Regolamento (UE) 2023/1001
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1001 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2038. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco storico in parte A a una nuova voce in parte B. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche di mitigazione del rischio, in particolare per la protezione delle api e degli altri organismi non bersaglio. Sono inoltre richiamate cautele per la qualità del materiale tecnico, il controllo della contaminazione microbiologica e la protezione di operatori e lavoratori.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713 e modifica dell’elenco europeo delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713 utilizzata nei prodotti fitosanitari, nonché agli Stati membri nell’ambito dell’autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rileva per l’immissione sul mercato e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell’Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Sono previste condizioni specifiche soprattutto per gli impieghi a spruzzo all’esterno e per la tutela di organismi non bersaglio, api, operatori e lavoratori.
Rinnovo dell’approvazione di Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1001 rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713 nell’ambito del regime dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L’atto si colloca al termine della procedura di riesame e rinnovo avviata su domanda presentata entro i termini previsti, sulla base della valutazione dello Stato membro relatore, delle osservazioni dell’EFSA e della Commissione e delle conclusioni scientifiche favorevoli per almeno alcuni impieghi rappresentativi.
Contesto procedurale e base normativa
La sostanza era già stata iscritta in passato, nella direttiva 91/414/CEE, come Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713; per effetto del passaggio al sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze così iscritte sono considerate approvate e inserite nell’elenco europeo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento richiama la procedura di rinnovo disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e le conclusioni EFSA del 16 aprile 2021. La Commissione rileva inoltre che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 aveva già prorogato il periodo di approvazione fino al 15 agosto 2024, ma la decisione definitiva sul rinnovo è intervenuta prima di tale scadenza prorogata.
Esito della valutazione e durata del rinnovo
La Commissione accerta che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Ne deriva il rinnovo dell’approvazione dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2038. Il regolamento stabilisce anche la composizione/qualità minima rilevante della sostanza nel prodotto tecnico e nella formulazione, con contenuto nominale compreso tra 1 x 10^12 CFU/kg e 3 x 10^13 CFU/kg e con impurezze non rilevanti.
Condizioni specifiche e gestione del rischio
Il rinnovo non è incondizionato. La Commissione, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche e ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, impone condizioni aggiuntive per il rinnovo. Il punto centrale è la protezione delle api e degli altri organismi non bersaglio, considerato che il microrganismo presenta un aspetto critico di preoccupazione in tale ambito. Per le applicazioni a spruzzo all’esterno, gli Stati membri devono autorizzare solo trattamenti sul campo in colture in fioritura o in presenza di infestanti fiorite, ma esclusivamente al di fuori del periodo giornaliero di foraggiamento delle api. Devono inoltre imporre misure di attenuazione della deriva verso le aree fuori campo, quali zone cuscinetto e ugelli antideriva.
Obblighi degli Stati membri nell’autorizzazione dei prodotti
Nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Il regolamento richiede attenzione specifica a tre profili: il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo di qualità nella fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati dal documento SANCO/12116/2012; le specifiche del materiale tecnico commercialmente prodotto; la protezione degli operatori e dei lavoratori, con adeguate misure di protezione individuale, tenuto conto che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Per effetto del rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nella parte A è soppressa la voce 138 relativa a Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713; nella parte B è inserita la nuova voce 158 per Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713, con la medesima finestra di approvazione dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2038 e con le stesse condizioni specifiche di utilizzo e di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul quadro autorizzatorio nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione di Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo è basato sull’esito positivo della valutazione scientifica e si applica dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2038.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I fissa il contenuto nominale della sostanza nel prodotto tecnico e nella formulazione tra 1 x 10^12 CFU/kg e 3 x 10^13 CFU/kg, con impurezze non rilevanti. Sono previste misure obbligatorie per la protezione degli organismi non bersaglio, comprese le api, e prescrizioni per gli Stati membri in sede di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Misure di mitigazione dei rischi per applicazioni all’esterno
Per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, nelle applicazioni a spruzzo all’esterno gli Stati membri possono autorizzare solo applicazioni sul campo nelle colture in fioritura o in presenza di piante infestanti in fiore, ma solo fuori dal periodo giornaliero di foraggiamento delle api. Devono inoltre imporre misure per ridurre la deriva verso aree esterne al campo, ad esempio zone cuscinetto e ugelli antideriva.
Attuazione dei principi uniformi e attenzione rafforzata
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione al mantenimento delle condizioni ambientali e ai controlli di qualità in fabbricazione, alle specifiche del materiale tecnico commercialmente prodotto e alla protezione di operatori e lavoratori mediante adeguati dispositivi di protezione individuale.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: è soppressa nella parte A la voce 138 relativa a Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713 ed è inserita nella parte B la nuova voce 158 per Bacillus amyloliquefaciens ceppo QST 713, con approvazione dal 1° luglio 2023 e scadenza al 30 giugno 2038.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/997
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/998
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/999
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1000
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1002
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →