Direttiva 2026/1194
Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifusa aggiorna e sostituisce la disciplina UE sul voto e sull’eleggibilità dei cittadini dell’Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza. Mira a garantire parità di trattamento con i cittadini nazionali, semplificazione delle iscrizioni, migliore informazione e maggiore accessibilità, prevedendo al contempo talune deroghe per situazioni nazionali specifiche. Il recepimento delle principali novità è fissato al 25 giugno 2028, con applicazione sostanziale dal 26 giugno 2028.
Disciplina le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, in rifusione della direttiva 94/80/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e che intendono votare o candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza. Riguarda le elezioni degli enti locali di base elencati nell’allegato I e, in generale, gli elettori e candidati cittadini di altri Stati membri; restano salve le norme nazionali sul diritto di voto ed eleggibilità dei residenti fuori dal territorio nazionale e dei cittadini di paesi terzi. Sono previste esclusioni/deroghe per specifiche funzioni esecutive locali, per talune incompatibilità e, in Stati con particolare composizione dell’elettorato, per requisiti di residenza o per l’esclusione di alcune disposizioni.
Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
La direttiva rifusa aggiorna la disciplina già contenuta nella direttiva 94/80/CE, con l’obiettivo di rafforzare e chiarire l’esercizio dei diritti elettorali comunali dei cittadini dell’Unione mobili. Il legislatore europeo richiama espressamente gli articoli 20 e 22 TFUE, la Carta dei diritti fondamentali e il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità, sottolineando al contempo l’esigenza di facilitare l’effettiva partecipazione elettorale.
Obiettivi e principi generali
La direttiva mira a garantire che i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza possano votare e candidarsi alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante. Viene evidenziato che gli Stati membri devono rimuovere il maggior numero possibile di ostacoli alla partecipazione, pur conservando un margine di organizzazione della procedura elettorale nel rispetto delle tradizioni nazionali e delle norme internazionali ed europee.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’oggetto della direttiva alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali da parte dei cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Restano salve le disposizioni nazionali in materia di voto ed eleggibilità dei residenti fuori dal territorio nazionale e dei cittadini di paesi terzi residenti nel territorio. La disciplina si applica alle elezioni degli enti locali di base elencati nell’allegato I.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene le definizioni chiave. In particolare:
- "ente locale di base" indica l’ente amministrativo elencato nell’allegato I che dispone di uno o più organi eletti a suffragio universale diretto e gestisce affari locali a livello di base;
- "elezioni comunali" sono le elezioni dirette per eleggere i membri dell’organo rappresentativo e, se del caso, il capo e i membri dell’organo esecutivo;
- "Stato membro di residenza" e "Stato membro di origine" distinguono, rispettivamente, lo Stato di residenza e quello di cittadinanza;
- "lista elettorale" indica il registro ufficiale degli elettori aventi diritto;
- "giorno di riferimento" è il momento in cui devono sussistere i requisiti;
- "dichiarazione formale" è la dichiarazione dell’interessato, la cui inesattezza è sanzionabile secondo il diritto nazionale.
Sempre l’articolo 2 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione eventuali modifiche agli enti locali di base, consentendo l’aggiornamento dell’allegato I tramite atti delegati ai sensi dell’articolo 16.
Condizioni di voto ed eleggibilità
L’articolo 3 stabilisce che hanno diritto di voto ed eleggibilità i cittadini UE che, nel giorno di riferimento, siano cittadini dell’Unione e soddisfino le condizioni richieste dalla legge dello Stato membro di residenza ai propri cittadini. Il meccanismo è quindi basato sulla parità di trattamento: il cittadino UE straniero deve poter accedere al voto e alla candidatura alle stesse condizioni sostanziali dei cittadini nazionali.
L’articolo 4 disciplina la residenza minima. Se per i cittadini nazionali è richiesto un periodo minimo di residenza nello Stato membro, i cittadini UE stranieri si considerano in possesso del requisito se hanno risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente. Se la legge nazionale richiede la residenza principale in uno specifico ente locale di base, tale condizione si applica anche ai cittadini UE stranieri. Restano salve le norme nazionali che subordinano il diritto a un periodo minimo di residenza nell’ente locale o nella parte dello Stato membro, purché già in vigore alla data di adozione della direttiva.
