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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22199/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, deducendo: 1) illegittima utilizzazione di un'informativa della Squadra Mobile del 3/11/2021 che non risultava formalmente acquisita nel procedimento di riesame, con violazione del principio del contraddittorio e delle norme sull'inutilizzabilità degli atti; 2) carenza di motivazione e vizio di applicazione dei criteri probatori in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.), in particolare assenza di prova del rapporto sinallagmatico e del versamento di somme al clan; 3) fondatezza dell'eccezione che, senza l'informativa, la motivazione sulle esigenze cautelari risulta del tutto insufficiente; 4) questioni collegate sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 e sull'applicazione delle presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità accoglie il ricorso nei termini esposti: dichiara che l'informativa del 3/11/2021 non era stata validamente acquisita nel procedimento di riesame relativo agli odierni ricorrenti e, quindi, non poteva essere utilizzata. Rileva altresì carenza di motivazione circa i gravi indizi di concorso esterno e la configurabilità dell'aggravante mafiosa, posto che non è stata dimostrata l'esistenza di un rapporto sinallagmatico efficace (versamenti o reciproci vantaggi specifici) e la rilevanza causale del contributo degli imprenditori al rafforzamento del clan. Per tali ragioni annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame, sia sulla sussistenza dei gravi indizi relativamente al reato di concorso esterno (artt. 110 e 416 bis c.p.) sia sulle esigenze cautelari, rilevando che terzo e quarto motivo sono assorbiti in conseguenza dell'annullamento sul punto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato come norma di imputazione del concorso nei reati commessi nell'ambito dell'associazione mafiosa; la Corte richiede prova del contributo volontario e causalmente rilevante dell'estraneo.

  • art. 416 bis c.p.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la decisione valuta la necessità di collegare le condotte imprenditoriali alla capacità operativa e al programma criminoso del clan.

  • art. 416 bis.1 c.p.

    Riferita all'aggravante della agevolazione mafiosa; la Corte richiede elementi concreti sulla finalità di agevolazione e sul rapporto sinallagmatico che leghi l'imprenditore all'organizzazione.

  • art. 319 e art. 321 c.p.

    Capi di imputazione relativi alla corruzione e all'abuso d'ufficio inseriti nel quadro accusatorio; non decisivi nel motivo di cassazione principale ma richiamati come oggetto delle indagini.

  • artt. 476 e 490 c.p.

    Riferimenti ai reati di falso e soppressione di atti pubblici contestati agli indagati nell'ambito degli appalti.

  • art. 323 e art. 353 c.p.

    Norme relative ad abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti; parte del quadro contestuale degli illeciti connessi agli appalti.

  • art. 309 c.p.p.

    art. 309, comma 5 e comma 9 cod. proc. pen.

    Regola i termini e la modalità di trasmissione degli atti per il riesame e permette l'introduzione di nuovi elementi in udienza; la Corte ha ritenuto che elementi non formalmente prodotti nel riesame (l'informativa) non possano essere utilizzati sia per violazione del contraddittorio sia per inutilizzabilità.

  • art. 366 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito del principio del contraddittorio e delle conseguenze delle acquisizioni non avvenute secondo le regole; utilizzabilità degli atti è subordinata al rispetto delle garanzie difensive.

  • art. 178 c.p.p.

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che prevede il diritto alla discussione e al contraddittorio: la Corte ha richiamato l'esigenza che la difesa sia messa in condizione di esercitare tali diritti prima dell'utilizzo di nuovi elementi.

  • art. 191 e art. 275 c.p.p.

    artt. 191 e 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Art. 275 comma 3: riguarda presunzioni circa esigenze cautelari in reati di associazione mafiosa; la Corte ha osservato che l'applicabilità di tali presunzioni dipende dall'accertamento della sussistenza dei presupposti mafiosi, che qui deve essere nuovamente valutato.

  • art. 273 c.p.p.

    Regola la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che vi sia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi per concorso esterno.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi su concorso esterno)

    Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005 (Mannino) e ss.; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021 (Coppola)

    Richiamati i principi consolidati secondo cui il concorso esterno richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, con rilievo causale al rafforzamento dell'associazione; inoltre la valutazione deve accertare un rapporto sinallagmatico di vantaggi reciproci tra imprenditore e clan.

Massime di principio

  • In sede di riesame eventuali atti o informativi sopravvenuti devono essere formalmente prodotti e acquisiti in contraddittorio; se ciò non avviene, quegli atti non sono utilizzabili e la motivazione basata su di essi può essere annullata.
  • Per configurare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico, consapevole e causalmente rilevante fornito dall'estraneo all'associazione, non basta la contiguità o conoscenza di soggetti del clan.
  • La qualificazione di "collusione" o l'applicazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa richiede prova di un rapporto sinallagmatico (vantaggi reciproci specifici), ad esempio versamenti o utilità chiaramente riconducibili all'accordo con il clan.
  • Se prova centrale per la decisione cautelare viene esclusa per vizi formali, è necessario riesaminare sia la sussistenza dei gravi indizi sia le esigenze cautelari (perché la motivazione cautelare può reggersi solo su elementi validamente acquisiti).
  • L'applicazione di presunzioni favorevoli all'imputazione (es. art. 275 c.p.p.) richiede preliminarmente che siano dimostrati i presupposti fattuali dell'inquadramento mafioso; tali presunzioni non possono colmare l'assenza di elementi probatori significativi.

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