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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha contestato alla società, per l'anno d'imposta 2004, l'utilizzo del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni a esportatori abituali sulla base di dichiarazioni d'intento ritenute false. Le operazioni riguardavano clienti privi dei requisiti di esportatore abituale, spesso privi di effettive strutture aziendali, fiscalmente inadempienti e coinvolti in rapporti commerciali anomali. Sono state inoltre contestate detrazioni IVA e deduzioni di costi relativi a fatture per operazioni ritenute inesistenti o non inerenti. L'Agenzia ha sostenuto che la Commissione Tributaria Regionale non avesse esaminato gli elementi indiziari né valutato la possibile consapevolezza o partecipazione della società alla frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sui motivi primo, terzo, quarto e quinto, dichiarando inammissibile il secondo motivo. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR per omessa pronuncia e motivazione insufficiente, poiché il giudice regionale non aveva esaminato i numerosi elementi indicativi dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della possibile consapevolezza della cedente. La Corte ha chiarito che il cedente non è automaticamente esente da responsabilità per il solo fatto di avere conservato le dichiarazioni d'intento: deve adottare tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare a una frode, quando la falsità o l'irregolarità siano conoscibili con l'ordinaria diligenza. Ha inoltre ribadito che, dopo la prova presuntiva fornita dall'Amministrazione finanziaria, spetta al contribuente dimostrare la propria estraneità e l'effettività delle operazioni. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato per inammissibilità, per difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)

    Costituiscono cessioni all'esportazione (...) le cessioni (...) di beni (...) rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare (...) senza pagamento dell'imposta.

    Il regime di non imponibilità IVA per le cessioni a esportatori abituali presuppone il possesso dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge. La dichiarazione d'intento non esclude automaticamente la responsabilità del cedente quando questi conosca o possa conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la falsità o l'irregolarità dell'operazione.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, commi 3 e 4

    Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

    La responsabilità esclusiva del cessionario riguarda l'omesso pagamento del tributo quando la dichiarazione d'intento è stata rilasciata senza i requisiti. Tuttavia, il cedente può rispondere delle sanzioni e dell'imposta se ha partecipato alla frode o non ha adottato le misure ragionevoli esigibili per individuarla.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'omessa valutazione di una specifica censura o di un autonomo motivo di impugnazione determina omessa pronuncia e nullità della sentenza.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In materia di detrazione IVA e deduzione dei costi, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, sull'inesistenza dell'operazione o sulla consapevolezza del contribuente della frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione dell'IVA richiede che gli acquisti siano effettivi e riferibili ad attività economiche imponibili. Non è detraibile l'IVA relativa a operazioni inesistenti o fraudolente quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare all'evasione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17

    Quando non ricorrono i presupposti del regime di non imponibilità, il cedente è tenuto ad assolvere l'IVA secondo le regole ordinarie.

Massime di principio

  • La ricezione e conservazione di una dichiarazione d'intento non costituisce, da sola, una garanzia assoluta di esonero da responsabilità per il cedente.
  • Il cedente deve svolgere controlli ragionevoli e proporzionati sulle circostanze dell'operazione, soprattutto quando emergano anomalie quali clienti privi di sede o dipendenti, improvvise movimentazioni elevate, mancati versamenti fiscali, rapporti commerciali implausibili o prezzi antieconomici.
  • Per negare la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare, anche tramite presunzioni semplici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; dopo tale dimostrazione, il contribuente deve fornire una prova concreta della propria estraneità.
  • Le decisioni tributarie devono esaminare specificamente tutti i motivi di appello e gli elementi probatori decisivi; una motivazione generica o meramente assertiva può comportare la cassazione con rinvio.
  • La detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi richiedono documentazione idonea a provare l'effettività, l'inerenza e la regolarità delle operazioni, non essendo sufficiente la sola presenza formale delle fatture.

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