Regolamento (UE) 2023/1000
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1000 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo GC-91, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo GC-91 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della procedura di riesame svolta da Stato membro relatore, EFSA e Commissione. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la sostanza nell’elenco delle sostanze approvate con nuova scadenza al 30 giugno 2038. Il rinnovo è subordinato a condizioni specifiche, tra cui misure di attenuazione del rischio per operatori, lavoratori e impollinatori selvatici, un intervallo minimo di 2 giorni prima della raccolta per alcune colture fresche e la presentazione di ulteriori dati entro il 13 dicembre 2025.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo GC-91 e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo GC-91 e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Rileva per gli Stati membri nella valutazione delle domande di autorizzazione dei prodotti, per il richiedente del rinnovo e per gli operatori della filiera; il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e ha efficacia dal 1o luglio 2023. Sono previste condizioni specifiche per usi su colture commestibili per consumo allo stato fresco e obblighi di presentazione di dati supplementari entro il 13 dicembre 2025.
Rinnovo dell’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo GC-91
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1000 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo GC-91 nell’ambito del quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La decisione segue la procedura di riesame avviata su domanda del titolare, con coinvolgimento dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore e dell’EFSA, che ha trasmesso le proprie conclusioni alla Commissione.
Contesto procedurale e basi normative
La sostanza risultava già inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerata approvata ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda di rinnovo è stata presentata il 29 aprile 2016 ai Paesi Bassi, quali Stato membro relatore, e alla Germania, quale Stato membro correlatore, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Lo Stato membro relatore ha predisposto il progetto di rapporto valutativo, che ha proposto il rinnovo; l’EFSA ha poi comunicato le proprie conclusioni il 30 settembre 2020 sulla possibilità che la sostanza soddisfacesse i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione e rinnovo
Sulla base degli impieghi rappresentativi valutati, è stato accertato che i criteri di approvazione sono soddisfatti. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno rinnovare l’approvazione del ceppo GC-91. Il rinnovo non è però incondizionato: il regolamento richiama espressamente la necessità di fissare condizioni aggiuntive in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Misure di mitigazione del rischio e tutela della salute
Il testo introduce una misura specifica per le colture commestibili destinate al consumo allo stato fresco: deve intercorrere un periodo minimo di 2 giorni tra l’applicazione del prodotto fitosanitario e la raccolta, salvo che i dati disponibili sui residui dimostrino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta. La misura è giustificata da un approccio precauzionale volto a tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori.
Inoltre, il regolamento richiede che il richiedente fornisca dati supplementari sulla riduzione della densità delle spore vitali sulla parte commestibile delle piante, fino alla raccolta o fino al raggiungimento di livelli inferiori a 10^5 CFU/g. Tali dati devono includere anche informazioni sulla stabilità allo stoccaggio dei microrganismi tra campionamento e conteggio delle spore, con metodi e protocolli concordati con lo Stato membro relatore. Il termine per l’invio è fissato al 13 dicembre 2025.
Obblighi per gli Stati membri nella fase autorizzativa
Nella valutazione delle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili principali:
- protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del potenziale carattere sensibilizzante dei microrganismi e prevedendo adeguati dispositivi di protezione individuale;
- rispetto, da parte del produttore, delle condizioni ambientali e del controllo qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire i limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento SANCO/12116/2012;
- tutela degli impollinatori selvatici, in particolare delle larve di api mellifere e dei bombi, con eventuali misure di attenuazione del rischio nelle condizioni d’impiego.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:
- nella parte A, la voce 193 è soppressa;
- nella parte B è inserita una nuova voce per Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai GC-91.
La nuova voce riporta la data di approvazione al 1o luglio 2023 e la scadenza al 30 giugno 2038, oltre alle condizioni specifiche sopra richiamate.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o luglio 2023. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppo GC-91 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decorrenza dal 1o luglio 2023 e scadenza al 30 giugno 2038.
Condizioni specifiche di approvazione
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Devono essere prestata particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, al rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica nella fabbricazione e alla protezione degli impollinatori selvatici.
Misura di mitigazione per la raccolta
Deve essere previsto un intervallo minimo di 2 giorni tra l’applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti il ceppo GC-91 e la raccolta delle colture commestibili destinate al consumo allo stato fresco, salvo che i dati sui residui indichino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta.
Obbligo di dati supplementari
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità dati supplementari su almeno una coltura commestibile rappresentativa, relativi alla riduzione della densità delle spore vitali sulla parte edibile dalla applicazione fino alla raccolta o fino a livelli inferiori a 10^5 CFU/g, inclusi dati sulla stabilità allo stoccaggio. Il termine per la presentazione è il 13 dicembre 2025.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 193 della parte A è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce relativa a Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai GC-91, con le condizioni specifiche sopra indicate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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