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Direttiva 2026/799

Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32026L0799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce norme minime comuni su azioni revocatorie, rintracciamento dei beni della massa, procedura di pre-pack, obbligo degli amministratori di attivare tempestivamente la procedura di insolvenza, comitati dei creditori e trasparenza delle normative nazionali. L’obiettivo è ridurre le divergenze tra ordinamenti che ostacolano il mercato interno, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento. La disciplina lascia ampi margini agli Stati membri su forma e mezzi, ma impone risultati vincolanti, termini precisi e alcune soglie temporali uniformi.

Armonizzazione minima di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza per rafforzare il mercato interno, il recupero dei crediti e l’efficienza delle procedure.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle procedure concorsuali disciplinate dalle norme nazionali in materia di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848, salvo le procedure di ristrutturazione preventiva; il titolo II non si applica alle procedure temporanee. Sono esclusi, in via generale, assicurazioni e riassicurazioni, enti creditizi, imprese di investimento e organismi di investimento collettivo, controparti centrali, depositari centrali di titoli, altri enti o entità soggetti alla direttiva 2014/59/UE, enti pubblici e persone fisiche non imprenditori. Gli Stati membri possono inoltre escludere talune entità finanziarie sottoposte a regimi speciali di vigilanza o risoluzione. I titoli IV e VI si applicano ai debitori persone giuridiche, con facoltà degli Stati membri di estenderli agli imprenditori persone fisiche; il titolo VI può essere limitato alle grandi imprese. La direttiva incide anche su procedure transfrontaliere, accesso a registri e banche dati nazionali, e su misure di trasparenza destinate a investitori e creditori.

DIRETTIVA (UE) 2026/799 che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza

La direttiva introduce un quadro di armonizzazione minima volto a ridurre le divergenze tra gli ordinamenti nazionali in materia di insolvenza, considerate un ostacolo al mercato interno e ai flussi transfrontalieri di capitali. Il legislatore unionale individua sei aree di intervento: azioni revocatorie, rintracciamento dei beni, procedura di pre-pack, obbligo di iniziativa degli amministratori, comitati dei creditori e trasparenza informativa sulle norme nazionali.

Finalità e logica dell’intervento

La direttiva nasce dall’esigenza di aumentare la prevedibilità degli esiti delle procedure concorsuali, migliorare i tassi di recupero e favorire il finanziamento delle imprese. Il testo insiste sul carattere minimo dell’armonizzazione: gli Stati membri conservano ampia libertà nella scelta della forma e dei mezzi, ma devono garantire risultati comuni su regole essenziali, termini e presunzioni.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 1 delimita l’ambito materiale della direttiva, che si applica alle procedure concorsuali disciplinate dal regolamento (UE) 2015/848, con esclusione delle procedure di ristrutturazione preventiva. Il titolo II non si applica alle procedure temporanee. Sono esclusi, in linea generale, imprese di assicurazione e riassicurazione, enti creditizi, imprese di investimento e organismi di investimento collettivo, controparti centrali, depositari centrali di titoli, altri enti finanziari o entità soggette alla direttiva 2014/59/UE, enti pubblici e persone fisiche non imprenditori.

Definizioni e nozioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce alcune definizioni chiave. In particolare:

  • l’"atto giuridico" è, ai fini del titolo II, qualsiasi comportamento umano deliberato che produca effetti giuridici;
  • la "procedura di pre-pack" è una procedura in due fasi che consente la vendita dell’impresa, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale al miglior offerente;
  • il "finanziamento temporaneo" è nuova assistenza finanziaria ragionevole e immediatamente necessaria per mantenere o aumentare il valore dell’impresa;
  • i concetti di "insolvenza" e "amministratori" restano definiti dal diritto nazionale.

L’articolo 3 definisce inoltre le "parti strettamente correlate al debitore"; la nozione è ampia e comprende, a seconda che il debitore sia persona fisica o giuridica, familiari, soggetti con accesso a informazioni non pubbliche, amministratori, dirigenti, titolari di partecipazioni di controllo e persone giuridiche riconducibili a tali soggetti. La correlazione rileva sia per il titolo II sia per il titolo IV, con un periodo di riferimento espresso (tre mesi per il titolo II e almeno sei mesi per il titolo IV).

Clausola di armonizzazione minima e tutela dei lavoratori

L’articolo 4 conferma che gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più favorevoli alla massa dei creditori, forme più incisive di partecipazione dei creditori e regimi di accesso alle informazioni più ampi. L’articolo 5 ribadisce che la direttiva non pregiudica i diritti dei lavoratori derivanti dal diritto dell’Unione e nazionale, inclusi informazione e consultazione, licenziamenti collettivi, trasferimento di imprese, tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro e comitati aziendali europei.

