Direttiva 2026/1021
Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro armonizzato minimo dell’Unione per prevenire e reprimere penalmente la corruzione, sostituendo gli strumenti UE precedenti in materia. Tipizza un ampio catalogo di reati, disciplina responsabilità e sanzioni per persone fisiche e giuridiche, introduce aggravanti/attenuanti, prescrizione minima, obblighi di prevenzione, protezione dei segnalanti, raccolta dati e cooperazione tra autorità. Gli Stati membri conservano margini di scelta sulle forme attuative, ma devono conseguire risultati minimi uniformi entro il termine di recepimento.
Norme minime comuni per definire i reati di corruzione, le sanzioni e le misure di prevenzione/contrasto, con sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI e della convenzione UE sulla corruzione dei funzionari e modifica della direttiva (UE) 2017/1371.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea vincolati da essa, con esclusione della Danimarca, e mira ad armonizzare la disciplina penale della corruzione in ambito pubblico e privato, dell’appropriazione indebita, del traffico d’influenze, dell’intralcio alla giustizia, dell’occultamento, dell’arricchimento mediante reato di corruzione e delle forme di partecipazione al reato. Si estende ai fatti commessi intenzionalmente, anche quando coinvolgono funzionari dell’Unione, funzionari nazionali, funzionari di paesi terzi, funzionari di organizzazioni internazionali e organi giurisdizionali internazionali, nonché persone giuridiche. Rileva anche per la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di informazioni, il congelamento e la confisca, la protezione degli informatori e la predisposizione di strategie nazionali e organismi anticorruzione; restano salve l’autonomia istituzionale e amministrativa degli Stati membri, le immunità e i privilegi costituzionali/nazionali e, per alcune misure, ampi margini di discrezionalità.
Direttiva (UE) 2026/1021 sulla lotta contro la corruzione
La direttiva intende rafforzare e uniformare nel diritto dell’Unione la risposta penale alla corruzione, sostituendo gli strumenti precedenti non più ritenuti sufficientemente esaurienti. Il legislatore europeo evidenzia il carattere transnazionale del fenomeno, la necessità di un approccio comune e multidisciplinare e l’esigenza di integrare repressione, prevenzione, cooperazione e raccolta dati.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva stabilisce norme minime comuni sulla definizione dei reati di corruzione e sulle corrispondenti sanzioni penali e non penali. Gli Stati membri restano liberi di mantenere o introdurre discipline più severe, purché sia raggiunto il risultato minimo imposto dal testo dell’Unione.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina copre i principali fenomeni corruttivi nel settore pubblico e privato, nonché condotte connesse come appropriazione indebita, traffico d’influenze, intralcio alla giustizia, occultamento, arricchimento mediante corruzione e partecipazione al reato. La nozione di "funzionario pubblico" è costruita in modo ampio e comprende funzionari dell’Unione, funzionari nazionali, persone che esercitano funzioni di pubblico servizio in Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali, oltre a figure assimilate come arbitri e giurati per specifiche fattispecie.
L’articolo 2 include anche una definizione estesa di "beni", che ricomprende espressamente le cripto-attività. È inoltre definito il "funzionario di alto livello", figura centrale per le aggravanti e per le misure preventive più intense.
Reati di corruzione nel settore pubblico e nel settore privato
Il capo II tipizza in modo autonomo la corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e nel settore privato. Nel settore pubblico, è reato promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio a un funzionario pubblico per condizionarne l’azione, così come sollecitare o ricevere tale vantaggio per compiere o omettere un atto nell’esercizio delle funzioni.
Nel settore privato, la stessa struttura viene trasposta alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, con riferimento a persone che svolgono funzioni direttive o lavorative per un’entità privata e alla violazione dei doveri professionali.
Appropriazione indebita, traffico d’influenze ed esercizio illecito di funzioni pubbliche
L’appropriazione indebita riguarda l’impegno, l’erogazione, l’appropriazione o l’uso di beni affidati alla gestione del funzionario pubblico per fini diversi da quelli previsti, quando la condotta avvantaggia il soggetto o un terzo oppure lede gli interessi finanziari dell’ente interessato. Gli Stati membri possono estendere la fattispecie anche al settore privato.
