Cassazione Penale, Sentenza n. 21378/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha censurato l'ordinanza del Tribunale per carenza motivazionale (mancata considerazione degli elementi rilevanti oltre il mero lasso temporale e mancata indicazione dei titoli di reato), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione, sostenendo che siano quasi contestuali, commessi entrambi a Firenze, con identico oggetto (cessione di monodosi di stupefacente) e quindi riconducibili a un unico disegno criminoso. Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza ritenendo i fatti espressione di volizioni estemporanee e non di una programmazione unitaria.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Riconoscimento della continuazione: richiede verifica se i reati successivi fossero programmati al momento del primo reato, ossia l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la mera contiguità spazio-temporale e omogeneità non sono sufficienti senza una motivazione che colleghi gli elementi indiziari
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza della Corte: in sede di esecuzione, come nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede un'approfondita e rigorosa verifica dell'esistenza di un progetto criminoso unitario
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P.)
Indica gli indici utili (omogeneità delle violazioni, bene protetto, contiguità spazio-temporale) per accertare se le condotte derivino da una unica deliberazione di fondo
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015 (Bordoni)
Sottolinea che il disegno criminoso può consistere in un programma di massima, richiedente attuazioni successive, e va valutato anche sotto il profilo della volontà
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991 (Livieri)
Il convincimento del giudice di merito è insindacabile se sorretto da motivazione esaustiva e congrua; la motivazione carente comporta vizio di decisione
Corte cost., n. 183 del 2013
Principio che impone, in caso di annullamento, il rinvio a giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica per garantire imparzialità e corretto esercizio del potere giudiziario
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario accertare l'esistenza di un medesimo progetto criminoso: non basta la vicinanza temporale o la somiglianza dell'oggetto del reato
- Il giudice deve valutare una serie di elementi (omogeneità delle modalità, bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, sistematicità delle azioni, abitudini di vita, cause e modalità) e motivare in modo esplicito e congruo come tali elementi supportino la conclusione sulla unità o pluralità del disegno criminoso
- La motivazione meramente assertiva o limitata a un riferimento temporale è insufficiente e può determinare l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione
- In caso di annullamento per difetto di motivazione, è previsto il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica
- Nei casi di cessione di stupefacenti, gli indici di continuità possono essere più facilmente rinvenuti se emergono elementi concreti di pianificazione (ripetitività, modalità identiche, uso di medesimi canali o luoghi, rapporto con altra persona o organizzazione), altrimenti prevale la qualificazione come atti estemporanei
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