Azioni revocatorie: presupposti generali e fattispecie tipiche

Il titolo II armonizza gli strumenti con cui la massa dei creditori può neutralizzare gli atti pregiudizievoli compiuti prima dell’apertura della procedura di insolvenza. L’articolo 6 stabilisce il principio generale di revocabilità degli atti perfezionati in pregiudizio della massa, lasciando agli Stati la scelta tra nullità, annullabilità o inefficacia.

Le fattispecie specifiche sono tre:

  • Preferenze (art. 7): atti che soddisfano o garantiscono il credito di un creditore o di un gruppo di creditori nei tre mesi precedenti la domanda o la delibera di apertura, oppure dopo tali eventi e prima dell’apertura. Per i crediti già esigibili, la revoca richiede anche la conoscenza, da parte del creditore, dell’insolvenza o della domanda/delibera; tale conoscenza si presume per le parti strettamente correlate.
  • Atti a titolo gratuito o a corrispettivo manifestamente inadeguato (art. 8): revocabili se perfezionati nei dodici mesi anteriori alla domanda o alla delibera, oppure dopo tali eventi e prima dell’apertura. Sono esclusi i regali e le donazioni di valore simbolico.
  • Atti intenzionalmente pregiudizievoli (art. 9): revocabili se compiuti nei due anni anteriori alla domanda o alla delibera, oppure dopo tali eventi e prima dell’apertura, quando la controparte era consapevole dell’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio alla massa; anche qui opera la presunzione per le parti strettamente correlate.

L’articolo 7 esclude espressamente alcuni atti, tra cui atti direttamente a beneficio del patrimonio del debitore a fronte di equo corrispettivo, taluni pagamenti su cambiali o assegni, atti non revocabili ai sensi delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE, determinati atti relativi alla sicurezza sociale e il netting, compreso il close-out netting, nei mercati finanziari, dell’energia e delle materie prime.

Effetti della revocatoria, restituzione e prescrizione

Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le conseguenze delle azioni revocatorie. I crediti, diritti e obblighi derivanti dall’atto revocato non possono essere fatti valere contro la massa. Il beneficiario deve restituire il bene o l’equivalente monetario; il venir meno dell’arricchimento può essere opposto solo se il beneficiario non conosceva i presupposti della revocatoria.

Ulteriori effetti sono:

  • ripristino del credito soddisfatto tramite l’atto revocato, se e nella misura in cui il beneficiario restituisca il beneficio;
  • rimborso della controprestazione, se il bene o il valore corrispondente è ancora presente nella massa o se la massa è ancora arricchita;
  • applicazione agli eredi e ai successori universali;
  • applicazione ai successori particolari della controparte, se erano a conoscenza delle circostanze rilevanti.

Il termine di prescrizione per i crediti derivanti dall’atto revocato non può superare tre anni dalla data di apertura della procedura di insolvenza, con possibilità di calcolarlo dalla conoscenza dei fatti da parte dell’amministratore, se il diritto nazionale lo prevede.

Relazione con altri strumenti UE

L’articolo 13 salva l’applicazione delle direttive 98/26/CE, 2002/47/CE e 2019/1023. È inoltre prevista una clausola specifica per la ristrutturazione preventiva: gli Stati membri possono escludere l’azione revocatoria per atti compiuti durante una sospensione mantenuta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2019/1023, per il solo fatto che la controparte conosceva l’incapacità di pagare i debiti in scadenza.

Rintracciamento dei beni: conti bancari, titolarità effettiva e registri nazionali

Il titolo III mira a fornire agli amministratori delle procedure di insolvenza strumenti effettivi per individuare e rintracciare i beni della massa e quelli oggetto di revocatoria. Gli Stati membri devono designare, entro il 22 aprile 2029, autorità amministrative o organi giurisdizionali abilitati ad accedere ai registri nazionali dei conti bancari e, tramite il SIRCB, ai registri di altri Stati membri.

L’accesso è subordinato a condizioni precise:

  • deve essere richiesto da un amministratore di una procedura di insolvenza in corso, incluse le procedure temporanee;
  • deve essere necessario per individuare e rintracciare i beni della massa o i beni oggetto di azioni revocatorie;
  • deve avvenire caso per caso, nel rispetto della protezione dei dati personali e delle garanzie procedurali nazionali.