Il traffico d’influenze è configurato come reato sia per chi offre il vantaggio al mediatore dell’influenza, sia per chi lo sollecita o riceve. Non è necessario che l’influenza sia stata effettivamente esercitata né che abbia prodotto il risultato perseguito. La direttiva chiarisce, però, che non rientra nel reato l’esercizio legittimo della rappresentanza di interessi o dell’attività legale, se svolto in modo conforme alle regole applicabili.
L’esercizio illecito di funzioni pubbliche richiede la criminalizzazione di determinate violazioni gravi della legge commesse da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni, con facoltà per gli Stati membri di limitarne l’ambito a specifiche categorie di funzionari.
Intralcio alla giustizia, arricchimento e occultamento
L’intralcio alla giustizia riguarda violenza, minacce, intimidazioni o la promessa/offerta/concessione di vantaggi per indurre falsa testimonianza o interferire nella prova, in procedimenti relativi ai reati di corruzione; include anche le interferenze con le funzioni ufficiali di autorità giudiziarie o di contrasto. La disciplina è limitata ai procedimenti relativi ai reati previsti dalla direttiva.
L’arricchimento mediante reato di corruzione punisce il funzionario pubblico che acquisisce, detiene o utilizza beni sapendo che derivano da corruzione commessa da un altro funzionario pubblico. L’occultamento punisce la dissimulazione della natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà dei beni consapevolmente provenienti da reati di corruzione e connessi.
Partecipazione al reato
Gli Stati membri devono punire istigazione, favoreggiamento e concorso per i reati principali di corruzione e per i reati connessi elencati nella direttiva. Il tentativo deve essere punibile almeno per arricchimento e occultamento; per alcuni reati di corruzione pubblica gli Stati membri devono quantomeno valutare l’estensione della punibilità del tentativo.
Sanzioni per le persone fisiche
La direttiva impone sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Indica soglie minime per le pene massime detentive: almeno cinque anni quando la corruzione pubblica comporta violazione dei doveri del funzionario, almeno quattro anni per appropriazione indebita pubblica e per occultamento/arricchimento, almeno tre anni per corruzione pubblica senza violazione dei doveri e per corruzione privata e traffico d’influenze.
Gli Stati membri possono prevedere, per appropriazione indebita, una soglia di non punibilità inferiore a 10.000 EUR, ma la soglia può essere raggiunta sommando condotte connesse dello stesso autore. Oltre alla pena principale, sono previste misure accessorie come interdizioni, sospensioni, destituzione, divieti di candidarsi, esclusione da finanziamenti pubblici e pubblicazione della decisione, nel rispetto della normativa su privacy e dati personali.
Responsabilità e sanzioni delle persone giuridiche
Le persone giuridiche devono poter essere ritenute responsabili quando il reato è commesso a loro vantaggio da soggetti con poteri direttivi oppure quando la carenza di vigilanza o controllo rende possibile il reato. La responsabilità dell’ente non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere esclusione da benefici pubblici, partecipazione a gare o concessioni, interdizione dall’attività, ritiro di autorizzazioni, risoluzione contrattuale, sorveglianza giudiziaria, liquidazione, chiusura dei locali e pubblicazione della decisione. Le sanzioni pecuniarie massime devono rispettare soglie minime collegate al fatturato mondiale: 5% o 40 milioni di euro per i reati degli articoli 3-5, e 3% o 24 milioni di euro per quelli degli articoli 6, 8 e 9.
Circostanze aggravanti e attenuanti
La direttiva richiede l’applicazione di aggravanti quando il reato è commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale, e consente di considerare altre circostanze aggravanti quali la qualità di funzionario di alto livello, la recidiva, il vantaggio o danno sostanziale, la qualità di chi esercita funzioni di indagine/requirenti/giudicanti e l’abuso della vulnerabilità altrui. Per i soggetti obbligati antiriciclaggio rileva la commissione del reato nell’esercizio professionale.
Le attenuanti riguardano soprattutto la collaborazione con le autorità e la fornitura di informazioni o prove. Per le persone giuridiche assumono rilievo i programmi effettivi di controllo interno, etica e conformità, nonché la pronta e volontaria segnalazione del reato con adozione di misure correttive.
