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Sentenza

Sentenza del 07/09/2021 n. 282 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IMU - Abitazione principale - Coniuge - Residenza anagrafica diversa - Esenzione - Sussiste - Dimora abituale - Prova - Sufficiente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015, ritenendo di avere diritto all'esenzione per abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge 201/2011. Il Comune aveva contestato che l'immobile non costituiva la dimora abituale della proprietaria e della sua famiglia, rilevando la diversa residenza anagrafica del coniuge. In appello la ricorrente ha prodotto il certificato storico di residenza (residenza anagrafica continuativa nell'immobile dal 27/10/2005) e ricevute di pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, telefono e canone TV) che attestano consumi effettivi e continui. Ha inoltre motivato la diversa residenza anagrafica del coniuge con ragioni oggettive (assistenza alla madre anziana e esigenze lavorative), nonché dichiarato la presenza abituale del coniuge nel fine settimana.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello della contribuente ritenendo sufficienti le prove documentali offerte a dimostrazione della dimora abituale (consumi delle utenze) e plausibili le giustificazioni fornite per la diversa residenza anagrafica del coniuge. Ha affermato che il rapporto di coniugio non impone necessariamente la comune residenza anagrafica e che la dimora abituale è verificabile per presunzioni fondate su elementi documentali. Perciò l'atto impugnato è stato dichiarato illegittimo e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, legge 201/2011

    L'esenzione IMU per l'abitazione principale richiede che l'immobile sia la dimora abituale e la residenza anagrafica del proprietario; la dimora abituale può essere provata anche per presunzioni (consumi utenze, elementi fattuali) e la diversa residenza anagrafica del coniuge non esclude automaticamente il diritto all'esenzione se giustificata da ragioni oggettive

Massime di principio

  • La dimora abituale può essere dimostrata anche con prove indirette e documentali (consumi delle utenze: acqua, luce, gas, telefono, canone TV) quando la prova testimoniale non è disponibile
  • La diversa residenza anagrafica di un coniuge non impedisce automaticamente il riconoscimento dell'esenzione IMU per abitazione principale, se esistono giustificazioni oggettive e non elusive (lavoro, assistenza a familiari, proprietà/esenzione di altro immobile)
  • Il rapporto di coniugio non impone necessariamente la residenza anagrafica comune: l'elemento decisivo è la dimora abituale di fatto della famiglia nell'immobile
  • L'onere della prova grava sul contribuente, ma può essere assolto tramite documentazione amministrativa e contabile; le motivazioni plausibili non specificamente contestate dalla pubblica amministrazione possono essere ritenute sufficienti
  • Se la prova dei presupposti per l'esenzione emerge solo in sede giudiziale, il giudice può comunque accogliere l'appello e, se sussistono ragioni particolari, compensare le spese di lite

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