Le autorità designate possono trasmettere all’amministratore solo le informazioni pertinenti; i dati aggiuntivi che gli Stati membri possano aver incluso nei registri ai sensi della direttiva 2024/1640 non sono accessibili ai fini della presente direttiva. Le registrazioni degli accessi devono essere conservate, monitorate e cancellate dopo cinque anni, salvo esigenze di controllo in corso.

L’articolo 18 impone inoltre accesso tempestivo alle informazioni sui titolari effettivi, con dati identificativi minimi, e l’articolo 19 prevede accesso diretto e rapido ai registri e banche dati nazionali elencati nell’allegato, senza condizioni meno favorevoli per gli amministratori nominati in altri Stati membri.

Procedura di pre-pack: struttura, indipendenza e vendita in continuità aziendale

Il titolo IV istituisce la procedura di pre-pack, intesa come procedura in due fasi: fase di preparazione e fase di liquidazione. Essa è disponibile almeno quando è probabile che il debitore diventi insolvente; gli Stati possono escludere l’avvio della fase preparatoria se il debitore è già incapace di pagare i debiti scaduti.

Nella fase di preparazione:

  • il debitore conserva il controllo totale o parziale dei beni e della gestione corrente;
  • viene nominato un commissario indipendente dal debitore e dalle parti strettamente correlate;
  • il processo di vendita deve essere competitivo, trasparente, equo e conforme alle regole di mercato;
  • il commissario deve documentare ogni fase e redigere relazioni scritte in formato digitale.

Gli Stati membri possono prevedere un’asta pubblica o l’approvazione dei creditori, con possibilità di escludere in tali casi alcune formalità della valutazione o della verifica di mercato.

Liquidazione, autorizzazione alla vendita e regole sui contratti

La fase di liquidazione inizia con la decisione di apertura della procedura di insolvenza e si svolge mediante procedure diverse da quelle di ristrutturazione preventiva. All’apertura della liquidazione l’organo giurisdizionale o l’autorità competente deve autorizzare la vendita dell’impresa, o di parte di essa, almeno in uno dei casi previsti dall’articolo 29: offerta del commissario, esito di asta pubblica o approvazione dei creditori.

La direttiva disciplina anche il trasferimento dei contratti pendenti necessari alla prosecuzione dell’attività:

  • i contratti essenziali sono trasferiti all’acquirente senza consenso della controparte;
  • gli Stati membri possono richiedere il consenso in funzione del tipo di contratto o della natura delle parti;
  • la controparte può, in alcune ipotesi, recedere con preavviso non inferiore a tre mesi se ingiustamente pregiudicata;
  • le licenze di proprietà intellettuale e industriale possono beneficiare di una tutela rafforzata.

L’acquirente deve acquistare l’impresa, in linea di principio, senza debiti e passività, salvi i contratti pendenti trasferiti e gli obblighi di lavoro interessati dalla vendita. È anche previsto che i diritti di prelazione non ostacolino la concorrenza, salvo quelli di fonte legale non interferiti dall’insolvenza.

Finanziamenti temporanei, credit bidding e concorrenza

L’articolo 36 tutela i finanziamenti temporanei necessari al pre-pack: essi non devono essere revocabili né generare responsabilità civile, amministrativa o penale solo perché pregiudizievoli per la massa. Gli Stati membri possono riconoscere un rango prioritario o diritti di garanzia, e possono ammettere il loro utilizzo in compensazione nel prezzo di acquisto.

L’articolo 37 disciplina il credit bidding dei creditori garantiti, ma limita l’importo dell’offerta al valore di mercato dell’impresa per evitare vantaggi indebiti. L’articolo 39 impone di gestire il rischio che le procedure in materia di concorrenza ritardino o compromettano la vendita, consentendo al commissario o al debitore di predisporre offerte alternative e, in certe condizioni, di ignorare un’offerta che esponga a un ritardo significativo dannoso per l’impresa.

Parti strettamente correlate e salvaguardie nella vendita

Gli articoli 35 e 53 prevedono specifiche garanzie quando l’acquirente è una parte strettamente correlata al debitore. In tali casi devono essere rispettati obblighi di disclosure, di simmetria informativa e di tempo sufficiente per gli altri offerenti; se l’offerta correlata risulta la migliore, gli Stati membri possono introdurre salvaguardie supplementari, come obblighi di prosecuzione dell’attività o di mantenimento dei rapporti di lavoro.

Obbligo degli amministratori di chiedere l’apertura della procedura e responsabilità civile

Il titolo V impone agli amministratori delle società insolventi di presentare una domanda di apertura di procedura entro tre mesi dal momento in cui sanno, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere, che la società è insolvente. Gli Stati membri possono scegliere di considerare adempiuto l’obbligo mediante pubblicazione dell’insolvenza in un registro pubblico o mediante misure alternative che garantiscano una tutela equivalente dei creditori.

