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Sentenza

Sentenza n. 3500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5963 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato la sospensione dell'utilizzazione della graduatoria per l'assunzione di tre istruttori contabili e riconosciuto il risarcimento del danno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo: la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente di primo grado, già assunto a tempo indeterminato presso altro Comune dal 16 dicembre 2024; la carenza di attualità del danno, anche perché l'interessato non aveva riscontrato l'invito all'assunzione; l'insindacabilità della scelta discrezionale di sospendere la procedura in pendenza del ricorso proposto da una candidata contro l'esclusione dalla graduatoria; l'assenza di colpa dell'amministrazione; l'erroneità della quantificazione del risarcimento. La vicenda riguardava una procedura di manifestazione d'interesse per l'utilizzo di una graduatoria formata da altro ente, finalizzata all'assunzione di tre istruttori contabili. A seguito del mancato nulla osta per la candidata originariamente prima classificata, il candidato originariamente secondo classificato era stato collocato al primo posto. Dopo l'impugnazione proposta dalla candidata esclusa, il Comune aveva sospeso l'utilizzazione della graduatoria fino alla conclusione del procedimento giudiziale. Il candidato primo graduato aveva impugnato la sospensione e chiesto il risarcimento del danno da mancata assunzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le censure relative alla sopravvenuta carenza di interesse, all'assenza di danno, alla discrezionalità della sospensione e all'assenza di colpa. L'interesse alla decisione sussisteva quando il ricorso di primo grado era stato proposto e si era esaurito soltanto con l'assunzione dell'interessato presso altro Comune il 16 dicembre 2024; tale assunzione non eliminava il diritto al risarcimento per il periodo anteriore. La sospensione era illegittima perché il ricorso della candidata controinteressata era stato cautelarmente respinto con motivazione ampia e successivamente respinto anche nel merito; inoltre, il Comune non aveva fondato la sospensione sui procedimenti avviati da ANAC e dal Dipartimento della Funzione pubblica. È stata riconosciuta la condotta colposa dell'amministrazione, anche perché il Comune non aveva proceduto all'assunzione neppure dopo l'archiviazione del procedimento ANAC. L'appello è stato accolto soltanto quanto alla quantificazione del danno: il periodo risarcibile è stato limitato dal 5 settembre 2024, data in cui avrebbe potuto procedersi all'assunzione dopo il rigetto dell'istanza cautelare della candidata, al 16 dicembre 2024, data dell'assunzione presso altro ente. La base di calcolo è costituita dall'intero trattamento economico e previdenziale non goduto, con abbattimento equitativo del 50% ai sensi dell'art. 1226 c.c., per la possibilità di impiegare le energie lavorative in altre occasioni e per il risparmio delle energie lavorative. Sulla somma spettano rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta assunzione dell'interessato presso altra amministrazione non determina la carenza di interesse rispetto al ricorso già proposto, quando permane l'interesse alla decisione sulla responsabilità e sul risarcimento per il periodo anteriore alla nuova assunzione.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda risarcitoria per il danno derivante dagli atti illegittimi e dalla mancata assunzione.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente di fissare i criteri cui l'amministrazione deve attenersi per la quantificazione del risarcimento, che deve essere riparametrato al periodo effettivamente risarcibile.

  • art. 60, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato con riguardo ai procedimenti di verifica della corretta utilizzazione delle graduatorie avviati dal Dipartimento della Funzione pubblica; tali procedimenti non erano stati posti dal Comune a fondamento della sospensione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento sostanziale della responsabilità risarcitoria per il danno ingiusto cagionato dalla condotta colposa dell'amministrazione.

  • art. 1223 c.c.

    "il pregiudizio subito in caso di omessa o ritardata assunzione all'esito di una procedura selettiva non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma negli effetti dannosi dell'operato dell'amministrazione, atteso che l'obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge con la costituzione del rapporto di impiego e l'effettivo svolgimento della prestazione"

    Il danno da omessa o ritardata assunzione non coincide automaticamente con retribuzioni e contribuzione non percepite, ma con gli effetti dannosi dell'illegittima condotta amministrativa; nella fattispecie, tuttavia, il trattamento economico e previdenziale non goduto è stato assunto come base equitativa di calcolo del mancato guadagno.

  • art. 1226 c.c.

    Consente l'abbattimento equitativo del 50% dell'importo corrispondente al trattamento economico e previdenziale non goduto, tenendo conto della possibile utilizzazione delle energie lavorative in altre occasioni e del risparmio delle energie lavorative.

Massime di principio

  • La sopravvenuta assunzione del candidato presso un'altra amministrazione non determina la carenza di interesse al ricorso proposto contro la mancata o ritardata assunzione, se permane l'interesse a ottenere il risarcimento del danno maturato fino alla costituzione del diverso rapporto di lavoro.
  • La pendenza di un ricorso proposto da un controinteressato non giustifica automaticamente la sospensione di una procedura di reclutamento: l'amministrazione deve indicare e motivare concrete ragioni cautelari e non può fondare la sospensione su una mera pendenza processuale quando la domanda cautelare sia stata respinta con motivazione che evidenzi l'infondatezza dell'impugnazione.
  • La responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per la ritardata assunzione può sussistere quando la sospensione della procedura sia illegittima e colposa, anche se il candidato viene successivamente assunto presso altra amministrazione.
  • Nel quantificare il danno da ritardata assunzione, il periodo risarcibile termina con la costituzione di un rapporto di lavoro presso altra amministrazione, se tale evento rende non più possibile o attuale l'assunzione originaria.
  • Per il danno da mancata o ritardata assunzione, il trattamento economico e previdenziale non goduto può costituire base di calcolo equitativa, da ridurre tenendo conto delle altre opportunità lavorative e del risparmio delle energie fisiche e psichiche che sarebbero state impiegate nel lavoro.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativaLegittimazione e interesse a ricorrere

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