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Ordinanza

Ordinanza n. 346/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Torino, adottato in data -OMISSIS- (Prot. nr. -OMISSIS-) notificato il 9.4.2026 con cui veniva rigettata l’istanza del 25.3.2026 di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale (ante d.l. 20/2023 conv. In L. 50/2023) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di attesa occupazione, nonché per l’annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa202601080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino relativo all'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, rilasciato secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 20/2023, in un permesso per lavoro subordinato o, in alternativa, per attesa occupazione, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. In sede cautelare ha contestato, per quanto emerge dal provvedimento, la legittimità del diniego e l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base di una sommaria delibazione, che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha rilevato che mancavano i requisiti per la conversione in permesso per lavoro subordinato, poiché il ricorrente non risultava svolgere alcuna attività lavorativa. Ha inoltre affermato che non è prevista la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per attesa occupazione e che, comunque, non risultava che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa in precedenza. Quanto all'omesso preavviso di rigetto, il Collegio ha ritenuto superflua la relativa comunicazione quando il provvedimento di diniego abbia natura vincolata, qualificando l'omissione come vizio non invalidante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998

    La conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato richiede la sussistenza dei requisiti di legge, tra cui lo svolgimento di un'attività lavorativa; nel caso esaminato tale requisito non risultava provato.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione del preavviso di rigetto può ritenersi superflua, e la sua omissione non invalida il provvedimento, quando il diniego abbia natura vincolata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell'ambito della quale il giudice effettua una sommaria delibazione della fondatezza del ricorso e valuta la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato presuppone la sussistenza dei requisiti di legge, incluso lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dell'interessato.
  • Non è prevista la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per attesa occupazione; la mera titolarità del permesso di protezione speciale non fonda tale pretesa.
  • Quando il diniego amministrativo ha natura vincolata, l'omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce un vizio non invalidante e non comporta l'annullamento del provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiTutela cautelare

Testo integrale

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