Regolamento (UE) 2023/997
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/997 della Commissione del 23 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, ampliando e precisando l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non necessitano di valutazione preventiva. La modifica recepisce il parere dell’Agenzia europea per i medicinali e del CMDv, con l’obiettivo di includere nuovi casi relativi alle apparecchiature di produzione e alla sostituzione o aggiunta del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono valutazione, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 in attuazione del regolamento (UE) 2019/6.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari e, in particolare, alle variazioni dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio rientranti nell’elenco delle modifiche che non richiedono una valutazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17. Riguarda gli operatori coinvolti nella fabbricazione, nel rilascio dei lotti e nelle relative apparecchiature o processi di produzione, nonché i fabbricanti/siti che devono risultare integrati nei sistemi informatici dell’Unione e, se del caso, autorizzati e ispezionati con esito soddisfacente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Modifica dell’elenco delle variazioni non soggette a valutazione per i medicinali veterinari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/997 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, che contiene l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari non soggette a valutazione. L’intervento si fonda sull’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 e tiene conto del parere espresso il 20 dicembre 2022 dall’Agenzia europea per i medicinali e dal gruppo di coordinamento per i medicinali veterinari (CMDv).
Finalità dell’intervento
La Commissione ha ritenuto opportuno aggiornare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 per includere nuove tipologie di variazioni emerse nella prassi di classificazione, al fine di assicurare che tali modifiche non comportino rischi per la salute pubblica, la sanità animale o l’ambiente. Il regolamento richiama anche i criteri di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6 e la necessità di soddisfare le condizioni e la documentazione richieste.
Ambito materiale dell’aggiornamento
L’atto incide esclusivamente sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, parte B, che elenca le variazioni che non richiedono una valutazione. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma amplia e specifica alcune ipotesi già considerate ammissibili come variazioni minori o standard, con particolare riguardo a:
- apparecchiature di produzione e processi connessi;
- sostituzione o aggiunta del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti;
- condizioni tecniche e organizzative per garantire continuità e controllo della qualità.
Nuova voce sulle apparecchiature di produzione
Al punto 12 dell’allegato è aggiunta la lettera h), riferita alle modifiche alle apparecchiature di produzione, se tali apparecchiature sono descritte nel fascicolo, inclusi i processi relativi alle apparecchiature. La modifica è ammessa solo se non comporta cambiamenti del processo di produzione o della qualità del prodotto. In tal caso, occorre aggiornare le sezioni pertinenti del fascicolo.
Sostituzione o aggiunta del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti
Il punto 24 dell’allegato è sostituito integralmente e disciplina la sostituzione o l’aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti. La disciplina distingue tra due ipotesi:
- rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito sterile o non sterile;
- rilascio dei lotti, esclusi il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito sterile o non sterile.
Per entrambe le ipotesi, il fabbricante o il sito deve già essere integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni, deve essere adeguatamente autorizzato e deve aver superato con esito soddisfacente l’ispezione. Inoltre, sono richieste la modifica delle sezioni pertinenti del fascicolo, comprese, se del caso, informazioni rivedute sul prodotto, e la dichiarazione della persona qualificata.
Condizioni specifiche per il caso con controllo o prove del lotto
Quando la modifica riguarda il rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito sterile o non sterile, valgono condizioni aggiuntive:
- la modifica non deve riguardare un medicinale biologico o immunologico;
- il trasferimento di metodo dal sito precedente a quello nuovo deve essere stato completato con successo.
Condizioni specifiche per il caso senza controllo o prove del lotto
Quando la modifica riguarda il rilascio dei lotti senza controllo dei lotti o prove di un prodotto finito sterile o non sterile, deve comunque rimanere almeno un sito di controllo dei lotti/prove nel SEE oppure in un paese con un accordo di riconoscimento reciproco (ARR) delle buone pratiche di fabbricazione che sia operativo, con campo di applicazione adeguato, e che sia in grado di effettuare le prove dei prodotti ai fini del rilascio dei lotti nel SEE.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle variazioni non soggette a valutazione
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 è modificato per includere nuovi tipi di variazioni che, sulla base dei criteri dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, non richiedono una valutazione preventiva.
Nuova voce relativa alle apparecchiature di produzione
Al punto 12 dell’allegato è aggiunta la lettera h), che riguarda modifiche alle apparecchiature di produzione, se descritte nel fascicolo, compresi i processi relativi alle apparecchiature. La modifica non deve comportare cambiamenti del processo di produzione o della qualità del prodotto e richiede l’aggiornamento delle sezioni pertinenti del fascicolo.
Sostituzione o aggiunta del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti
Il punto 24 è sostituito e disciplina la sostituzione o l’aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, con distinzione tra casi con controllo/prove del lotto e casi senza controllo/prove. Sono previste condizioni come l’integrazione del fabbricante o del sito nei sistemi informatici dell’Unione, l’adeguata autorizzazione e un esito soddisfacente dell’ispezione, nonché la presentazione della modifica del fascicolo e della dichiarazione della persona qualificata.
Condizioni specifiche per il rilascio dei lotti con controllo/prove
Per la sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito sterile o non sterile, la modifica non deve riguardare medicinali biologici o immunologici e il trasferimento di metodo dal sito precedente a quello nuovo deve essere stato completato con successo.
Condizioni specifiche per il rilascio dei lotti senza controllo/prove
Per il rilascio dei lotti, esclusi il controllo dei lotti o le prove di un prodotto finito sterile o non sterile, deve rimanere almeno un sito di controllo dei lotti/prove all’interno del SEE o in un paese con accordo di riconoscimento reciproco (ARR) delle buone pratiche di fabbricazione operativo, con campo di applicazione adeguato e capacità di effettuare prove ai fini del rilascio dei lotti nel SEE.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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