La responsabilità civile degli amministratori scatta per i danni arrecati ai creditori dal mancato rispetto dell’obbligo o, se ammessa la sospensione, dall’adozione di misure non equivalenti. Il diritto nazionale disciplina gli aspetti non espressamente armonizzati, come il calcolo del danno e l’onere della prova; gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più rigorose.

Comitati dei creditori: costituzione, composizione e poteri

Il titolo VI mira a rafforzare il coinvolgimento dei creditori nelle procedure di insolvenza. Il comitato dei creditori è costituito quando lo richiede l’assemblea dei creditori o, se non prevista, quando lo richiedono i creditori secondo il diritto nazionale; può essere costituito anche prima dell’apertura della procedura. Gli Stati membri possono escluderne la costituzione se i costi superano i benefici, ad esempio nelle procedure di piccole dimensioni.

I membri devono essere nominati senza indebito ritardo e la composizione deve riflettere i diversi interessi della massa. Sono previste garanzie specifiche per:

  • creditori transfrontalieri, che devono poter essere nominati;
  • lavoratori, che devono poter essere rappresentati, salvo meccanismo equivalente;
  • trasparenza e imparzialità della procedura di nomina;
  • revoca e sostituzione dei membri in caso di gravi violazioni o conflitti di interessi.

I comitati hanno diritti di informazione, audizione e consultazione, possono essere autorizzati ad approvare determinate decisioni, operano in buona fede e in autonomia rispetto all’amministratore. Le spese devono essere disciplinate in modo chiaro, con limiti a costi ingiustificati o sproporzionati; la responsabilità dei membri è limitata salvo dolo o grave negligenza, oppure coperta da assicurazione a carico della massa.

Trasparenza delle normative nazionali: scheda informativa chiave

Il titolo VII impone a ciascuno Stato membro di elaborare entro il 22 luglio 2029 una scheda recante le informazioni chiave sulla propria normativa in materia di insolvenza. Il documento deve essere conciso, esatto, chiaro e non tecnico, e includere almeno:

  • condizioni per l’apertura della procedura;
  • regole su insinuazione, verifica e ammissione dei crediti;
  • graduazione dei crediti e distribuzione del ricavato;
  • durata media delle procedure di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023.

Le informazioni devono essere aggiornate entro un mese dalle modifiche rilevanti e rese disponibili dalla Commissione nel portale europeo della giustizia elettronica in più lingue.

Misure di urgenza, esecuzione e riesame

L’articolo 52 autorizza deroghe temporanee alle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli II, V e VI in presenza di situazioni straordinarie che perturbino gravemente l’economia e provochino rischio di insolvenze diffuse. La deroga deve essere notificata alla Commissione entro un mese, essere motivata e durare al massimo un anno, prorogabile per periodi di sei mesi con controllo della Commissione.

L’articolo 53 rinvia alla procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 54 impone alla Commissione un riesame entro il 22 gennaio 2034 e poi ogni cinque anni. L’articolo 55 fissa il termine di recepimento generale al 22 gennaio 2029, con estensione al 10 luglio 2029 per gli articoli 15, 16 e 17 limitatamente al SIRCB; il titolo II si applica solo agli atti giuridici perfezionati dopo l’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e ambito materiale

L’articolo 1 stabilisce norme comuni in materia di azioni revocatorie, rintracciamento dei beni della massa fallimentare, procedura di pre-pack, obbligo degli amministratori di chiedere l’apertura della procedura di insolvenza, comitati dei creditori e scheda recante le informazioni chiave. Il contesto teleologico è il rafforzamento del mercato interno e dell’unione dei mercati dei capitali, con regole minime armonizzate.

Esclusioni soggettive e rinvio al diritto nazionale

L’articolo 1, paragrafi 3-6, esclude una serie di soggetti finanziari e gli enti pubblici; il concetto di insolvenza e quello di amministratori restano definiti dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono inoltre introdurre o mantenere livelli di tutela più elevati della massa dei creditori, forme più ampie di partecipazione dei creditori e regimi più favorevoli di accesso alle informazioni.

Azioni revocatorie: presupposti, termini e presunzioni

Il titolo II disciplina gli atti pregiudizievoli compiuti prima dell’apertura della procedura. Sono previste tre grandi fattispecie: preferenze (art. 7), atti a titolo gratuito o a corrispettivo manifestamente inadeguato (art. 8) e atti intenzionalmente pregiudizievoli (art. 9). I periodi sospetti sono, rispettivamente, tre mesi, dodici mesi e due anni; per le preferenze e gli atti intenzionalmente dannosi è centrale la conoscenza della crisi o dell’intenzione fraudolenta da parte della controparte, con presunzione confutabile per le parti strettamente correlate.

Effetti delle azioni revocatorie e termine di prescrizione

Gli articoli 10-12 prevedono la restituzione alla massa del beneficio ricevuto, il ripristino del credito eventualmente soddisfatto, il rimborso della controprestazione in presenza di determinati presupposti e l’estensione della disciplina a eredi e successori particolari. Il termine di prescrizione per le azioni derivanti dall’atto revocato non può superare tre anni dalla data di apertura della procedura, salvo disciplina nazionale su sospensione o interruzione.

Rintracciamento dei beni: accesso a conti bancari, titolarità effettiva e registri

Il titolo III impone agli Stati membri di designare autorità o organi giurisdizionali autorizzati ad accedere ai registri dei conti bancari, anche transfrontalieri tramite SIRCB, e di notificare le designazioni entro il 22 aprile 2029. Gli amministratori delle procedure di insolvenza ottengono accesso indiretto, su richiesta e caso per caso, se necessario per individuare e rintracciare beni della massa o oggetto di revocatoria. È previsto anche accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva e ai registri e banche dati nazionali elencati nell’allegato, con divieto di condizioni meno favorevoli per gli amministratori nominati in altri Stati membri.

Procedura di pre-pack: struttura, vendita e tutela dei creditori

Il titolo IV disciplina una procedura in due fasi: preparazione e liquidazione. Il debitore mantiene il controllo, il commissario deve essere indipendente e la vendita deve essere competitiva, trasparente, equa e conforme alle norme di mercato; la migliore offerta è sottoposta ad autorizzazione o approvazione, anche mediante asta pubblica o voto dei creditori. La fase di liquidazione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale diversa dalla ristrutturazione preventiva, nel rispetto della direttiva 2001/23/CE e con regole su contratti pendenti, vendita senza debiti e passività, finanziamenti temporanei, diritti di prelazione, credit bidding e interazione con il diritto della concorrenza.

Obbligo degli amministratori di chiedere l’apertura della procedura e responsabilità

Il titolo V impone agli amministratori delle società insolventi l’obbligo di depositare la domanda di apertura entro tre mesi dal momento in cui sono venuti o avrebbero dovuto venire a conoscenza dell’insolvenza (art. 40). Gli Stati membri possono prevedere alternative o sospensioni dell’obbligo, purché vi sia tutela equivalente della massa; in caso di mancato adempimento o di misure alternative insufficienti, gli amministratori rispondono civilmente dei danni causati ai creditori.

Comitati dei creditori: istituzione, funzionamento e responsabilità

Il titolo VI disciplina la costituzione, la composizione, i poteri, i costi e la responsabilità dei comitati dei creditori. La costituzione è obbligatoria quando richiesta dai creditori dopo l’apertura della procedura, ma gli Stati membri possono escluderla se i costi superano i benefici. Sono previste regole su rappresentanza equilibrata, inclusione dei creditori transfrontalieri, partecipazione dei lavoratori, voto elettronico o per delega, diritti informativi e di consultazione, limiti di responsabilità salvo dolo o grave negligenza e possibile copertura assicurativa.

Trasparenza delle normative nazionali e scheda informativa

Il titolo VII impone agli Stati membri di predisporre entro il 22 luglio 2029 una scheda recante le informazioni chiave sulla normativa nazionale in materia di insolvenza, da aggiornare entro un mese dalle modifiche rilevanti. La scheda deve trattare condizioni di apertura, insinuazione e verifica dei crediti, graduazione e distribuzione del ricavato, nonché la durata media delle procedure di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023.

Deroghe per situazioni straordinarie e recepimento

L’articolo 52 consente deroghe temporanee, proporzionate e notificate alla Commissione in caso di eventi straordinari che causino gravi perturbazioni economiche e rischio di insolvenze diffuse; la deroga dura al massimo un anno, prorogabile per periodi di sei mesi. L’articolo 55 fissa il termine generale di recepimento al 22 gennaio 2029, con termine specifico al 10 luglio 2029 per gli articoli 15-17 nella parte relativa al SIRCB. Il titolo II si applica solo agli atti giuridici perfezionati dopo l’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento.

Come è indicizzato

Materieinsolvenzadiritto societariomercati dei capitaliprocedura civileprotezione dei dati

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