Immunità, giurisdizione e prescrizione
Gli Stati membri devono consentire la revoca di privilegi e immunità in materia di indagini e azione penale, salvo i limiti derivanti da costituzioni, principi costituzionali e leggi nazionali. La direttiva non obbliga a modificare le costituzioni, ma richiede un bilanciamento tra protezione funzionale e necessità di perseguire efficacemente i reati.
Sul piano della giurisdizione, ciascuno Stato membro deve stabilirla almeno per i reati commessi anche solo parzialmente sul proprio territorio e quando l’autore è un proprio cittadino. Sono previsti ulteriori casi di giurisdizione extraterritoriale facoltativa e un obbligo di cooperazione per risolvere conflitti di giurisdizione, con eventuale coinvolgimento di Eurojust.
La prescrizione minima per l’azione penale e il giudizio è fissata in 8 anni per i reati punibili con almeno 4 anni di reclusione e in 5 anni per quelli punibili con almeno 3 anni. Per l’esecuzione della pena, i termini minimi sono di 10 anni o 5 anni a seconda della gravità, con possibilità di termini più brevi solo se soggetti a interruzione o sospensione e comunque non inferiori alle soglie indicate.
Prevenzione e strategie nazionali
Il capo III rafforza la componente preventiva. Gli Stati membri devono adottare campagne di informazione e sensibilizzazione, garantire elevati standard di integrità e trasparenza nell’amministrazione e predisporre strumenti preventivi, tra cui regole su accesso alle informazioni, conflitti di interessi, finanziamento politico, dichiarazioni patrimoniali, porte girevoli e interazione tra pubblico e privato.
Ogni Stato membro deve adottare e pubblicare una strategia nazionale anticorruzione con obiettivi, priorità, misure e mezzi di attuazione, idealmente elaborata in consultazione con società civile, esperti e organismi anticorruzione.
Organismi anticorruzione, risorse e formazione
Gli Stati membri devono istituire uno o più organismi o unità organizzative incaricati della prevenzione e, separatamente o congiuntamente, della repressione e delle indagini anticorruzione. Tali strutture devono operare senza ingerenze indebite, essere conosciute dal pubblico, adottare decisioni o raccomandazioni con procedure trasparenti e riferire sulle proprie attività.
La direttiva impone inoltre risorse umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate. Sul versante della formazione, occorre assicurare aggiornamento ai funzionari, alle autorità di contrasto e a quelle giudiziarie, con attenzione sia alle forme di corruzione sia agli strumenti investigativi e al recupero dei proventi illeciti.
Whistleblowing, indagini e confisca
La protezione delle persone che segnalano o collaborano alle indagini è centrale. La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla denuncia dei reati di cui agli articoli 3-11 e alla protezione dei segnalanti; in aggiunta, gli Stati membri devono assicurare misure di protezione, sostegno e assistenza per chi fornisce elementi di prova o collabora con le autorità.
Gli Stati membri devono anche garantire strumenti investigativi efficaci e proporzionati, inclusi, se del caso, strumenti speciali usati contro la criminalità organizzata. È altresì richiesto il tracciamento, congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, nel coordinamento con la direttiva 2014/42/UE ove applicabile.
Diritti delle vittime e del pubblico interessato
La direttiva tutela i diritti delle vittime, comprese eventualmente le persone giuridiche, in conformità al diritto nazionale e senza pregiudicare la direttiva 2012/29/UE. In aggiunta, gli Stati membri devono riconoscere adeguati diritti procedurali alle persone colpite o potenzialmente colpite e alle ONG anticorruzione, ma solo se tali diritti esistono già per il pubblico interessato in procedimenti relativi ad altri reati.
È inoltre prevista la possibilità di sospensione o trasferimento temporaneo del funzionario pubblico accusato, da valutare nel rispetto della presunzione di innocenza.
Cooperazione, dati e monitoraggio
La cooperazione tra Stati membri, istituzioni dell’Unione, Europol, Eurojust, Procura europea, OLAF e Commissione è rafforzata soprattutto nei casi transfrontalieri. Per lo scambio di informazioni tra autorità di contrasto deve essere usata l’applicazione SIENA di Europol, in coerenza con la direttiva (UE) 2023/977.
