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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29471/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale, delle domande di affidamento in prova (terapeutico e ordinario) e della detenzione domiciliare cd. in deroga per ragioni di salute. Ferracci è detenuto per duplice tentato omicidio (2017) e soffre di depressione maggiore, disturbi neurologici e morbo di Parkinson. Aveva ottenuto la detenzione domiciliare nel 2022, revocata nel novembre 2023 per condotte ostili e minacce verso un operatore sanitario. Il ricorso deduce: (i) errore nel non valutare l'affidamento in prova terapeutico come strumento per le patologie psichiche; (ii) errore sulla determinazione del residuo pena che, secondo la difesa, renderebbe ammissibile l'affidamento ordinario; (iii) insufficiente ponderazione della sommatoria delle patologie fisiche e psichiche e della loro incompatibilità con la detenzione; (iv) valutazione astratta della pericolosità sociale, senza tener conto della buona condotta carceraria recente e delle difficoltà fisiche attuali; (v) omissione nella valutazione dell'offerta di controlli elettronici e incoerenze tra il rigetto e il rilascio di un permesso premio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Ha ritenuto che: (1) l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 è finalizzato alle dipendenze e non è lo strumento idoneo per le patologie psichiche non da tossicodipendenza, le quali devono essere trattate tramite la detenzione domiciliare in deroga di cui all'art. 47-ter Ord. pen.; (2) l'affidamento in prova ordinario era comunque inammissibile per il divieto connesso alla revoca della precedente misura alternativa (art. 58-quater, comma 3, Ord. pen.), anche prescindendo dalla contestata entità del residuo pena; (3) il Tribunale ha correttamente bilanciato esigenze terapeutiche e tutela della collettività, valorizzando il fallimento della precedente misura alternativa e l'esistenza di adeguata terapia e assistenza in carcere; (4) la valutazione fattuale sulla compatibilità della detenzione con lo stato di salute rientra nella discrezionalità del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità se motivata. In conseguenza il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Regola la detenzione domiciliare per motivi di salute e la possibilità di applicarla in deroga; la disposizione è lo strumento idoneo per assicurare trattamenti per patologie psichiche non praticabili in ambiente carcerario, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale n. 99/2019.

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    norma sull'affidamento in prova terapeutico

    L'affidamento terapeutico trova la sua ratio nelle dipendenze da stupefacenti e non è lo strumento appropriato per trattare, in via generale, patologie psichiche non correlate a tossicodipendenza.

  • art. 58-quater, comma 3, Ord. pen.

    divieto di misura della durata triennale correlato alla revoca della misura alternativa

    La revoca di una misura alternativa può rendere inammissibile l'affidamento in prova ordinario in relazione ai limiti temporali previsti dalla norma, indipendentemente dalla reale entità del residuo pena.

  • art. 146 cod. pen.

    Richiede un grado di gravità tale da determinare assoluta incompatibilità con lo stato detentivo; in tale ipotesi la pericolosità sociale viene meno rispetto all'esigenza di tutela della salute.

  • art. 147 cod. pen.

    Consente una ponderazione discrezionale tra grave infermità fisica e pericolosità sociale; la sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti può escludere la sospensione.

  • art. 11 Ord. pen.

    ricorso alle strutture esterne per trattamenti sanitari

    Prevede possibilità di cura in ambiente esterno che può rendere inadeguata la richiesta di esecuzione domiciliare se i trattamenti sono garantibili anche mediante strutture penitenziarie o esterne autorizzate.

  • Corte costituzionale, sent. n. 99/2019

    orientamento giurisprudenziale

    Ha riconosciuto la possibilità di applicare la detenzione domiciliare per esigenze terapeutiche connesse a disturbi psichici quando il trattamento non sia praticabile in carcere; richiamata per distinguere l'istituto dalla disciplina dell'affidamento terapeutico.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova terapeutico (art. 94 d.P.R. 309/1990) è finalizzato principalmente alle dipendenze da sostanze e non sostituisce la detenzione domiciliare per patologie psichiche; per i disturbi psichici non trattabili in carcere va valutata la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, anche in deroga.
  • La revoca di una precedente misura alternativa incide sulla valutazione di ammissibilità di nuove misure alternative: può rendere inammissibile l'affidamento ordinario in base ai limiti di legge (es. art. 58-quater), indipendentemente dal calcolo del residuo pena.
  • La concessione della detenzione domiciliare per ragioni di salute richiede una valutazione bilanciata tra esigenze terapeutiche e tutela della collettività; il giudice può escludere la misura se sussiste una concreta e attuale pericolosità sociale, purché ciò sia adeguatamente motivato.
  • Per ottenere la detenzione domiciliare per motivi di salute è necessario dimostrare che le terapie o l'assistenza indispensabile non siano adeguatamente praticabili in ambiente penitenziario; la mera presenza di patologie non è sufficiente.
  • La valutazione sul punto è in gran parte fattuale: se il giudice motiva congruamente la decisione (es. in presenza di precedente fallimento della misura alternativa o di adeguata terapia in carcere), la Cassazione non riesamina i fatti.
  • Offerte di controlli elettronici o permessi premio possono essere elementi favorevoli ma non vincolanti: non sostituiscono la valutazione complessiva sulla compatibilità tra salute e tutela della collettività.

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