Regolamento (UE) 2026/428
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/428 della Commissione, del 25 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, dopo un riesame in previsione della scadenza, che le importazioni cinesi di ruote in acciaio per uso stradale continuavano a essere oggetto di dumping durante il periodo di inchiesta e che, senza misure, vi sarebbe un elevato rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre ritenuto che il mantenimento del dazio sia conforme all’interesse dell’Unione. Vengono quindi confermate aliquote differenziate del 50,3 % per alcune società cooperanti e del 66,4 % per tutte le altre imprese cinesi, con specifici obblighi documentali e di dichiarazione in dogana.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’UE di ruote in acciaio per uso stradale originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza accessori e con o senza pneumatici, per trattori stradali, autoveicoli per persone e/o merci, autoveicoli per usi speciali e rimorchi/semirimorchi a propulsione non meccanica, classificate ai codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (specifici codici TARIC indicati). Sono esclusi vari prodotti speciali, tra cui ruote per motocoltivatori, quad da strada, parti di ruote a stella fuse in un solo pezzo, ruote per veicoli non destinati alla circolazione su strade pubbliche, ruote per rimorchi di autovetture e caravan con diametro non superiore a 16 pollici e ruote per rimorchi/semirimorchi per usi extra-stradali. La misura si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e resta direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sulle ruote in acciaio originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/428 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene la protezione antidumping sulle importazioni di ruote in acciaio per uso stradale originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base di dati disponibili per la mancanza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, conferma la persistenza del dumping e il rischio elevato di reiterazione del pregiudizio in caso di revoca delle misure.
Contesto procedurale
Le misure iniziali erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/353, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165, con dazi compresi tra il 50,3 % e il 66,4 %. Il riesame è stato avviato il 3 marzo 2025 a seguito della domanda presentata il 4 dicembre 2024 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA) per conto dell’industria dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024; l’analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del PIR.
Ambito merceologico e soggetti interessati
Il prodotto interessato è costituito da ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza accessori e pneumatici, per trattori stradali, autoveicoli per persone e/o merci, autoveicoli speciali e rimorchi o semirimorchi non meccanici, classificate nei codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90, con i corrispondenti codici TARIC elencati nel dispositivo. Sono espressamente escluse diverse tipologie di ruote specialistiche o non destinate alla circolazione su strade pubbliche.
Determinazione del dumping
Poiché nessun produttore esportatore cinese e il governo della RPC hanno collaborato, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per il valore normale ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, ritenendo inopportuno utilizzare prezzi e costi interni cinesi a causa di distorsioni significative nel settore siderurgico e nella catena dei fattori produttivi. Come paese rappresentativo è stata scelta la Turchia, in ragione del livello di sviluppo economico analogo, della produzione significativa del prodotto, della disponibilità di dati pubblici e dei parametri di costo utilizzabili per materie prime, lavoro, energia, SGAV e profitti.
La Commissione ha individuato tre fattori principali per la costruzione del valore normale: acciaio, lavoro ed energia elettrica, utilizzando fonti statistiche turche e internazionali. Il margine di dumping è stato calcolato nella misura del 224 % del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Valutazione del rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto molto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, il dumping continui o si ripeta. La conclusione si fonda su una significativa capacità inutilizzata in Cina: una capacità stimata di oltre 102 milioni di pezzi contro una produzione effettiva superiore a 38 milioni di pezzi, con una capacità inutilizzata superiore a 63 milioni di pezzi, pari a oltre il 61 % e superiore a due o tre volte il consumo stimato dell’Unione. Il mercato UE è stato inoltre considerato molto attrattivo, essendo uno dei principali mercati di esportazione cinesi e offrendo prezzi medi più elevati rispetto ad altri mercati importanti, sui quali gravano peraltro misure di difesa commerciale.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende undici produttori. Pur detenendo una quota di mercato elevata, compresa tra l’85 % e il 90 %, essa non è stata considerata in una situazione sana: la produzione, le vendite e l’occupazione sono diminuite; il tasso di utilizzo degli impianti è sceso al 59 % nel PIR, il livello più basso dalla prima inchiesta; la redditività è passata da una perdita nel 2021 a profitti modesti nel 2022-2023 e a un sostanziale pareggio nel PIR. La Commissione ha quindi accertato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale
La Commissione ha escluso che le importazioni cinesi abbiano contribuito in misura significativa al pregiudizio, poiché esse sono rimaste sotto l’1 % del consumo dell’Unione per tutto il periodo esaminato. Il principale fattore di deterioramento è stato individuato nel forte calo del consumo UE, associato alla contrazione della domanda di veicoli che impiegano ruote in acciaio; un ruolo aggiuntivo è stato attribuito alle importazioni da paesi terzi, la cui quota di mercato è rimasta intorno al 10-12 %.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non sia contrario all’interesse dell’Unione. Per l’industria UE il mantenimento è necessario per evitare un nuovo afflusso di importazioni oggetto di dumping. Gli importatori non hanno collaborato e non sono emersi elementi che dimostrino un impatto significativo delle misure sui loro risultati. Anche per gli utilizzatori, in particolare il settore automotive, non sono stati individuati effetti negativi sproporzionati, tenuto conto che il costo delle ruote incide in misura molto limitata sul costo totale del veicolo.
