Sentenza del 06/09/2021 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione da parte della S.R.L. di un avviso di applicazione della TIA relativo agli anni 2009-2012 notificato dalla . S.p.A. La società contestava che l'area effettivamente utilizzata come parcheggio e produttiva di rifiuti fosse limitata a 300 mq (anziché la misura maggiore contestata dall'ente) e inoltre sosteneva che l'avviso iniziale del 19/09/2014 fosse interlocutorio e che l'atto definitivo fosse l'avviso di applicazione del 05/02/2018, contro il quale ha validamente proposto ricorso. In appello la . S.p.A. deduceva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell'atto, violazioni normative in materia di gestione rifiuti/TIA (DLGS 22/97 e DLGS 152/2006) e censurava la compensazione delle spese decisa in primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha respinto l'appello della . S.p.A. e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'avviso del 19/09/2014 avesse natura interlocutoria e che l'atto impositivo definitivo sia stato l'avviso di applicazione del 05/02/2018, impugnato legittimamente dalla S.R.L.; ha inoltre accertato, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente, che l'area effettivamente utilizzata come parcheggio e produttiva di rifiuti era di 300 mq, e che la TIA deve essere correlata all'area effettivamente utilizzata; ha altresì confermato la compensazione delle spese decisa in primo grado e condannato l'appellante a rifondere alla contribuente le spese di giudizio quantificate in € 4.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
DLGS 22/1997
Richiamato in relazione alla regolamentazione della tariffazione dei servizi di gestione rifiuti; la Commissione interpreta la normativa in senso tale che la TIA deve essere correlata alla reale situazione di fatto (area effettivamente utilizzata e produttiva di rifiuti) e non a una superficie presunta o non produttiva.
DLGS 152/2006
Richiamato come quadro normativo ambientale e di disciplina dei rifiuti; la Commissione non ha ritenuto sussistere violazioni di tale normativa da parte dell'indicazione fatta dall'ente impositore, e conferma che l'accertamento deve rispettare il nesso tra servizio reso/produzione di rifiuti e base imponibile.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento che contempli la possibilità di autotutela e la presentazione di osservazioni può avere natura interlocutoria: l'atto definitivo è quello che conferma la pretesa e accompagna le fatture; il contribuente può impugnare l'atto definitivo anche se esisteva un precedente avviso interlocutorio.
- La base imponibile della TIA/TARSU deve essere correlata all'area effettivamente utilizzata e produttiva di rifiuti; prove documentali sulla reale utilizzazione dell'area sono decisive per ridurre l'imposta richiesta dall'ente impositore.
- Se il contribuente ha tempestivamente prodotto osservazioni in sede di autotutela e l'ente non ha formalmente comunicato l'esito o non ha legittimamente cristallizzato la pretesa, il ricorso resta ammissibile.
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando il ricorso è solo parzialmente accolto: il giudice tiene conto dell'esito complessivo della controversia nella liquidazione delle spese.
- In situazioni analoghe è importante conservare e produrre documentazione che dimostri la reale destinazione d'uso e l'estensione delle aree (planimetrie, attestazioni di effettivo utilizzo, contratti, immagini, ecc.) e comunicazioni/invio di osservazioni all'ente nell'eventuale fase di autotutela.
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