Regolamento (UE) 2023/1003
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1003 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, fissando una nuova scadenza al 30 giugno 2038. Introduce condizioni specifiche di impiego e di valutazione per gli Stati membri, con particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori e a un intervallo minimo di due giorni prima della raccolta di colture commestibili per consumo fresco, salvo prova di residui inferiori a 10^5 CFU/g. Il regolamento aggiorna inoltre l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con applicazione dal 1º luglio 2023.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348 e modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti diretti negli Stati membri e riguarda sia la fase di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva sia le successive autorizzazioni nazionali dei prodotti che la contengono. Non disciplina altri usi della sostanza al di fuori del settore fitosanitario, né modifica in generale il quadro di approvazione di altre sostanze attive, salvo l’aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.
Rinnovo dell’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1003 rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348 nell’ambito del sistema europeo di approvazione delle sostanze attive per prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura segue la procedura di riesame e rinnovo avviata su domanda del richiedente e tiene conto delle conclusioni dell’EFSA e della relazione di rinnovo della Commissione.
Contesto procedurale
La sostanza era già inserita nell’elenco delle sostanze attive approvate in quanto proveniente dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e figurante nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata il 28 aprile 2016 alla Danimarca quale Stato membro relatore e ai Paesi Bassi quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il fascicolo è stato dichiarato ammissibile, è stata predisposta la relazione di valutazione, l’EFSA ha espresso le proprie conclusioni il 2 marzo 2021 e la Commissione ha poi sottoposto il progetto di regolamento al comitato permanente competente.
Esito della valutazione e nuova durata dell’approvazione
La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per effetto del rinnovo, l’approvazione decorre dal 1º luglio 2023 e termina il 30 giugno 2038.
Condizioni specifiche e misure di gestione del rischio
Pur rinnovando l’approvazione, il regolamento impone condizioni specifiche in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare:
- deve essere previsto un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva e la raccolta di colture commestibili destinate al consumo fresco, salvo che i dati disponibili su misurazione o stima dei residui mostrino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta;
- gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi possono essere potenziali sensibilizzanti;
- le condizioni di impiego devono prevedere adeguati dispositivi di protezione individuale;
- il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo qualità nel processo di fabbricazione, così da rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012.
Obblighi ulteriori a carico del richiedente
Il regolamento richiede che il richiedente fornisca ulteriori dati alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA. I dati riguardano almeno una coltura commestibile rappresentativa, identificata come frutta a granella e ortaggi della famiglia delle solanacee durante il periodo di fruttificazione, e devono documentare la riduzione della densità delle spore vitali sulla parte commestibile delle piante dal momento dell’applicazione fino alla raccolta, oppure fino al raggiungimento di livelli inferiori a 10^5 CFU/g. Devono inoltre essere forniti dati sulla stabilità allo stoccaggio dei microrganismi tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e i protocolli pertinenti devono essere concordati con lo Stato membro relatore entro il 13 dicembre 2025.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Per allineare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 alla nuova approvazione, il regolamento ne modifica l’allegato: la voce 195 della parte A è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 163 relativa a Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348, con le condizioni specifiche sopra richiamate. Il regolamento precisa che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione di esame e delle appendici I e II.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º luglio 2023. La Commissione evidenzia inoltre che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 aveva prorogato l’approvazione fino al 15 agosto 2024, ma la nuova decisione di rinnovo interviene prima di tale data e quindi si applica anticipatamente. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 1º luglio 2023 e scade il 30 giugno 2038.
Condizioni specifiche di approvazione e misure di attenuazione del rischio
Gli Stati membri, nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tener conto della relazione di esame e delle sue appendici. Devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando i microorganismi come potenziali sensibilizzanti e richiedendo adeguati dispositivi di protezione individuale. Le condizioni d’impiego devono includere un periodo minimo di due giorni tra l’applicazione e la raccolta delle colture commestibili per consumo allo stato fresco, salvo che i dati sui residui indichino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta.
Obblighi informativi supplementari del richiedente
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni aggiuntive su almeno una coltura commestibile rappresentativa (frutta a granella e ortaggi della famiglia delle solanacee durante la fruttificazione), relative alla riduzione della densità delle spore vitali dalla applicazione fino alla raccolta o fino a livelli inferiori a 10^5 CFU/g, inclusi i dati di stabilità allo stoccaggio tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e i protocolli pertinenti devono essere concordati con lo Stato membro relatore entro il 13 dicembre 2025.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 195 della parte A è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 163 relativa a Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki EG2348, con le medesime condizioni di approvazione e misure di gestione del rischio.
Applicazione nel tempo e rapporto con la proroga precedente
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º luglio 2023. La decisione interviene prima della scadenza prorogata al 15 agosto 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/689, rendendo operativa l’approvazione rinnovata anteriormente a tale data.
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