Ineleggibilità, funzioni riservate e incompatibilità
L’articolo 5 consente agli Stati membri di escludere i cittadini UE stranieri dal diritto di eleggibilità se, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o penale, sono decaduti da tale diritto nello Stato membro di origine. La candidatura può inoltre essere dichiarata irricevibile se mancano la dichiarazione formale o l’attestato richiesto.
La direttiva ammette anche riserve di cittadinanza per alcune funzioni particolarmente sensibili:
- il capo dell’organo esecutivo dell’ente locale di base;
- il supplente o il membro dell’organo direttivo collegiale esecutivo;
- le funzioni esercitate anche solo in via transitoria o interinale.
Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i cittadini UE eletti in un organo rappresentativo non partecipino alla designazione degli elettori o all’elezione dei membri di un’assemblea parlamentare. L’articolo 6, poi, impone l’applicazione delle stesse incompatibilità previste per i cittadini nazionali e consente di estenderle a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri.
Esercizio del voto e iscrizione nelle liste elettorali
L’articolo 7 sancisce che i cittadini UE aventi diritto votano nello Stato membro di residenza solo se esprimono tale volontà. Se nello Stato di residenza il voto è obbligatorio, l’obbligo si applica anche a chi è stato iscritto nelle liste elettorali in base alla direttiva. Gli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio possono prevedere l’iscrizione d’ufficio.
L’articolo 8 dispone che gli Stati adottino i provvedimenti necessari per consentire l’iscrizione in tempo utile prima della consultazione elettorale. Per l’iscrizione, i cittadini UE stranieri devono fornire le stesse prove richieste ai cittadini nazionali; lo Stato può chiedere inoltre un documento d’identità valido e una dichiarazione formale contenente nome, cittadinanza, data e luogo di nascita e indirizzo nel territorio elettorale, nonché ulteriori dati di contatto.
Una volta iscritti, essi restano nelle liste alle stesse condizioni dei cittadini nazionali fino alla cancellazione per venir meno dei requisiti. Se sono previste notifiche di cancellazione ai cittadini, tali regole si applicano anche ai cittadini UE stranieri. L’iscritto può chiedere la cancellazione; se si trasferisce in un altro ente locale di base dello stesso Stato membro, viene iscritto nelle liste del nuovo ente alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. L’iscrizione nello Stato di residenza non comporta cancellazione dalle liste dello Stato membro di origine.
Candidatura e mezzi di voto specifici
L’articolo 9 regola la candidatura. Al deposito della dichiarazione, il cittadino UE eleggibile deve presentare le stesse prove richieste ai candidati nazionali; lo Stato membro può chiedere un documento d’identità valido e una dichiarazione formale con dati identificativi e indirizzo. Può inoltre richiedere che il candidato dichiari di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine, e, in caso di dubbio, produca un attestato delle autorità competenti di tale Stato. Sono inoltre ammissibili dichiarazioni sui dati di contatto, sull’assenza di funzioni incompatibili e sull’ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.
L’articolo 10 prevede che, se uno Stato membro offre ai propri cittadini il voto anticipato, per corrispondenza, elettronico o via internet, tali modalità debbano essere disponibili ai cittadini UE stranieri alle stesse condizioni.
Decisioni, ricorsi e informazione degli interessati
L’articolo 11 impone alle autorità competenti di notificare tempestivamente e in linguaggio chiaro e semplice le decisioni sull’iscrizione o sulla ricevibilità della candidatura; la notifica della candidatura può essere inviata anche a un rappresentante autorizzato. Contro il diniego di iscrizione, il rifiuto della domanda o il rigetto della candidatura, l’interessato ha accesso ai rimedi che la legge nazionale riconosce, in casi analoghi, ai cittadini nazionali. Lo stesso vale per gli errori nelle liste elettorali o dei candidati.