Gli Stati membri devono istituire un sistema per registrare, produrre e fornire dati statistici anonimizzati sui reati di corruzione. I dati minimi comprendono numero di reati registrati e giudicati, procedimenti archiviati, risoluzioni non processuali, persone fisiche e giuridiche perseguite/condannate/sanzionate, tipologie e livelli delle sanzioni e provvedimenti di grazia. La pubblicazione deve essere annuale, se possibile entro il 1° giugno e comunque entro il 31 dicembre, in formato leggibile meccanicamente, accessibile e comparabile.
Sostituzione degli strumenti precedenti e allineamento con la direttiva (UE) 2017/1371
La direttiva sostituisce, per gli Stati membri vincolati, la decisione quadro 2003/568/GAI e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione dei funzionari UE e nazionali. Inoltre modifica la direttiva (UE) 2017/1371 per allineare le regole sulla corruzione lesiva degli interessi finanziari dell’Unione a quelle della nuova disciplina, in particolare per definizioni, sanzioni, aggravanti/attenuanti e prescrizione.
Recepimento ed entrata in vigore
Il termine generale di recepimento è fissato al 1° giugno 2028. Per gli obblighi di cui all’articolo 20, paragrafo 5, e all’articolo 21, il termine è prorogato al 1° giugno 2029. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento e indicare il riferimento alla direttiva nelle norme attuative.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione dovrà presentare una prima relazione di attuazione entro il 1° giugno 2030 e una seconda relazione sul valore aggiunto della direttiva entro il 1° giugno 2032, includendo una valutazione specifica dell’articolo 7 e dell’impatto sui diritti fondamentali.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e natura di norme minime
L’articolo 1 dispone che la direttiva stabilisce norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni penali e non penali in materia di corruzione, nonché misure per prevenire e combattere meglio la corruzione. I considerando chiariscono che lo strumento mira a rafforzare il quadro giuridico UE, consentire migliore cooperazione transfrontaliera e non pregiudicare norme nazionali più severe.
Definizioni fondamentali
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "beni" in senso ampio, inclusi fondi, beni materiali e immateriali, documenti e strumenti giuridici, comprese le cripto-attività. Definisce "funzionario pubblico", "funzionario dell’Unione", "funzionario nazionale", "arbitro", "giurato", "violazione di un dovere", "persona giuridica" e "funzionario di alto livello", con riferimento espresso anche a membri del Parlamento europeo, della Commissione europea e di istituzioni nazionali di vertice. Per i funzionari di alto livello restano salve le immunità e i privilegi costituzionali o di legge nazionali.
Reati di corruzione nel settore pubblico e privato
Gli articoli 3 e 4 impongono agli Stati membri di configurare come reato, se intenzionali, la corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e nel settore privato. Nel pubblico, il reato copre promessa/offerta/concessione di indebiti vantaggi a un funzionario pubblico e la sollecitazione/ricezione/accettazione di tali vantaggi da parte del funzionario; arbitri e giurati sono assimilati a funzionari pubblici. Nel privato, il reato si applica a condotte analoghe poste in essere nell’ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali e collegate alla violazione dei doveri di direzione o lavoro.
Appropriazione indebita, traffico d’influenze ed esercizio illecito di funzioni pubbliche
L’articolo 5 disciplina l’appropriazione indebita di beni gestiti da un funzionario pubblico; gli Stati membri possono estendere la fattispecie anche al settore privato. L’articolo 6 punisce il traffico d’influenze, sia lato chi promette/offre/concede il vantaggio, sia lato chi lo sollecita o riceve, e precisa che è irrilevante che l’influenza sia effettivamente esercitata o produca il risultato voluto. L’articolo 7 richiede la criminalizzazione di almeno determinate violazioni gravi della legge commesse nell’esercizio di funzioni pubbliche, con possibilità di limitazione a specifiche categorie di funzionari.
Intralcio alla giustizia, arricchimento mediante corruzione e occultamento
L’articolo 8 impone di sanzionare la violenza, minaccia o intimidazione, nonché la sollecitazione a deporre il falso o interferire nella prova, in procedimenti relativi ai reati di corruzione; include anche l’interferenza con funzionari giudiziari o di contrasto. L’articolo 9 punisce l’acquisizione, detenzione o utilizzazione di beni da parte di un funzionario pubblico sapendo che provengono da corruzione commessa da altro funzionario pubblico. L’articolo 10 punisce occultamento o dissimulazione della provenienza, natura o proprietà dei beni derivanti dai reati di corruzione e connessi.
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
L’articolo 11 impone di punire l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nei reati di cui agli articoli 3-6 e 8-10. Il tentativo deve essere punibile per i reati di cui agli articoli 9 e 10; gli Stati membri devono inoltre valutare di estendere la punibilità del tentativo almeno ad alcuni reati di corruzione del settore pubblico.
Sanzioni per persone fisiche e importi minimi delle pene massime
L’articolo 12 richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per i reati di cui agli articoli 3-11. Stabilisce pene massime minime: almeno 5 anni per corruzione pubblica quando l’atto/omissione del funzionario viola i doveri; almeno 4 anni per appropriazione indebita di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e per i reati di cui agli articoli 9 e 10; almeno 3 anni per corruzione pubblica senza violazione dei doveri del funzionario e per corruzione privata e traffico d’influenze. Gli Stati membri possono escludere la punibilità dell’articolo 5 se vantaggio/danno è inferiore a 10.000 EUR, ma la soglia può essere raggiunta da più condotte connesse dello stesso autore. Sono previste anche misure accessorie: sanzioni pecuniarie, destituzione, sospensione, trasferimento, interdizioni, divieti di candidarsi, ritiro autorizzazioni, esclusione da finanziamenti pubblici e pubblicazione della decisione.
Responsabilità e sanzioni delle persone giuridiche
Gli articoli 13 e 14 impongono la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di corruzione commessi a loro vantaggio da soggetti con posizione direttiva o per mancata vigilanza/controllo. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere esclusione da benefici pubblici e appalti, interdizione dall’attività, ritiro di autorizzazioni, risoluzione di contratti, sorveglianza giudiziaria, liquidazione giudiziale, chiusura di locali e pubblicazione della decisione. Sono fissati tetti minimi delle sanzioni pecuniarie: per i reati degli articoli 3-5, almeno il 5% del fatturato mondiale o 40.000.000 EUR; per i reati degli articoli 6, 8 e 9, almeno il 3% del fatturato mondiale o 24.000.000 EUR.
Circostanze aggravanti e attenuanti
L’articolo 15 prevede aggravanti obbligatorie o facoltative, tra cui la commissione nell’ambito di un’organizzazione criminale, la qualità di funzionario di alto livello, la recidiva, il vantaggio o danno sostanziale, la qualità di soggetto che esercita funzioni di indagine/requirenti/giudicanti e l’abuso della vulnerabilità della vittima; per i soggetti obbligati antiriciclaggio è valorizzata la commissione del reato nell’esercizio dell’attività professionale. L’articolo 16 prevede attenuanti, soprattutto per chi collabora fornendo informazioni o prove; per le persone giuridiche, attenua la pena l’esistenza di efficaci programmi di controllo interno, etica e conformità o la pronta e volontaria segnalazione con misure correttive.
Immunità, giurisdizione e prescrizione
L’articolo 17 impone agli Stati membri di consentire la revoca di privilegi e immunità in materia di indagini e azione penale, salvo contrasto con costituzioni, principi costituzionali e leggi nazionali. L’articolo 18 fissa criteri minimi di giurisdizione: reato commesso anche solo parzialmente nel territorio o autore cittadino; prevede inoltre giurisdizione extraterritoriale facoltativa in casi indicati e cooperazione con Eurojust in caso di conflitto di giurisdizione. L’articolo 19 stabilisce termini minimi di prescrizione: almeno 8 anni per reati punibili fino ad almeno 4 anni di reclusione e 5 anni per quelli punibili fino ad almeno 3 anni; per l’esecuzione della pena, almeno 10 anni in determinati casi e 5 anni in altri, con possibilità di termini più brevi solo se sospesi/interrotti e non sotto soglie minime fissate.