Misure definitive e condizioni di applicazione
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo pari al 50,3 % per Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd, Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd., Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd. e per le altre società cooperative elencate in allegato, con relativi codici addizionali TARIC; per tutte le altre società l’aliquota è del 66,4 % (codice C999). L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica firmata dal responsabile della società emittente. In mancanza di tale documento, si applica l’aliquota generale più elevata.
Nuovi esportatori e aggiornamento dell’allegato
L’articolo 2 prevede una procedura per eventuali produttori cinesi che dimostrino cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018), di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione. In tal caso, la Commissione può modificare l’allegato e attribuire il dazio del 50,3 % previsto per i cooperanti non campionati.
Obblighi informativi doganali
L’articolo 3 impone che, in dichiarazione di immissione in libera pratica, sia indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, indipendentemente dall’origine. Gli Stati membri devono inoltre comunicare mensilmente alla Commissione i numeri di pezzi importati con i codici TARIC indicati e la loro origine, al fine di rafforzare il monitoraggio delle importazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto del riesame e prodotto interessato
Il regolamento riguarda il medesimo prodotto del procedimento iniziale: ruote in acciaio per uso stradale, con o senza accessori e pneumatici, per trattori stradali, autoveicoli per persone e/o merci, veicoli speciali e rimorchi/semirimorchi non meccanici, classificati ai codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90. Sono elencate espressamente le categorie escluse.
Constatazione del dumping e metodo di calcolo
In assenza di collaborazione dei produttori esportatori e del governo della RPC, la Commissione ha applicato gli articoli 18 e 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruendo il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni riferiti alla Turchia come paese rappresentativo. È stato accertato un margine di dumping del 224 % sul prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto.
Persistenza o reiterazione del dumping
La Commissione ha ritenuto molto elevato il rischio che il dumping continui o si reiteri in caso di scadenza delle misure, valorizzando la forte capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la presenza di misure antidumping o compensative in altri grandi mercati (tra cui India e Stati Uniti).
Pregiudizio e nesso causale
L’industria dell’Unione è stata considerata danneggiata in modo notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che il pregiudizio non fosse causato in misura significativa dalle importazioni cinesi, il cui volume è rimasto inferiore all’1 % del consumo UE, ma soprattutto dal calo della domanda e dalla pressione concorrenziale delle importazioni da paesi terzi.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non risulta indebitamente pregiudizievole per importatori o utilizzatori, anche in ragione della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento e dell’incidenza limitata del costo delle ruote sul costo finale dei veicoli.
Dazio antidumping definitivo e aliquote
È istituito un dazio antidumping definitivo del 50,3 % per Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd, Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd., Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd. e per le altre società cooperative elencate in allegato; per tutte le altre società cinesi l’aliquota è del 66,4 %. Sono attribuiti specifici codici addizionali TARIC alle società menzionate.
Fattura commerciale valida per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile emittente, con il testo prescritto dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.
Richiesta di modifica dell’allegato per nuovi esportatori
Un produttore cinese che dimostri di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi può chiedere l’aggiornamento dell’allegato per ottenere l’aliquota del 50,3 % riservata ai cooperanti non campionati.
Obblighi di dichiarazione e monitoraggio doganale
Per tutte le importazioni del prodotto deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica il numero di pezzi, oltre al peso. Gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione il numero di pezzi importati con i codici TARIC indicati e la relativa origine.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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