Sentenza del 06/09/2021 n. 32859 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti - Processo - Sostituzione del teste nel corso del dibattimento - Legittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso la condanna per indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti: si contestavano la legittimità e la motivazione della sostituzione di un teste indicato dal P.M.; la mancata prova del credito inesistente e della compensazione indebita; motivazione insufficiente sull'elemento soggettivo (dolo) e sul nesso causale; omissione di valutazione della tenuità del fatto e del danno concreto all'erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, confermando la sentenza di condanna (8 mesi di reclusione) per l'utilizzo in compensazione di crediti IRES inesistenti pari a Euro 101.905,00. La Corte ha ritenuto legittima la sostituzione del teste utilizzato in dibattimento (se l'esame è rituale e le dichiarazioni pertinenti), ha ribadito che il reato di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'F24 e non richiede la presentazione della dichiarazione annuale, ha escluso l'esame in Cassazione di questioni non dedotte in appello (sull'elemento soggettivo), e ha giudicato infondata la richiesta di particolare tenuità. Condanna al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater
Configura il reato di indebita compensazione: si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato; non presuppone la presentazione della dichiarazione annuale.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
La compensazione è ammessa solo per crediti risultanti dalla dichiarazione; tuttavia, ai fini del reato, rileva l'indicazione del credito inesistente nel modello F24.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Riferito a scopo comparativo: il reato di dichiarazione infedele presuppone il mendacio nella dichiarazione annuale, diversamente dall'indebita compensazione.
Codice di procedura penale, art. 468
Registro/testimoni indicati: la sostituzione del teste indicato nella lista è ammissibile se il nuovo teste ha depositato dichiarazioni pertinenti e l'esame è rituale.
Codice di procedura penale, art. 507
Norme sul dibattimento e sugli esami testimoniali rilevate nella censura procedurale; la Corte ha ritenuto la sostituzione non pregiudizievole se correttamente svolta.
Codice penale, art. 131-bis
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, considerato l'importo della compensazione superiore alla soglia ritenuta rilevante.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1
Limiti alle censure in cassazione: il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti necessari per la motivazione; la Cassazione valuta l'ammissibilità e la meritevolezza dei motivi.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per l'ammenda di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La sostituzione di un teste indicato nella lista ex art. 468 c.p.p. è legittima se il teste sostitutivo ha effettivamente partecipato alle indagini e l'esame è condotto rituale: le dichiarazioni sono utilizzabili se pertinenti alle circostanze indicate nella lista.
- Per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) rileva l'indicazione del credito inesistente nel modello F24; il reato si consuma con la presentazione dell'F24 e non richiede la preventiva o successiva dichiarazione annuale.
- L'onere probatorio circa l'esistenza del credito e la sua inesistenza rispetto alla normativa fiscale grava sull'accusa; la presentazione dell'F24 con l'indicazione del credito inesistente costituisce elemento centrale della fattispecie.
- In sede di Cassazione non è possibile sollevare questioni non dedotte in appello: questioni nuove sull'elemento soggettivo o su circostanze non impugnate in appello risultano inammissibili.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione della corte territoriale sia illogica o manifestamente carente; l'entità dell'importo rileva nella valutazione della non tenuità.
- Per censure processuali relative alla sostituzione del teste è necessario dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa: la mera contestazione formale senza prova del pregiudizio è insufficiente.
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