Sentenza n. 6156/2026 - Roma, Sezione 5B
quanto al ricorso n. 11180 del 2022 R.G.: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza n. 11 del 22 giugno 2022, notificata in data 24 giugno 2022, a firma del responsabile p.t del Settore I del Comune di Monte Compatri con la quale è stata ordinata “l’immediata cessazione dell’attività di autorimessa all’aperto di caravan” sul terreno sito in via Casilina, distinto in catasto al foglio 10, particelle nn. 190, 182, 186, 194, 198, 202 e 206 in quanto asseritamente ed erroneamente esercitata “in assenza della SCIA”; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché sconosciuto; quanto al ricorso n. 16676 del 2022 R.G.: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento del Comune di Monte Compatri, Dipartimento Attività Produttive III prot n. 23075/2012 di diffida alla prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA prot. n. 22734 del 15/11/2011 per noleggio senza conducente ed alla SCIA prot. n. 19052 del 13/09/2012 per rimessaggio sul terreno sito in via Casilina, distinto in catasto al foglio 10, particelle nn. 190, 182, 186, 194, 198, 202 e 206, non conosciuto prima e depositato in atti dalla difesa comunale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di cessazione dell'attività di autorimessa all'aperto di caravan e precedente provvedimento di diffida alla prosecuzione delle attività segnalate con SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con due ricorsi riuniti, dapprima l'ordinanza comunale del 22 giugno 2022 che aveva ordinato l'immediata cessazione dell'attività di autorimessa all'aperto di caravan per asserita assenza di SCIA e, successivamente, il provvedimento del 30 ottobre 2012 di diffida alla prosecuzione delle attività di noleggio senza conducente, vendita di cose usate e rimessaggio di veicoli. Quanto all'ordinanza del 2022, la ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.P.R. n. 480/2001 e dell'art. 19 l. n. 241/1990; errore e falsità dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria per mancata considerazione della DIA presentata nel 2001 e della SCIA del 2011; violazione delle garanzie procedimentali; lesione del legittimo affidamento, della trasparenza e della correttezza, in ragione dell'esercizio dell'attività da circa vent'anni; omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990. La società sosteneva che l'attività fosse stata autorizzata nel 2001 e successivamente segnalata con SCIA nel 2011. Quanto al provvedimento del 2012, ha dedotto la violazione dell'art. 11 delle NTA del PRG comunale, dell'art. 54 l.r. Lazio n. 38/1999 e dell'art. 97 Cost., nonché errore nei presupposti, contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria, sostenendo che l'area agricola avesse ormai perso tale caratteristica per effetto dell'edificazione circostante e della prospettata futura variante urbanistica, e che il rimessaggio a cielo aperto non comportasse trasformazioni urbanistico-edilizie.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. Ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la diffida del 2012, rilevando che il provvedimento era stato comunicato il 30 dicembre 2012 all'indirizzo PEC espressamente eletto dalla società presso il SUAP e che il ricorso, notificato il 19 dicembre 2022, era stato proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a. La contestazione relativa alla mancata notificazione all'indirizzo risultante dal registro delle imprese è stata ritenuta irrilevante. Il TAR ha comunque rilevato anche l'infondatezza nel merito: l'attività di autorimessa all'aperto di caravan è incompatibile con la destinazione agricola dell'area, e l'eventuale futura variante urbanistica non rileva. L'attività determina un mutamento di destinazione d'uso e richiede il relativo titolo edilizio, non essendo compatibile con la zona agricola in assenza di specifiche previsioni delle NTA. Quanto al ricorso contro l'ordinanza del 2022, il TAR lo ha rigettato nel merito, prescindendo dalle eccezioni processuali. Ha ritenuto che il provvedimento fosse stato adottato a seguito del tempestivo rigetto della SCIA, con rispetto della sequenza procedimentale e piena conoscenza da parte della società. La DIA del 2001 non è stata ritenuta idonea a sorreggere la pretesa, perché riferita a un diverso soggetto e a una diversa attività, ossia il noleggio senza conducente di due mezzi, e non al rimessaggio di veicoli. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché l'atto era vincolato e doveroso dopo il diniego della SCIA; inoltre, la funzione partecipativa era stata sostanzialmente svolta dal diniego impugnato nell'altro giudizio. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito i due giudizi, aventi ad oggetto provvedimenti riferiti alla medesima attività e area.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l'azione di annullamento decorre dalla comunicazione del provvedimento; la comunicazione alla PEC espressamente eletta presso il SUAP è stata ritenuta idonea.
art. 1 d.P.R. n. 480/2001
La società ne ha invocato l'applicazione in relazione all'attività di noleggio senza conducente e rimessaggio; il ricorso contro l'ordinanza è stato comunque rigettato.
art. 19 l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento di cessazione fosse stato adottato dopo il rigetto della SCIA e nel rispetto della relativa sequenza procedimentale.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'annullamento dell'atto, trattandosi di attività vincolata e doverosa e risultando comunque assicurata la conoscenza sostanziale della contestazione.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il vizio formale della mancata comunicazione di avvio è stato ritenuto irrilevante per la natura vincolata del provvedimento e per l'impossibilità di un diverso contenuto dell'atto.
art. 11 delle NTA del PRG comunale
È stato richiamato nel ricorso contro la diffida, ma il relativo giudizio è stato dichiarato irricevibile e, comunque, infondato nel merito.
art. 54 l.r. Lazio n. 38/1999
La disciplina delle aree agricole è stata ritenuta ostativa all'attività di autorimessa all'aperto di caravan.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di buon andamento, senza accoglimento della censura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento amministrativo all'indirizzo PEC espressamente eletto dall'interessato nel procedimento è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione, anche se l'indirizzo non coincide con quello successivamente risultante dal registro delle imprese.
- Il rimessaggio all'aperto di caravan su un'area classificata urbanisticamente come agricola è incompatibile con tale destinazione, salvo specifiche e diverse previsioni degli strumenti urbanistici, perché comporta un mutamento di destinazione d'uso e una trasformazione stabile del suolo; l'eventuale futura variante urbanistica non rileva ai fini della legittimità dell'attività esercitata nel frattempo.
- Un titolo riferito a un diverso soggetto e a una diversa attività non può essere invocato per dimostrare la legittimità di un'attività successivamente esercitata da altra impresa e avente oggetto distinto.
- Quando la cessazione dell'attività consegue al rigetto della SCIA ed è vincolata e doverosa, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- L'eventuale esercizio protratto nel tempo di un'attività non legittima non fonda un legittimo affidamento quando l'attività risulta incompatibile con la disciplina urbanistica applicabile e l'amministrazione abbia tempestivamente respinto la SCIA.
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