i clienti. È vietato finanziare il trasferimento di fondi propri e passività subordinate alle passività chirografarie ordinarie. Le operazioni devono svolgersi tramite procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e senza conflitti di interesse. L’articolo 11 sexies impone che l’intervento dell’SGD non superi il minore tra l’importo dei depositi coperti e l’importo risultante dalle condizioni applicabili alla misura pertinente.
Prestiti tra componenti dei sistemi di tutela istituzionale
L’articolo 12 bis consente, per i sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD, che i mezzi finanziari disponibili siano prestati o altrimenti resi disponibili a un altro fondo del medesimo sistema, se ciò serve ad assicurare liquidità e solvibilità per evitare il fallimento di un ente affiliato, non vi è necessità immediata di utilizzare i fondi per rimborsare depositanti o intervenire in risoluzione, l’importo non supera il 75 % del livello-obiettivo e il rimborso avviene entro sei anni. Se sopravviene una necessità di rimborso o intervento in risoluzione, il rimborso deve avvenire entro il termine ordinario di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Cooperazione transfrontaliera e rimborsi in altri Stati membri
L’articolo 14 rafforza la cooperazione tra SGD di origine e di ospitalità. L’SGD di origine copre i depositanti delle succursali in altri Stati membri e, per la libera prestazione di servizi, i depositanti che ne fruiscono in un altro Stato membro. In alcuni casi può rimborsare direttamente i depositanti di succursali estere se ciò è meno oneroso e non peggiora la posizione del depositante; l’SGD ospitante può fungere da punto di contatto e le parti devono disciplinare costi, tempistiche e metodo di pagamento. I contributi trasferiti all’SGD ricevente sono calcolati sui contributi dovuti nei 12 mesi precedenti, esclusi i contributi straordinari. L’ABE deve adottare orientamenti entro l’11 maggio 2028.
Succursali di enti di paesi terzi e succursali UE in paesi terzi
L’articolo 15 impone alle succursali in uno Stato membro di enti creditizi con sede principale fuori dall’Unione di diventare membri di un SGD prima di raccogliere depositi ammissibili. L’articolo 15 bis stabilisce che, in linea di principio, i depositanti delle succursali in paesi terzi di enti creditizi dell’Unione non sono coperti; gli Stati membri possono tuttavia prevedere la copertura se l’SGD raccoglie contributi corrispondenti dagli enti creditizi interessati e l’autorità designata approva.
Obblighi informativi ai depositanti e formato digitale
L’articolo 16 rafforza i doveri informativi degli enti creditizi verso depositanti effettivi e potenziali, imponendo un foglio informativo in formato dati estraibili. Il contenuto minimo include informazioni di base sulla protezione, contatti dell’ente, livello di copertura, esclusioni, limite per conti congiunti, periodo di rimborso, valuta di rimborso e identificazione dello SGD competente con relativo sito web. Il foglio va consegnato prima della stipula e ogni volta che le informazioni cambiano, comunque almeno ogni cinque anni; gli estratti conto devono confermare l’ammissibilità dei depositi. Sono previste regole speciali per fusioni, conversioni di filiazioni, cambi di appartenenza a un SGD e indisponibilità dei depositi, incluse notifiche ai depositanti e diritto di ritirare o trasferire fondi senza penalità fino agli importi non più coperti. L’ABE deve adottare norme tecniche di attuazione entro l’11 maggio 2027.
Scambio di informazioni, reporting all’ABE e sintesi dei piani di risoluzione
L’articolo 16 bis impone agli enti creditizi di fornire agli SGD tutte le informazioni necessarie per le prove di stress, il rimborso dei depositi e la gestione dei depositi dei clienti, anche per succursali in altri Stati membri o paesi terzi e per la libera prestazione di servizi. Gli SGD devono comunicare annualmente all’ABE l’importo dei depositi coperti, i mezzi finanziari disponibili e, se del caso, i tempi di ricostituzione del livello-obiettivo. Le autorità designate devono notificare all’ABE, senza indugio, le conclusioni sull’indisponibilità dei depositi, i rimborsi e gli interventi effettuati, i sistemi di finanziamento alternativo e i cambi di assetto degli SGD. Le autorità di risoluzione devono inoltre fornire agli SGD una sintesi annuale degli elementi essenziali dei piani di risoluzione.
Disposizioni transitorie e recepimento
Le succursali di enti creditizi di paesi terzi che raccolgono depositi ammissibili e non sono membri di un SGD entro l’11 maggio 2028 devono diventarlo entro l’11 agosto 2028; fino a quella data non si applica loro l’articolo 15 modificato. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2032, gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di conformarsi alle norme nazionali vigenti al 10 maggio 2026 per quanto riguarda le misure preventive. Il termine di recepimento generale è l’11 maggio 2028, con applicazione differita all’11 maggio 2029 per le norme sulle misure preventive e sulle disposizioni collegate; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
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