Cassazione Penale, Sentenza n. 22199/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, deducendo: 1) illegittima utilizzazione di un'informativa della Squadra Mobile del 3/11/2021 che non risultava formalmente acquisita nel procedimento di riesame, con violazione del principio del contraddittorio e delle norme sull'inutilizzabilità degli atti; 2) carenza di motivazione e vizio di applicazione dei criteri probatori in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.), in particolare assenza di prova del rapporto sinallagmatico e del versamento di somme al clan; 3) fondatezza dell'eccezione che, senza l'informativa, la motivazione sulle esigenze cautelari risulta del tutto insufficiente; 4) questioni collegate sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 e sull'applicazione delle presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità accoglie il ricorso nei termini esposti: dichiara che l'informativa del 3/11/2021 non era stata validamente acquisita nel procedimento di riesame relativo agli odierni ricorrenti e, quindi, non poteva essere utilizzata. Rileva altresì carenza di motivazione circa i gravi indizi di concorso esterno e la configurabilità dell'aggravante mafiosa, posto che non è stata dimostrata l'esistenza di un rapporto sinallagmatico efficace (versamenti o reciproci vantaggi specifici) e la rilevanza causale del contributo degli imprenditori al rafforzamento del clan. Per tali ragioni annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame, sia sulla sussistenza dei gravi indizi relativamente al reato di concorso esterno (artt. 110 e 416 bis c.p.) sia sulle esigenze cautelari, rilevando che terzo e quarto motivo sono assorbiti in conseguenza dell'annullamento sul punto.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Usato come norma di imputazione del concorso nei reati commessi nell'ambito dell'associazione mafiosa; la Corte richiede prova del contributo volontario e causalmente rilevante dell'estraneo.
art. 416 bis c.p.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la decisione valuta la necessità di collegare le condotte imprenditoriali alla capacità operativa e al programma criminoso del clan.
art. 416 bis.1 c.p.
Riferita all'aggravante della agevolazione mafiosa; la Corte richiede elementi concreti sulla finalità di agevolazione e sul rapporto sinallagmatico che leghi l'imprenditore all'organizzazione.
art. 319 e art. 321 c.p.
Capi di imputazione relativi alla corruzione e all'abuso d'ufficio inseriti nel quadro accusatorio; non decisivi nel motivo di cassazione principale ma richiamati come oggetto delle indagini.
artt. 476 e 490 c.p.
Riferimenti ai reati di falso e soppressione di atti pubblici contestati agli indagati nell'ambito degli appalti.
art. 323 e art. 353 c.p.
Norme relative ad abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti; parte del quadro contestuale degli illeciti connessi agli appalti.
art. 309 c.p.p.
art. 309, comma 5 e comma 9 cod. proc. pen.
Regola i termini e la modalità di trasmissione degli atti per il riesame e permette l'introduzione di nuovi elementi in udienza; la Corte ha ritenuto che elementi non formalmente prodotti nel riesame (l'informativa) non possano essere utilizzati sia per violazione del contraddittorio sia per inutilizzabilità.
art. 366 c.p.p.
Richiamato nell'ambito del principio del contraddittorio e delle conseguenze delle acquisizioni non avvenute secondo le regole; utilizzabilità degli atti è subordinata al rispetto delle garanzie difensive.
art. 178 c.p.p.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che prevede il diritto alla discussione e al contraddittorio: la Corte ha richiamato l'esigenza che la difesa sia messa in condizione di esercitare tali diritti prima dell'utilizzo di nuovi elementi.
art. 191 e art. 275 c.p.p.
artt. 191 e 275, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 275 comma 3: riguarda presunzioni circa esigenze cautelari in reati di associazione mafiosa; la Corte ha osservato che l'applicabilità di tali presunzioni dipende dall'accertamento della sussistenza dei presupposti mafiosi, che qui deve essere nuovamente valutato.
art. 273 c.p.p.
Regola la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che vi sia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi per concorso esterno.
Giurisprudenza di legittimità (principi su concorso esterno)
Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005 (Mannino) e ss.; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021 (Coppola)
Richiamati i principi consolidati secondo cui il concorso esterno richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, con rilievo causale al rafforzamento dell'associazione; inoltre la valutazione deve accertare un rapporto sinallagmatico di vantaggi reciproci tra imprenditore e clan.
Massime di principio
- In sede di riesame eventuali atti o informativi sopravvenuti devono essere formalmente prodotti e acquisiti in contraddittorio; se ciò non avviene, quegli atti non sono utilizzabili e la motivazione basata su di essi può essere annullata.
- Per configurare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico, consapevole e causalmente rilevante fornito dall'estraneo all'associazione, non basta la contiguità o conoscenza di soggetti del clan.
- La qualificazione di "collusione" o l'applicazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa richiede prova di un rapporto sinallagmatico (vantaggi reciproci specifici), ad esempio versamenti o utilità chiaramente riconducibili all'accordo con il clan.
- Se prova centrale per la decisione cautelare viene esclusa per vizi formali, è necessario riesaminare sia la sussistenza dei gravi indizi sia le esigenze cautelari (perché la motivazione cautelare può reggersi solo su elementi validamente acquisiti).
- L'applicazione di presunzioni favorevoli all'imputazione (es. art. 275 c.p.p.) richiede preliminarmente che siano dimostrati i presupposti fattuali dell'inquadramento mafioso; tali presunzioni non possono colmare l'assenza di elementi probatori significativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →