Regolamento (UE) 2023/998
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/998 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione UE della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 fino al 30 giugno 2038, in base alla procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione è accompagnata da condizioni specifiche e misure di mitigazione dei rischi, in particolare per la protezione degli operatori e dei lavoratori e per la sicurezza dei consumatori in relazione ai residui sulle colture fresche. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la precedente voce in parte A e inserendo la sostanza in parte B con le nuove condizioni di approvazione.
Rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 e aggiorna l’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Incide sugli Stati membri nella fase di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e sul richiedente dell’approvazione/rinnovo, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Prevede condizioni specifiche d’uso, inclusi requisiti di protezione degli operatori e dei lavoratori, un intervallo minimo tra trattamento e raccolta per colture commestibili da consumare fresche e obblighi di presentazione di dati supplementari entro il 13 dicembre 2025.
Rinnovo dell’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/998 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 nell’ambito del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione recepisce l’esito della procedura di rinnovo avviata su domanda del titolare e si fonda sulle conclusioni dell’EFSA, secondo cui i criteri di approvazione risultano soddisfatti per almeno alcuni impieghi rappresentativi.
Contesto procedurale
La sostanza era già considerata approvata ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 perché inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, e figurava nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata il 30 aprile 2016 alla Danimarca, quale Stato membro relatore, e ai Paesi Bassi, quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il fascicolo è stato dichiarato ammissibile, il rapporto valutativo per il rinnovo è stato trasmesso nel 2019 e l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni alla Commissione il 27 settembre 2021.
Valutazione scientifica e fondamento del rinnovo
La Commissione ha esaminato le conclusioni dell’EFSA, le osservazioni del richiedente e la relazione sul rinnovo, presentata al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Sulla base di tale esame, ha ritenuto opportuno rinnovare l’approvazione della sostanza attiva, confermando che i criteri dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettati per uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.
Condizioni specifiche di approvazione
Il rinnovo non è incondizionato. In un’ottica precauzionale, il regolamento introduce misure di mitigazione dei rischi, in particolare per la sicurezza alimentare dei consumatori e per la tutela di operatori e lavoratori. Gli Stati membri, nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, devono prestare particolare attenzione all’uso di dispositivi di protezione individuale e alle condizioni di fabbricazione, con riferimento ai limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento SANCO/12116/2012.
Intervallo minimo tra trattamento e raccolta
Tra le condizioni d’impiego è previsto un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione del prodotto fitosanitario e la raccolta di colture commestibili destinate al consumo fresco. Tale intervallo non è richiesto solo se i dati disponibili sui residui dimostrano che i livelli della sostanza sono inferiori a 105 CFU/g al momento della raccolta. Nella versione degli allegati il riferimento è formulato anche come esigenza di tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, incluse le appendici I e II.
Obblighi informativi del richiedente
Il richiedente deve presentare ulteriori informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. In particolare, deve fornire dati su almeno una coltura commestibile rappresentativa, indicata in cavoli e pomodori, relativi alla riduzione della densità delle spore vitali dalla fase di applicazione fino alla raccolta o fino a livelli inferiori a 105 CFU/g, compresi i dati sulla stabilità allo stoccaggio tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e i protocolli devono essere concordati con lo Stato membro relatore. Il termine fissato per la trasmissione è il 13 dicembre 2025.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce precedente in parte A viene soppressa e la sostanza è inserita in parte B come nuova voce 162, con approvazione dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2038 e con le medesime condizioni specifiche sopra indicate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2023. La Commissione precisa inoltre che, nonostante la proroga temporanea dell’approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 fino al 15 agosto 2024, la decisione di rinnovo produce effetti prima di tale data prorogata.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS-351 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decorrenza dal 1o luglio 2023 e scadenza il 30 giugno 2038.
Condizioni specifiche e misure di mitigazione dei rischi
Nel determinare le condizioni di approvazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerato che i microorganismi sono potenziali sensibilizzanti, e devono garantire l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Il produttore deve assicurare il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo qualità nel processo di fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento SANCO/12116/2012.
Intervallo minimo prima della raccolta e soglia residui
Le condizioni d’impiego devono prevedere un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza e la raccolta di colture commestibili destinate al consumo fresco, salvo che i dati sui residui indichino livelli inferiori a 105 CFU/g al momento della raccolta.
Obbligo di dati supplementari
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità dati supplementari su almeno una coltura commestibile rappresentativa, in particolare cavoli e pomodori, relativi alla riduzione della densità delle spore vitali dalla somministrazione fino alla raccolta o fino a livelli inferiori a 105 CFU/g, inclusi i dati sulla stabilità allo stoccaggio tra campionamento e conteggio. I metodi e i protocolli devono essere concordati con lo Stato membro relatore. Il termine per la presentazione è il 13 dicembre 2025.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 195 in parte A è soppressa e la sostanza è inserita nella parte B come voce 162, con le condizioni di approvazione aggiornate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2023. È inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/997
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/999
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1000
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1001
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1002
- Regolamento · 23 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →