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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00767/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di indagini finanziarie sui conti correnti bancari e postali intestati o cointestati al contribuente, l'Ufficio gli notificava un avviso di accertamento per IRPEF, recuperando a tassazione maggiori redditi per euro 56.057, in parte riferiti a canoni di locazione percepiti nell'anno 2007. Il contribuente impugnava l'atto; in primo grado otteneva un parziale accoglimento, con riduzione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, TUIR e limitazione al 50% delle movimentazioni sui conti cointestati. La CTR rigettava poi l'appello del contribuente. In Cassazione il ricorso era articolato in tre motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; violazione dell'art. 156 c.p.c.; falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973. Prima della decisione, il ricorrente depositava istanza di cancellazione della causa dal ruolo per intervenuta definizione stragiudiziale della lite, documentando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6, comma 8, D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018, e di avere versato la prima rata entro il termine previsto. Poiché l'Agenzia non aveva notificato diniego entro il 31 luglio 2020 e non era stata chiesta la trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo doveva essere dichiarato estinto.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria: il ricorso non è stato esaminato nel merito e il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la formula conclusiva non rientra tra quelle previste dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    motivi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    La parte ha dedotto in cassazione vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

    La controversia è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 6, comma 8, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018

    ha documentato di avere, entro il previsto termine del 31 maggio 2019: (a)presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata

    La definizione agevolata della lite tributaria richiede la presentazione della domanda entro il termine previsto e il pagamento della prima rata per il perfezionamento della procedura.

  • art. 6, comma 6, primo periodo, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018

    provveduto al perfezionamento della definizione mediante il pagamento della prima rata

    Il pagamento della prima rata è indicato come elemento di perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, primo periodo, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018

    il processo va dichiarato estinto ai sensi del comma 13, primo periodo

    In mancanza di diniego notificato entro il termine e di istanza di trattazione nel termine successivo, la lite si estingue.

  • art. 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018

    le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate

    La disciplina speciale della definizione agevolata regola la sorte delle spese ponendole a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'esito non è inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.

  • art. 37, comma 4-bis, D.P.R. n. 917 del 1986

    sui canoni di locazione non dichiarati andava operata la riduzione prevista dall’art. 37, comma 4-bis

    La norma è richiamata come criterio di riduzione del reddito fondiario derivante da canoni di locazione non dichiarati, ma senza essere oggetto di decisione di merito finale.

  • art. 156 c.p.c.

    violazione dell’art. 156 c.p.c.

    È stata dedotta dal ricorrente come motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta estinzione.

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973

    È stata invocata come norma sostanziale/probatoria sulle indagini finanziarie, ma non è stata scrutinata nel merito per l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, se tempestivamente richiesta e perfezionata con il pagamento dovuto, può determinare l'estinzione del processo di cassazione quando non intervenga diniego dell'Ufficio entro il termine previsto e non sia chiesta la trattazione nel termine successivo.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e regola le spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma sulla definizione della lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'esito del ricorso è estinzione del processo, poiché tale esito non coincide con inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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