Sentenza n. 1004/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del Questore di Bergamo del 29 dicembre 2025, notificato il 9 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto del Questore di Bergamo, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e depositata come copia per immagine su supporto informatico, non era stata asseverata, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative richiamate nel provvedimento. Con ordinanza collegiale del 25 giugno 2026 il Collegio ha ordinato la regolarizzazione della procura ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. L’ordinanza è stata comunicata il 25 giugno 2026, ma il ricorrente non ha provveduto tempestivamente alla regolarizzazione; il 10 luglio 2026 è stata depositata una nuova copia della procura originaria, ancora priva di asseverazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità dell’atto questorile, perché la procura alle liti non è stata regolarizzata nel termine perentorio assegnato dal giudice. Il successivo deposito del 10 luglio 2026, oltre il termine e comunque ancora privo di asseverazione, non ha sanato il vizio. Il Collegio ha inoltre ravvisato nella condotta del difensore profili di grave e nociva negligenza e ha disposto la trasmissione della sentenza al Presidente della sede di Brescia, ai fini della valutazione dell’eventuale trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve rispettare i requisiti previsti per il deposito telematico, tra cui l’asseverazione richiesta nel caso concreto.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Il vizio della procura può essere regolarizzato su ordine del giudice entro il termine perentorio assegnato; la mancata regolarizzazione tempestiva determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
La copia per immagine della procura cartacea depositata telematicamente deve essere asseverata.
Massime di principio
- Quando la procura alle liti cartacea è depositata telematicamente come copia per immagine, la copia deve essere asseverata secondo le regole tecniche applicabili.
- Se il giudice ordina la regolarizzazione della procura ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. assegnando un termine perentorio, la mancata regolarizzazione entro tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Il deposito tardivo di una nuova copia della procura, peraltro ancora priva dell’asseverazione richiesta, non sana il vizio della procura né impedisce la declaratoria di inammissibilità.
- La violazione degli adempimenti processuali relativi alla procura può comportare la condanna alle spese e, ove emergano profili di grave negligenza difensiva, la trasmissione degli atti agli organi competenti per le eventuali valutazioni disciplinari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →