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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto della Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo (Area I), Fascicolo -OMISSIS-/Area 1 Prot. N. -OMISSIS- del 23/10/2023, notificato in data 23/10/2023, di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; -del Decreto della Questura di Ferrara N. -OMISSIS- cat. -OMISSIS- del 10/08/2023, notificato in data 20/08/2023, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi uso caccia; -di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e diniego questorile di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio e il conseguente diniego questorile, deducendo la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’eccesso di potere. Ha lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato la sua complessiva personalità, la titolarità del porto d’armi da oltre quarant’anni e l’attività svolta come guardia giurata particolare e volontaria. Secondo il ricorrente, l’episodio posto a fondamento degli atti consisteva in un diverbio familiare isolato, nel quale egli sarebbe stato aggredito dalla moglie, senza denunce o querele e senza alcun abuso delle armi o minaccia da parte sua. Ha inoltre dedotto l’irragionevolezza e la sproporzione del divieto, anche perché i coniugi avevano ripreso la convivenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenere e portare armi; pertanto, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del titolare e sul possibile abuso delle armi. Tale giudizio ha natura preventiva e cautelare e non richiede né un comprovato abuso, né una condanna penale, né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficienti fatti o episodi, anche penalmente irrilevanti, idonei a far sorgere un attendibile pericolo di abuso. Nel caso concreto, il diverbio tra i coniugi, l’intervento dei Carabinieri richiesto da entrambi e il contesto di tensione familiare costituivano elementi specifici e non contestati, sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità. L’assenza di denunce o querele non era decisiva, trattandosi di un provvedimento non sanzionatorio ma preventivo. La motivazione prefettizia è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica, irragionevole o sproporzionata. Non assumevano rilievo decisivo né la lunga titolarità del porto d’armi né la dedotta personalità del ricorrente. Il diniego questorile di rinnovo è stato ritenuto immune dalle censure per le medesime ragioni e anche in considerazione della sua natura vincolata conseguente al divieto prefettizio. Il TAR ha valorizzato inoltre il carattere voluttuario dell’attività venatoria, non lavorativo, e ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza collettiva. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Richiamato tra le disposizioni disciplinanti i requisiti e i poteri in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza; le relative censure non sono state ritenute fondate.

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Costituisce la base del divieto prefettizio di detenzione di armi. La disposizione consente un intervento preventivo fondato su un giudizio prognostico di inaffidabilità, anche in assenza di abuso effettivo, responsabilità penale o pericolosità sociale.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Richiamato tra le norme relative al porto d’armi; le censure di violazione ed erronea applicazione sono state respinte.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale previsione del generale divieto di portare e detenere armi, rispetto al quale il porto d’armi opera in via derogatoria.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    Richiamato quale conferma del generale divieto di portare e detenere armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un titolo permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi; il suo rilascio o rinnovo presuppone una valutazione positiva e completa dell’affidabilità del richiedente.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico probabilistico sull’affidabilità dell’interessato, senza necessità di dimostrare un effettivo abuso delle armi, una condanna penale o una situazione di pericolosità sociale.
  • Ai fini della valutazione di affidabilità possono essere considerati anche episodi privi di rilevanza penale, compresi conflitti familiari o situazioni genericamente non riconducibili alla buona condotta, purché gli elementi valorizzati siano specifici e la valutazione amministrativa non risulti manifestamente illogica, irragionevole, sproporzionata o fondata su travisamento dei fatti.
  • L’assenza di denunce o querele non impedisce l’adozione del divieto di detenzione di armi, poiché il provvedimento non ha natura sanzionatoria e mira ad anticipare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • Il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi può conseguire al divieto prefettizio di detenzione delle armi; quando tale divieto sia legittimo, il diniego questorile è immune dalle medesime censure rivolte contro il provvedimento presupposto.
  • Nel bilanciamento tra l’interesse individuale all’esercizio della caccia e le esigenze di sicurezza collettiva, il carattere voluttuario e non lavorativo dell’attività venatoria può orientare la valutazione verso la prevalenza delle esigenze pubblicistiche di prevenzione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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