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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/998

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/998 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione UE della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 fino al 30 giugno 2038, in base alla procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione è accompagnata da condizioni specifiche e misure di mitigazione dei rischi, in particolare per la protezione degli operatori e dei lavoratori e per la sicurezza dei consumatori in relazione ai residui sulle colture fresche. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la precedente voce in parte A e inserendo la sostanza in parte B con le nuove condizioni di approvazione.

Rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 e aggiorna l’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Incide sugli Stati membri nella fase di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e sul richiedente dell’approvazione/rinnovo, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Prevede condizioni specifiche d’uso, inclusi requisiti di protezione degli operatori e dei lavoratori, un intervallo minimo tra trattamento e raccolta per colture commestibili da consumare fresche e obblighi di presentazione di dati supplementari entro il 13 dicembre 2025.

Rinnovo dell’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/998 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 nell’ambito del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione recepisce l’esito della procedura di rinnovo avviata su domanda del titolare e si fonda sulle conclusioni dell’EFSA, secondo cui i criteri di approvazione risultano soddisfatti per almeno alcuni impieghi rappresentativi.

Contesto procedurale

La sostanza era già considerata approvata ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 perché inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, e figurava nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata il 30 aprile 2016 alla Danimarca, quale Stato membro relatore, e ai Paesi Bassi, quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il fascicolo è stato dichiarato ammissibile, il rapporto valutativo per il rinnovo è stato trasmesso nel 2019 e l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni alla Commissione il 27 settembre 2021.

Valutazione scientifica e fondamento del rinnovo

La Commissione ha esaminato le conclusioni dell’EFSA, le osservazioni del richiedente e la relazione sul rinnovo, presentata al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Sulla base di tale esame, ha ritenuto opportuno rinnovare l’approvazione della sostanza attiva, confermando che i criteri dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettati per uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.

Condizioni specifiche di approvazione

Il rinnovo non è incondizionato. In un’ottica precauzionale, il regolamento introduce misure di mitigazione dei rischi, in particolare per la sicurezza alimentare dei consumatori e per la tutela di operatori e lavoratori. Gli Stati membri, nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, devono prestare particolare attenzione all’uso di dispositivi di protezione individuale e alle condizioni di fabbricazione, con riferimento ai limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento SANCO/12116/2012.

Intervallo minimo tra trattamento e raccolta

Tra le condizioni d’impiego è previsto un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione del prodotto fitosanitario e la raccolta di colture commestibili destinate al consumo fresco. Tale intervallo non è richiesto solo se i dati disponibili sui residui dimostrano che i livelli della sostanza sono inferiori a 105 CFU/g al momento della raccolta. Nella versione degli allegati il riferimento è formulato anche come esigenza di tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, incluse le appendici I e II.

Obblighi informativi del richiedente

Il richiedente deve presentare ulteriori informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. In particolare, deve fornire dati su almeno una coltura commestibile rappresentativa, indicata in cavoli e pomodori, relativi alla riduzione della densità delle spore vitali dalla fase di applicazione fino alla raccolta o fino a livelli inferiori a 105 CFU/g, compresi i dati sulla stabilità allo stoccaggio tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e i protocolli devono essere concordati con lo Stato membro relatore. Il termine fissato per la trasmissione è il 13 dicembre 2025.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce precedente in parte A viene soppressa e la sostanza è inserita in parte B come nuova voce 162, con approvazione dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2038 e con le medesime condizioni specifiche sopra indicate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2023. La Commissione precisa inoltre che, nonostante la proroga temporanea dell’approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 fino al 15 agosto 2024, la decisione di rinnovo produce effetti prima di tale data prorogata.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decorrenza dal 1o luglio 2023 e scadenza il 30 giugno 2038.

Condizioni specifiche e misure di mitigazione dei rischi

Nel determinare le condizioni di approvazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerato che i microorganismi sono potenziali sensibilizzanti, e devono garantire l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Il produttore deve assicurare il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo qualità nel processo di fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento SANCO/12116/2012.

Intervallo minimo prima della raccolta e soglia residui

Le condizioni d’impiego devono prevedere un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza e la raccolta di colture commestibili destinate al consumo fresco, salvo che i dati sui residui indichino livelli inferiori a 105 CFU/g al momento della raccolta.

Obbligo di dati supplementari

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità dati supplementari su almeno una coltura commestibile rappresentativa, in particolare cavoli e pomodori, relativi alla riduzione della densità delle spore vitali dalla somministrazione fino alla raccolta o fino a livelli inferiori a 105 CFU/g, inclusi i dati sulla stabilità allo stoccaggio tra campionamento e conteggio. I metodi e i protocolli devono essere concordati con lo Stato membro relatore. Il termine per la presentazione è il 13 dicembre 2025.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 195 in parte A è soppressa e la sostanza è inserita nella parte B come voce 162, con le condizioni di approvazione aggiornate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2023. È inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute e tutela dei lavoratorimicroorganismi e sostanze attive

Testo integrale

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