L’articolo 12 rafforza gli obblighi informativi. Gli Stati membri devono far sì che una o più autorità siano competenti a informare tempestivamente i cittadini UE stranieri sulle condizioni e modalità di iscrizione come elettori o candidati. Devono inoltre fornire, su richiesta, informazioni sulla situazione dell’iscrizione, sulla data delle elezioni, sulle modalità e sul luogo di voto e sui mezzi per ottenere ulteriori informazioni. Le informazioni devono essere rese disponibili in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di residenza e, per le informazioni generali, anche in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione o in una lingua ampiamente compresa dai cittadini UE residenti; tali traduzioni hanno natura solo informativa e non effetti giuridici. È richiesto anche un formato accessibile, in particolare per le persone con disabilità.
Disposizioni derogatorie
L’articolo 13 consente deroghe soltanto in presenza di circostanze specifiche. Se la percentuale di cittadini UE stranieri in età di voto supera il 20 % del totale degli elettori residenti, lo Stato membro può:
- subordinare il diritto di voto a un periodo minimo di residenza, non superiore a una durata di un mandato dell’organo collegiale comunale;
- subordinare il diritto di eleggibilità a un periodo minimo di residenza, non superiore a due mandati;
- adottare misure sulla composizione delle liste dei candidati, in particolare per favorire l’integrazione dei cittadini UE stranieri.
Il Regno del Belgio può applicare la deroga relativa al diritto di voto a un numero limitato di comuni, comunicandone l’elenco almeno un anno prima delle elezioni interessate. Inoltre, gli Stati membri la cui normativa consente ai cittadini di altri Stati membri residenti di votare alle elezioni del Parlamento nazionale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali possono derogare agli articoli da 6 a 11 nei confronti di tali cittadini.
La Commissione deve riesaminare ogni sei anni, a decorrere dal 24 giugno 2026, se permangano i motivi delle deroghe concesse e, se del caso, proporre adattamenti; gli Stati membri che applicano deroghe devono fornire gli elementi giustificativi necessari.
Relazioni, valutazione e protezione dei dati
L’articolo 14 prevede che, entro sei anni dal 24 giugno 2026 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva, includendo anche l’articolo 5, paragrafo 3. La relazione deve contenere, ove disponibili, dati statistici sulla partecipazione degli elettori e dei candidati ai sensi dell’articolo 3 e una sintesi delle misure adottate. Gli Stati membri devono adoperarsi al meglio per fornire le informazioni disponibili.
L’articolo 15 impone una valutazione complessiva entro dieci anni dal 24 giugno 2026, con relazione sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi.
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, con particolare attenzione ai principi di limitazione della finalità, minimizzazione, conservazione, integrità e riservatezza; i dati statistici devono essere aggregati in modo da non rendere identificabili le persone fisiche.
Atti delegati e aggiornamento degli allegati
L’articolo 16 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a tempo indeterminato dal 24 giugno 2026, per modificare l’allegato I in funzione delle notifiche degli Stati membri. Il potere può essere revocato dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri; l’atto entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi.
Recepimento, applicazione e abrogazione della direttiva 94/80/CE
L’articolo 17 richiede agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 25 giugno 2028, le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 8, paragrafi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, paragrafi 1 e 3, 12 e 14, nonché all’allegato I. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
L’articolo 18 abroga la direttiva 94/80/CE dal 26 giugno 2028, con salvezza degli obblighi residui relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato II. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
L’articolo 19 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli da 1 a 7, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 13 si applicano dal 26 giugno 2028.
Profili pratici per gli operatori italiani
Per il professionista italiano, la direttiva assume rilievo soprattutto per i comuni e per gli uffici elettorali, in quanto richiede procedure di iscrizione, informazione e tutela giurisdizionale coerenti con la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini UE residenti. L’allegato I conferma l’inclusione di "comune" e "circoscrizione" tra gli enti locali di base rilevanti per l’Italia.
Disposizioni principali
Oggetto e principio di parità di trattamento
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina le modalità con cui i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. Gli articoli 20 e 22 TFUE sono richiamati come base del diritto, da esercitare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato di residenza.
Definizioni e allegato I
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "ente locale di base", "elezioni comunali", "Stato membro di residenza", "Stato membro di origine", "lista elettorale", "giorno di riferimento" e "dichiarazione formale". L’elenco degli enti locali di base è contenuto nell’allegato I e può essere aggiornato tramite atti delegati della Commissione.
Condizioni di voto ed eleggibilità
L’articolo 3 riconosce il diritto di voto ed eleggibilità ai cittadini dell’Unione che, nel giorno di riferimento, sono cittadini UE e soddisfano le condizioni previste dalla legge dello Stato membro di residenza per i propri cittadini. L’articolo 4 disciplina il computo dei periodi di residenza, equiparando la residenza in altri Stati membri a quella richiesta per i cittadini nazionali, con alcune salvezze per periodi minimi legati all’ente locale o alla parte dello Stato membro.
Ineleggibilità, funzioni riservate e incompatibilità
L’articolo 5 consente agli Stati membri di escludere dalla candidatura i cittadini UE stranieri che siano stati privati del diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per decisione individuale civile o penale; consente inoltre di riservare ai propri cittadini alcune funzioni esecutive locali e, in certi casi, la partecipazione alla designazione o all’elezione di un’assemblea parlamentare. L’articolo 6 prevede l’applicazione delle stesse incompatibilità dei cittadini nazionali e consente di estendere tali incompatibilità a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri.
Iscrizione alle liste, candidatura e mezzi di voto
L’articolo 7 tutela la libertà di scegliere se votare nello Stato membro di residenza e consente, se il voto non è obbligatorio, l’iscrizione d’ufficio. L’articolo 8 disciplina iscrizione e permanenza nelle liste elettorali, richiedendo prove analoghe a quelle dei cittadini nazionali e consentendo documento d’identità, dichiarazione formale e ulteriori dati di contatto; l’iscrizione nello Stato di residenza non comporta la cancellazione dalle liste dello Stato di origine. L’articolo 9 regola la candidatura e consente ulteriori dichiarazioni e attestazioni, incluso il certificato dello Stato di origine in caso di dubbio. L’articolo 10 impone, se previsti per i cittadini nazionali, l’accesso alle stesse condizioni a voto anticipato, per corrispondenza, elettronico o via internet.
Informazione, decisioni e ricorsi
L’articolo 11 obbliga le autorità competenti a informare tempestivamente e in linguaggio chiaro e semplice sulle decisioni relative all’iscrizione e alla candidatura, prevedendo ricorsi analoghi a quelli disponibili per i cittadini nazionali. L’articolo 12 impone informazioni tempestive sulle condizioni di iscrizione, sulla situazione della domanda, sulla data e sulle modalità di voto, nonché sui mezzi per ottenere ulteriori informazioni; le informazioni generali devono essere disponibili anche in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione o in una lingua ampiamente compresa, e rese accessibili alle persone con disabilità.
Disposizioni derogatorie
L’articolo 13 autorizza deroghe per gli Stati membri in cui i cittadini UE stranieri in età di voto superino il 20 % del totale degli elettori residenti: possono essere previsti periodi minimi di residenza per votare e candidarsi e misure sulla composizione delle liste. Il Regno del Belgio può applicare la deroga del paragrafo 1, lettera a), a un numero limitato di comuni; gli Stati che consentono ai residenti UE di votare alle elezioni del Parlamento nazionale possono, inoltre, non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.
Relazioni, valutazione e atti delegati
L’articolo 14 impone relazioni quinquennali/seiennali? No: ogni sei anni dal 24 giugno 2026 la Commissione presenta una relazione sull’applicazione, inclusa quella dell’articolo 5, paragrafo 3. L’articolo 15 prevede una valutazione entro dieci anni dal 24 giugno 2026. L’articolo 16 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a tempo indeterminato per aggiornare l’allegato I, con possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio e con termine di obiezione di due mesi prorogabile di ulteriori due mesi.
Recepimento, entrata in vigore e abrogazione
L’articolo 17 impone agli Stati membri di recepire entro il 25 giugno 2028 le disposizioni relative agli articoli 8, paragrafi 2-4, 9, 10, 11, paragrafi 1 e 3, 12 e 14, nonché l’allegato I; tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva. L’articolo 18 abroga la direttiva 94/80/CE dal 26 giugno 2028, salvi gli obblighi di recepimento delle direttive elencate nell’allegato II. L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione, dal 26 giugno 2028, degli articoli da 1 a 7, dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 13.
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