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Sentenza

Sentenza del 06/09/2021 n. 547 - Comm. Trib. Prov. Genova

Contributo unificato - determinazione del tributo - ricorso - pluralità di atti - debenza del tributo - in relazione a ciascun singolo atto impugnato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzione per omesso/insufficiente versamento del contributo unificato tributario (CUT). L'Ufficio aveva ricalcolato il CUT ritenendo che il ricorso originario impugnasse quattro distinti atti e aveva richiesto la differenza di contributo; per l'omesso pagamento entro il termine di regolarizzazione era stata poi irrogata la sanzione pari al 200% del CUT non versato. La ricorrente contestava: a) che gli atti elencati fossero atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili (quindi andava computato un solo atto), e b) che il CUT dovesse essere calcolato sul valore della causa e non in relazione al numero degli atti, e c) illegittimità della sanzione massima e carenza di motivazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i quattro atti erano indicati nel ricorso come oggetto di impugnazione e quindi il CUT doveva essere rideterminato riferendosi ai singoli atti impugnati; ha confermato la correttezza del calcolo operato dall'Ufficio (CUT rideterminato a Euro 360,00 più spese di notifica 8,75). Ha altresì giudicato legittima l'irrogazione della sanzione nella misura massima del 200% per il ritardo superiore ai 90 giorni dal termine concesso per la regolarizzazione. Pur respingendo il ricorso, la Commissione ha compensato le spese processuali per la novità della questione circa la interpretazione del primo motivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) art. 14 comma 3-bis

    "Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito."

    Il valore della lite deve essere indicato e valutato con riferimento al singolo atto impugnato; per ricorsi che impugnano più atti il CUT è determinato con riferimento ai singoli atti come indicati dal ricorrente nelle conclusioni.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 12 comma 5

    Collega il valore della lite al singolo atto impugnato; utilizzato insieme all'art.14 DPR 115/2002 per sostenere la determinazione del CUT per ciascun atto.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 19

    L'elenco degli atti espressamente impugnabili è tassativo di contenuto formale, ma la giurisprudenza viene letta in senso estensivo: atti non elencati possono essere impugnati qualora ciò sia necessario per evitare un effetto esecutivo pregiudizievole.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 16 (comma 1-bis richiamato)

    Disciplina le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del CUT; consente l'applicazione di sanzioni commisurate al ritardo, fino al 200% del contributo dovuto nei casi di ritardo significativo.

  • Legge 27/12/2013 n. 147 art.1 comma 598 lett. a)

    Ha introdotto la formulazione che richiede la dichiarazione del valore della lite per ciascun atto impugnato nei processi tributari (modifica recepita nel DPR 115/2002 art.14).

  • Circolare Ministeriale 1/DF del 21/01/2011

    Richiamata dall'Ufficio per la quantificazione e la misura sanzionatoria; indica modalità operative e criteri interpretativi in tema di CUT e sanzioni amministrative correlate.

  • Direttiva 2/DGT (Direzione della Giustizia Tributaria)

    Ha chiarito che, ai fini del CUT, in caso di impugnazione di più atti il calcolo deve riferirsi al valore dei singoli atti e non alla somma dei valori, coerentemente con art.12 comma 5 D.Lgs. 546/92.

  • Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 7/4/2016

    Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il CUT, confermando la legittimità del regime regolatorio del contributo unificato.

  • Giurisprudenza citata: CTP Genova sent. n.1323/15.12.2018 e CTR Liguria sent. n.696/05.06.2018; Cassazione ord. n.22971/17.08.2021

    Orientamenti che supportano l'interpretazione per cui il valore della lite va valutato in relazione al singolo atto impugnato e che ammettono una lettura estensiva degli atti impugnabili per tutelare il contribuente dall'effetto esecutivo.

Massime di principio

  • Il CUT nei processi tributari va determinato con riferimento al singolo atto impugnato: quando il ricorrente indica e chiede l'annullamento di più atti, l'Amministrazione può rideterminare il contributo in relazione a ciascun atto indicato.
  • Se si ritiene che alcuni documenti siano meramente endoprocedimentali o non autonomamente impugnabili, è necessario argomentarlo chiaramente nel ricorso; tuttavia la giurisprudenza può interpretare estensivamente l'elenco di atti impugnabili se l'impugnazione è tesa a impedire effetti esecutivi maggiormente pregiudizievoli.
  • Per evitare contestazioni sul CUT, nella conclusione del ricorso il contribuente deve indicare espressamente il valore della lite per ciascun atto che intende impugnare, conformemente a DPR 115/2002 art.14 comma 3-bis.
  • In caso di richiesta di regolarizzazione del CUT, il mancato pagamento entro il termine indicato (conseguente termine di 90 giorni per la sanzione) può comportare l'applicazione di sanzioni proporzionali al ritardo fino al 200% del contributo non versato; la sanzione massima può essere applicata se il ritardo rientra nelle fattispecie previste e adeguatamente comunicato.
  • È consigliabile regolarizzare tempestivamente eventuali conguagli richiesti dall'Ufficio o, se si ritiene la richiesta illegittima, proporre reclamo/ricorso spiegando puntualmente perché gli atti non sarebbero autonomamente impugnabili o perché il valore indicato è diverso, fornendo documentazione e richiamando giurisprudenza favorevole.

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