Sentenza del 06/09/2021 n. 7549 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
L'esenzione ici per gli enti ecclesiastici non riguarda gli spazi destinati alle attività ricettive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 (importo €695) per mancato riconoscimento dell'esenzione prevista per immobili di enti ecclesiastici destinati a scopi istituzionali; la ricorrente sosteneva che l'immobile era destinato a residenza dei membri per la formazione religiosa (richiamando l'art.7 comma 1 lett. D del D.lgs.504/1992) ed eccepiva inoltre la nullità della sentenza di primo grado per mancata comunicazione della trattazione dell'udienza. Il Comune rilevava l'assenza della prova del requisito oggettivo e che l'immobile è censito come villino categoria A/7.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto regolare la comunicazione dell'udienza (respinta la eccezione di nullità) e ha confermato la valutazione del primo grado: la ricorrente non ha provato il requisito oggettivo richiesto per l'esenzione (uso esclusivo dell'immobile per attività di assistenza/attività istituzionali), non avendo prodotto lo statuto in primo grado e non risultando dimostrato che l'immobile non fosse normalmente utilizzato per attività ricettive. È richiamata la giurisprudenza della Cassazione (n.18821/2018) secondo cui l'esenzione non è automatica. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7, lett. i) D.Lgs. 504/1992
L'esenzione prevista non si applica ai fabbricati normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive; l'esenzione è subordinata al requisito soggettivo (ente non commerciale) e al requisito oggettivo dell'uso esclusivo per attività di assistenza o attività equiparate/istituzionali
art. 7, comma 1, lett. d) D.Lgs. 504/1992
Richiamata dalla ricorrente come base dell'esenzione per immobili destinati a scopi istituzionali/religiosi; la decisione evidenzia che la sola dichiarazione statutaria non è sufficiente senza prova dell'uso esclusivo dell'immobile
Sentenza Corte di Cassazione n. 18821/2018
Giurisprudenza di rifermento che afferma che l'esenzione non è automatica per gli enti ecclesiastici: occorre verificare l'effettivo utilizzo dell'immobile e l'assenza di utilizzo per attività ricettive o commerciali
Massime di principio
- L'onere della prova spetta al ricorrente: bisogna dimostrare sia il requisito soggettivo (natura e scopo dell'ente) sia quello oggettivo (uso esclusivo dell'immobile per attività assistenziali/istituzionali).
- Se l'immobile è normalmente adibito ad attività ricettive (ospitalità, affitto a terzi per soggiorni, uso turistico) l'esenzione non si applica anche se i proventi sono destinati a fini religiosi o sociali.
- La mera produzione dello statuto è utile ma non sufficiente: è necessaria documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo (contratti, censimenti catastali, certificazioni d'uso, rendiconti, atti di destinazione).
- La classificazione catastale e l'uso concreto dell'immobile (attestabile con prove) sono elementi rilevanti: una rendita o categoria coerente con uso abitativo/ricettivo può ostare al riconoscimento dell'esenzione.
- In caso di uso misto (parte istituzionale e parte commerciale/ricettiva) l'esenzione va valutata in relazione alle porzioni effettivamente utilizzate per scopi istituzionali; la porzione utilizzata per attività ricettive può restare imponibile.
- La giurisprudenza prevalente richiede un accertamento concreto e non un riconoscimento automatico dell'esenzione: meglio fornire prova documentale chiara e specifica fin dal primo grado.
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