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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21043/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato di rapina (art. 628 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi della rapina, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e che Chioveanu si sarebbe limitato a schivare una delle vittime senza esercitare violenza o minaccia; 2) mancato riconoscimento in favore di Olteanu della diminuente di cui all'art. 116, comma 2 c.p., per aver lei secondo la difesa non accettato il rischio dell'evoluzione della condotta in rapina; 3) errata determinazione della pena in violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Inoltre, Chioveanu ha successivamente rinunciato al ricorso (dichiarazione pervenuta in cancelleria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto a Olteanu, il motivo sulla valutazione della prova è ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno fornito motivazione coerente e congrua sulla credibilità delle persone offese e sull'effettiva violenza o spinta subita; la Corte di Cassazione non può sostituirsi alla valutazione dei giudici di merito se non è dedotto un vizio di motivazione rilevante secondo i limiti di legge. Sulla diminuente ex art. 116, comma 2 c.p. la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che Olteanu, avendo condiviso la pianificazione del reato e accettato il rischio dell'evoluzione in rapina, non poteva beneficiare della diminuente. La doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile perché generica e non oggetto di appello. Quanto a Chioveanu, la rinuncia al ricorso ha determinato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, co.1 lett. d) c.p.p. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende: euro 1.000 per Chioveanu e euro 3.000 per Olteanu, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di rapina: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato alla luce della valutazione dei fatti e delle dichiarazioni delle persone offese

  • art. 116, comma 2 cod. pen.

    Norma sulla diminuente per chi, pur concorso nel furto, non ha accettato né voluto l'evento più grave: la Corte territoriale ha escluso l'applicazione perché l'imputata aveva condiviso la pianificazione e accettato il rischio dell'evoluzione in rapina

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la doglianza sulla quantificazione della pena è stata ritenuta generica e non consentita in Cassazione se non adeguatamente dedotta e se non oggetto di impugnazione precedente

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e) e comma 3

    Limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione dei giudici di merito: verifica della correttezza e completezza della motivazione, non riapprezzamento libero della prova

  • art. 591, co. 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione; applicata al ricorso di Chioveanu

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento di somme in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato sanzioni pecuniarie differenti per i due ricorrenti in base ai profili di colpa

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di responsabilità per concorso di persone nel reato e possibilità di dolo eventuale: la Corte territoriale ha ritenuto che la condivisione della pianificazione del furto comporti accettazione del rischio della trasformazione in rapina

Massime di principio

  • La Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova: è ammesso il controllo solo sui vizi di motivazione, la completezza dell'esame degli elementi e l'applicazione delle regole logiche (art. 606 c.p.p.)
  • La rinuncia formale al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la rinuncia priva la Corte della possibilità di esaminare il merito
  • Per riconoscere una diminuente per mancata accettazione dell'evento più grave (art. 116, comma 2 c.p.) occorre che il giudice ritenga che l'imputato non abbia accettato né voluto il rischio dell'evoluzione del reato; la partecipazione alla pianificazione del sopralluogo o del furto può escludere tale diminuente
  • Le doglianze generiche sulla quantificazione della pena non sono ammesse in Cassazione se non erano oggetto di impugnazione in sede di merito
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende quando emerga colpa nella determinazione dell'impugnazione (art. 616 c.p.p.)
  • Nel concorso di persone, chi fornisce indicazioni sull'obiettivo o condivide la programmazione può rispondere anche a titolo di dolo eventuale dell'aggravamento prevedibile del reato (richiamo alla giurisprudenza su art. 110 c.p.)

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