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Sentenza

Sentenza n. 6979/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento D/3499/2025 emesso dalla Ambasciata d'Italia in India (New Delhi) il giorno 02.07.2025, notificato al ricorrente in data 09.07.2025, con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia per “lavoro subordinato”; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202510486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto, deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e vizi di eccesso di potere, sostenendo l'omessa comunicazione dei motivi ostativi. Con il secondo e il terzo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 29 e seguenti d.P.R. 394/1999, nonché difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha sostenuto di avere presentato la domanda entro il termine di validità del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Bergamo e di avere successivamente ottenuto, il 24 giugno 2025, un nuovo nulla osta sostitutivo del precedente. L'Amministrazione ha invece affermato che il documento prodotto a sostegno della domanda recava una data di emissione alterata, indicando il 4 dicembre 2024 anziché la data ufficiale del 4 febbraio 2024, e che la domanda era stata presentata soltanto nel 2025, quando il nulla osta originario era scaduto. Il ricorrente ha inoltre contestato la riferibilità e la rilevanza della contraffazione documentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata in India, poiché autenticata da notaio indiano, tradotta in italiano e munita di apostille. Nel merito ha ritenuto provata la contraffazione della data di rilascio del nulla osta sulla base del documento depositato dall'Amministrazione, escludendo che fosse ragionevole imputare l'alterazione alla sede diplomatica, priva di interesse a determinare uno specifico esito del procedimento. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda; la rappresentanza diplomatico-consolare deve comunque astenersi dal rilascio del visto in caso di esito negativo della verifica di autenticità e affidabilità della documentazione. Il giudice ha chiarito che l'Amministrazione può accertare autonomamente la falsità senza attendere una sentenza penale definitiva, purché la valutazione sia ragionevole e sorretta da idonei elementi di riscontro. La falsità costituisce una fattispecie impeditiva immediata e irreversibile e rende inattendibili, secondo ragionevolezza, le dichiarazioni dell'interessato sullo scopo dell'ingresso, anche quando la falsità riguardi elementi accessori ma potenzialmente valutabili in senso favorevole. Il diniego era pertanto atto vincolato e richiedeva, quanto alla motivazione, soltanto l'indicazione della falsità documentale. È stata ritenuta irrilevante la questione relativa alla data della prima domanda di visto e all'eventuale nuovo nulla osta del 24 giugno 2025, poiché decisiva era la produzione del documento contraffatto nel procedimento conclusosi con il diniego. Il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato respinto sia perché il d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, ha eliminato tale adempimento per i procedimenti in esame, sia perché, trattandosi di potere vincolato, l'eventuale omissione sarebbe stata comunque non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.

    La produzione di documentazione falsa o contraffatta determina automaticamente l'inammissibilità della domanda di visto e costituisce una fattispecie impeditiva immediata e irreversibile.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il provvedimento impugnato lo richiama con riguardo alla validità semestrale del nulla osta al lavoro; la sentenza non fonda tuttavia la decisione sulla scadenza del nulla osta, ritenendo decisiva la contraffazione documentale.

  • art. 4, comma 2, decreto interministeriale 850 dell'11 maggio 2011

    In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto.

    Il negativo riscontro sull'autenticità o affidabilità della documentazione impone alla rappresentanza diplomatico-consolare di non rilasciare il visto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il TAR ha escluso la violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, sia perché l'adempimento è stato eliminato per i procedimenti in questione, sia perché l'eventuale vizio sarebbe non invalidante in presenza di potere vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    L'eventuale omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità dell'atto quando, per la natura vincolata del potere, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 29 e seguenti d.P.R. 394/1999

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del visto e del nulla osta al lavoro, senza che la sentenza attribuisca loro una specifica incidenza autonoma sulla decisione.

  • d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Il TAR lo richiama quale fonte dell'eliminazione dell'adempimento previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 per i procedimenti in questione.

Massime di principio

  • La presentazione di documentazione falsa o contraffatta a sostegno di una domanda di visto determina automaticamente l'inammissibilità della domanda e integra una fattispecie impeditiva immediata e irreversibile, non superabile da sopravvenienze favorevoli all'interessato.
  • L'Amministrazione può accertare autonomamente la falsità della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di visto, senza necessità di una previa sentenza penale definitiva, purché la valutazione sia ragionevole e sorretta da idonei elementi di riscontro.
  • La falsità documentale può giustificare il diniego anche quando riguardi elementi non essenziali della domanda, se tali elementi siano comunque potenzialmente idonei a essere valutati favorevolmente dall'Amministrazione, poiché essa rende inattendibili le dichiarazioni dell'interessato sullo scopo dell'ingresso.
  • Una volta accertata la falsità documentale, il diniego del visto costituisce esercizio di potere vincolato e la motivazione può limitarsi a indicare la falsità rilevata, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.
  • Quando il potere esercitato dall'Amministrazione è vincolato e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, l'eventuale omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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