Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 795/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato parzialmente la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il difensore ha dedotto: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi al capo 27 (contestata interpretazione dei rapporti con Pezzella e della conversazione intercettata; nessun riscontro del passaggio d'arma tra Salsiccia e De Angelis); erronea valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione dopo oltre cinque anni di silenzio processuale e rilevanti attività economiche documentabili del ricorrente; insufficiente prova della provenienza dal clan D'Amico-Mazzarella delle somme contestate (capo 8) e mancata valorizzazione dei flussi finanziari che ricondurrebbero il denaro a soggetti diversi; motivazione non idonea a dimostrare che il denaro rinvenuto nel 13.10.2018 derivi dall'originario importo contestato oltre 4 milioni (capo 14); illegittima estensione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 cod. pen. anche al reato associativo e possibile confusione tra associazione e mero concorso ex art.110 c.p.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: la valutazione delle intercettazioni e dei gravi indizi è questione di merito rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; il Tribunale del Riesame ha fornito motivazioni ritenute congrue e non manifestamente illogiche circa le conversazioni intercettate, la sussistenza dei gravi indizi per i capi 2, 8 e 14 e la ricorrenza dell'aggravante 416‑bis.1 nella misura in cui il ruolo dell'indagato nel sodalizio renderebbe conoscibile la provenienza del denaro dal clan. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il decorso del tempo da solo non basta a superare la presunzione prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p., e ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato sulla persistenza delle esigenze cautelari (predecessi, procedimenti pendenti, inidoneità degli arresti domiciliari). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente; la decisione non determina la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis c.p.

    Rilevata la sussistenza della fattispecie associativa e l'aggravante connessa al metodo mafioso/organizzazione criminale quando risulti che l'indagato aveva ruolo e conoscenza della provenienza del denaro dal clan

  • art. 648 c.p.

    Richiamato in relazione ai reati di riciclaggio contestati; la valutazione della provenienza e del flusso dei capitali è questione di merito

  • legge n. 895/1967 (art. 2 e 4)

    Norme riferite a specifiche fattispecie di impiego/traffico di denaro (richiamate nella contestazione), il cui accertamento è rimesso ai giudici di merito

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede una presunzione relativa di attualità del pericolo di reiterazione per determinate fattispecie; la Corte ha sottolineato che tale presunzione può essere superata solo con prova oggettiva di ritiro o cessazione dell'attività

  • art. 274 c.p.p.

    Impegno motivazionale del giudice circa le esigenze cautelari; principio richiamato per valutare la congruità della motivazione del Tribunale del Riesame

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Limita i motivi di cassazione ai vizi elencati; la Corte ha osservato che le doglianze sulla valutazione dei gravi indizi assumono rilievo in Cassazione solo se integrano la mancanza o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per la condanna a carico del ricorrente

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norma procedurale sulla comunicazione alle autorità carcerarie delle decisioni che non determinano la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è prevalentemente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Per le fattispecie indicate nell'art.275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di attualità del pericolo di reiterazione: il tempo trascorso da solo non basta a superarla, serve prova oggettiva di ritiro o di cessazione dell'attività associativa
  • Nel sindacato sulle misure cautelari, la Cassazione non può riesaminare liberamente la sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari, salvo vizi motivazionali manifesti
  • Per contestare l'aggravante collegata a strutture criminali (es. art. 416‑bis.1), è necessario dimostrare concretamente l'estraneità alla conoscenza della provenienza del denaro o l'assenza di ruolo nella gestione delle risorse del sodalizio
  • Gli elementi idonei a giustificare misure meno afflittive devono essere argomentati con prove concrete (es. stabile attività lecita, trasferimento territoriale, collaborazione con le autorità) e non possono limitarsi a mere deduzioni
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e argomentati; riproporre censure già esaminate dal giudice del riesame senza nuova specificità conduce in genere all'inammissibilità
  • Quando si contesta la provenienza di somme, è determinante ricostruire i flussi finanziari documentati: l'esistenza di circuiti riconducibili a soggetti diversi al clan può essere un elemento decisivo per la difesa ma va provato con documenti e riscontri
  • Se si vuol impugnare una misura cautelare sulla base del cosiddetto "tempo silente", la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di contatti, attività o ruoli associativi, non limitandosi al mero decorso temporale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.