Direttiva 2026/2325
Direttiva delegata (UE) 2026/2325 della Commissione, del 10 luglio 2026, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 23 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE per mantenerlo rigorosamente corrispondente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione aggiornato dal Consiglio il 23 febbraio 2026. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2027 e applicarle dal 5 febbraio 2027, comunicando alla Commissione le misure adottate e le principali disposizioni nazionali pertinenti.
Aggiorna l'allegato della direttiva 2009/43/CE, sostituendo l'elenco dei prodotti per la difesa con la versione allineata all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE adottato il 23 febbraio 2026.
Ambito di applicazione
La direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri e riguarda l'individuazione dei prodotti per la difesa cui si applica la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari. L'ambito materiale è definito dal nuovo allegato, che comprende categorie di attrezzature, materiali, software e tecnologia militari, con specifiche definizioni, soglie ed esclusioni. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 gennaio 2027 e applicarle dal 5 febbraio 2027; il testo non prevede esclusioni territoriali o deroghe al termine.
Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa
La direttiva delegata (UE) 2026/2325 aggiorna l'allegato della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa. L'aggiornamento è necessario perché, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2009/43/CE, il relativo allegato deve corrispondere rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, aggiornato dal Consiglio il 23 febbraio 2026.
Modifica normativa e ambito dell'allegato
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato della direttiva 2009/43/CE con quello contenuto nella direttiva delegata. Il nuovo allegato determina, attraverso le voci ML1-ML22 e le relative definizioni, quali prodotti rientrano nell'elenco dei prodotti per la difesa ai fini della direttiva 2009/43/CE. La modifica aggiorna la classificazione e le specifiche tecniche dell'elenco; la direttiva non introduce nel testo fornito una diversa disciplina generale dei trasferimenti.
Le categorie riguardano, tra l'altro, armi e armamenti, munizioni, bombe e missili, apparati per la direzione del tiro e la sorveglianza, veicoli terrestri, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi, aeromobili e velivoli senza pilota, sistemi elettronici, spaziali e d'arma, corazzature, apparecchiature di addestramento, software e tecnologia. L'allegato precisa inoltre le condizioni tecniche, le soglie e le esclusioni che delimitano le singole voci: per esempio, include alcune categorie di veicoli protetti secondo il livello III della norma NIJ 0108.01 (settembre 1985) o norme equivalenti e alcune piastre per protezione balistica secondo il livello III della norma NIJ 0101.06 (luglio 2008) o norme equivalenti.
Definizioni, esclusioni e rinvii tecnici
L'allegato contiene definizioni applicabili all'intero elenco per i termini racchiusi tra virgolette doppie; precisa che, fuori da tale uso, i termini conservano il significato comunemente accettato, salvo definizioni locali. Include definizioni tecniche, tra le altre, di «aeromobile», «agenti biologici», «materiali energetici», «esplosivi», «software», «tecnologia», «UAV», «sistema di navigazione satellitare» e «veicolo suborbitale».
Le singole voci prevedono numerose esclusioni e precisazioni, ad esempio per prodotti civili, armi storiche o riproduzioni, dispositivi destinati a usi specifici non militari e determinati materiali o apparecchiature che rispettano condizioni definite. Per le sostanze chimiche, l'allegato chiarisce che l'identificazione si basa sulla formula strutturale, anche indipendentemente dal nome o dal numero CAS, e che i numeri CAS sono indicativi e non costituiscono identificatori unici. Il termine «elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso» rinvia all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del 20 maggio 2021; l'allegato richiama tale elenco in più punti per coordinare le rispettive classificazioni.
Obblighi per gli Stati membri e margini nazionali
Gli Stati membri sono vincolati al risultato consistente nel rendere conforme il diritto nazionale al nuovo allegato e nell'applicare l'elenco aggiornato dalla data stabilita. La direttiva lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento e stabilisce che siano gli Stati stessi a definire le modalità con cui inserire il riferimento alla direttiva negli atti nazionali o corredarli di tale riferimento.
Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e comunicare il testo delle principali disposizioni di diritto interno nel settore disciplinato. Il considerando 4 richiama l'impegno, assunto con la dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011, ad accompagnare in casi giustificati la notifica delle misure di recepimento con documenti esplicativi che chiariscano la corrispondenza tra le disposizioni della direttiva e quelle nazionali.
Termini di recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, le misure nazionali necessarie devono essere adottate e pubblicate entro il 31 gennaio 2027. Gli Stati membri le applicano a decorrere dal 5 febbraio 2027 e ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; è stata pubblicata il 19 ottobre 2026 e adottata il 10 luglio 2026.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa
L'articolo 1 sostituisce l'allegato della direttiva 2009/43/CE con il nuovo allegato, in modo da allinearlo all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE adottato dal Consiglio il 23 febbraio 2026 (GU C, C/2026/1640 del 13 marzo 2026).
Recepimento e applicazione nazionale
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 gennaio 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al nuovo allegato e ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 5 febbraio 2027 e devono fare riferimento alla direttiva, o essere accompagnate da tale riferimento secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione
L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 3) ed è rivolta agli Stati membri (articolo 4). È stata adottata il 10 luglio 2026 e pubblicata il 19 ottobre 2026.
Contenuto e struttura del nuovo allegato
Il nuovo elenco classifica i prodotti nelle voci ML1-ML22: armi e munizioni, esplosivi e materiali energetici, agenti e apparecchiature chimiche o biologiche, sistemi e attrezzature terrestri, navali, aeronautiche e spaziali, elettronica, protezione, addestramento, software e tecnologia. Stabilisce definizioni, soglie tecniche, note di inclusione ed esclusione e rinvii, tra l'altro, all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso.
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