Sentenza del 06/09/2021 n. 246 - Comm. Trib. Prov. Savona
Varie - sanzione - riferibilità esclusiva alla persona giuridica e non all'autore della violazione -condizioni di applicabilità del principio di cui all'art.7 D.Lgs.269/2003 - mancata dimostrazione delle utilità personali perseguite dall'autore - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che aveva imputato al Sig. D R sanzioni e maggiori imposte in relazione a operazioni non giustificate transitanti su conti della società G I s.r.l.; il ricorrente contestava nullità e carenza di motivazione dell'atto, difetto di legittimazione passiva (contestando la qualificazione quale amministratore di fatto per gli anni rilevati) e la tardività dell'accertamento.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività in quanto la Guardia di Finanza aveva trasmesso la notitia criminis prima della scadenza del termine quinquennale, legittimando il raddoppio dei termini. Ha inoltre confermato che il D R aveva qualità di amministratore (di diritto e di fatto) nel periodo considerato, ma ha escluso l'applicabilità delle sanzioni in via personale poiché l'Amministrazione non ha fornito prova sufficiente che il D R abbia effettivamente perseguito e conseguito vantaggi personali derivanti dalle violazioni; la mera presunzione non è stata ritenuta idonea. Per tali ragioni l'avviso è stato annullato in quanto irrogava sanzioni alla persona fisica. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 269/2003
Il principio di deroga alla responsabilità personale delle sanzioni tributarie vale se la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della persona giuridica; in mancanza di prova che il rappresentante sia il reale beneficiario, le sanzioni non possono essere imputate esclusivamente alla società.
D.Lgs. n. 472/1997
Principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione e disciplina della responsabilità solidale delle società; l'art.7 del D.L. 269/2003 costituisce deroga a tali disposizioni e quindi richiede condizioni rigorose per la sua applicazione.
DPR 600/1973
Termine di decadenza ordinario per l'accertamento; può operare il c.d. 'raddoppio dei termini' quando sussiste obbligo di denuncia penale prima della scadenza, legittimando accertamenti oltre il quinquennio.
codice di procedura penale
Indica l'obbligo di denunzia da parte del pubblico ufficiale che ha notizia di reato perseguibile d'ufficio; il riscontro oggettivo di elementi tali da integrare notitia criminis è requisito per il raddoppio dei termini.
D.Lgs. 74/2000
artt. 4 e 10 (fatti di reato contestati)
I fatti contestati configuravano ipotesi di reato tributario e la GDF ha comunicato tali notizie di reato, giustificando il raddoppio dei termini per l'accertamento.
Giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione
sent. Corte Cost. 247/2011; Cass. nn. 12334/2019, 25757/2020 e altri precedenti
Confermano che il raddoppio dei termini si fonda sulla oggettiva presenza di notizia di reato e che l'art.7 D.Lgs.269/2003 consente di riferire le sanzioni alla sola persona giuridica solo se il rappresentante ha agito nell'interesse/beneficio della stessa; se ha agito per esclusivo vantaggio personale, deve rispondere la persona fisica.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento (oltre il quinquennio) è legittimo se esiste una notitia criminis oggettiva inviata all'Amministrazione o alla Procura entro il termine ordinario; il giudice tributario può verificare ex post la sussistenza di tale presupposto.
- L'art.7 D.Lgs.269/2003 fa sorgere una presunzione a favore della riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica, ma la sua applicazione richiede la prova che l'autore materiale della violazione abbia agito nell'interesse e a beneficio dell'ente.
- La semplice presunzione che dietro una pluralità di movimenti societari vi sia un unico promotore non è sufficiente: l'Amministrazione deve provare (anche se può essere difficile) il vantaggio economico/patrimoniale personale conseguito dall'autore per escludere l'applicazione esclusiva delle sanzioni alla società.
- Se il soggetto era formalmente rappresentante legale nell'anno oggetto di accertamento, egli è legittimamente destinato a ricevere l'atto, salvo che non risulti provato che non abbia svolto funzioni gestorie; la qualifica di amministratore di fatto richiede prova rigorosa.
- In presenza di strutture societarie complesse, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione fiscale quando intenda escludere la protezione prevista dall'art.7 e colpire la persona fisica: l'evidenza di benefici personali deve emergere con sufficiente grado di prova.
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