Prevenzione, strategie nazionali e organismi anticorruzione
Gli articoli 20 e 21 impongono misure preventive: campagne di sensibilizzazione, elevati standard di integrità, trasparenza e responsabilità, strumenti su conflitti di interessi, trasparenza del finanziamento politico, dichiarazioni patrimoniali, porte girevoli e interazione pubblico-privato. Ogni Stato membro deve adottare e pubblicare una strategia nazionale anticorruzione con obiettivi, priorità, misure e mezzi di attuazione. L’articolo 22 impone l’istituzione di organismi o unità organizzative di prevenzione e repressione, dotati di competenze adeguate, indipendenza da ingerenze indebite, visibilità pubblica e obbligo di relazione. L’articolo 23 richiede risorse sufficienti e personale qualificato.
Formazione, whistleblowing, strumenti investigativi, confisca e scambio di informazioni
L’articolo 24 impone formazione aggiornata ai funzionari, alle autorità di contrasto e giudiziarie. L’articolo 25 estende ai reati di corruzione l’applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e richiede ulteriore protezione, sostegno e assistenza per chi collabora con le autorità. L’articolo 26 richiede strumenti investigativi efficaci e proporzionati, anche speciali; l’articolo 27 impone tracciamento, congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi, nel rispetto della direttiva 2014/42/UE per gli Stati membri vincolati. L’articolo 28 prescrive l’uso di SIENA per lo scambio di informazioni tra autorità di contrasto.
Diritti delle vittime, pubblico interessato e sospensione del funzionario
L’articolo 29 tutela i diritti delle vittime dei reati di corruzione, incluse eventualmente le persone giuridiche, conformemente al diritto nazionale e fatte salve le norme UE sulle vittime. L’articolo 30 riconosce diritti procedurali alle persone colpite o potenzialmente colpite, a chi ha un interesse sufficiente o fa valere la violazione di un diritto e alle ONG anticorruzione, se tali diritti esistono già per procedimenti relativi ad altri reati. L’articolo 31 invita gli Stati membri a valutare procedure di sospensione o trasferimento temporaneo del funzionario accusato, nel rispetto della presunzione di innocenza.
Cooperazione, dati statistici e trasparenza informativa
L’articolo 32 disciplina la cooperazione tra Stati membri, istituzioni, Europol, Eurojust, Procura europea, OLAF e Commissione nei casi transfrontalieri. L’articolo 33 affida alla Commissione un quadro d’insieme dei rischi settoriali e il sostegno tramite la rete UE anticorruzione. L’articolo 34 obbliga gli Stati membri a disporre di un sistema per raccogliere e pubblicare dati statistici anonimizzati, con elenco minimo di indicatori e pubblicazione annuale, se possibile entro il 1° giugno e comunque non oltre il 31 dicembre, per l’anno precedente.
Sostituzione di atti precedenti e modifica della direttiva (UE) 2017/1371
L’articolo 35 sostituisce, per gli Stati membri vincolati, la decisione quadro 2003/568/GAI e la convenzione sulla corruzione dei funzionari UE e nazionali, mantenendo salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento già maturati. L’articolo 36 allinea la direttiva (UE) 2017/1371 ai nuovi standard, modificando la nozione di funzionario di alto livello, le fattispecie di corruzione e le regole su aggravanti, attenuanti, sanzioni per persone giuridiche e termini di prescrizione, al fine di garantire un livello di tutela equivalente per gli interessi finanziari dell’Unione.
Recepimento, valutazione ed entrata in vigore
L’articolo 37 impone il recepimento entro il 1° giugno 2028; solo per l’articolo 20, paragrafo 5, e l’articolo 21 il termine è il 1° giugno 2029. Gli Stati membri devono indicare il riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali e comunicarne il testo alla Commissione. L’articolo 38 prevede una relazione di attuazione entro il 1° giugno 2030 e una seconda relazione sul valore aggiunto della direttiva entro il 1° giugno 2032, con esame specifico dell’articolo 7 e dell’impatto sui diritti fondamentali. L’articolo 39 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
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