Regolamento (UE) 2026/483
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/483 della Commissione, del 25 febbraio 2026, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/350 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la geografia delle aree europee sottoposte a restrizioni per la peste suina africana, sulla base dell'evoluzione epidemiologica e delle notifiche degli Stati membri. In particolare, ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III e inserisce nuove zone infette nell'allegato II, con effetti immediati per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. Contestualmente, abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/350, in quanto sostituita dall'inserimento della zona infetta polacca nel quadro del regolamento 2023/594.
Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/350 relativa a misure provvisorie in Polonia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle specifiche aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare alle zone soggette a restrizioni I, II e III e alle zone infette istituite a seguito di focolai di peste suina africana in suini selvatici o in zone precedentemente indenni. Le modifiche riguardano, tra gli altri, Germania, Spagna, Polonia, Ungheria, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Grecia, Slovacchia, Cechia, Estonia e altri Stati membri secondo i nuovi elenchi territoriali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana
Il regolamento interviene in un contesto di forte dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, con numerosi nuovi focolai in suini selvatici e conseguente necessità di aggiornare rapidamente le zone soggette a restrizioni. La Commissione richiama espressamente il quadro del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, evidenziando che le misure devono essere proporzionate al rischio e coordinate a livello dell'Unione.
Quadro normativo e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/483 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. I considerando spiegano che la malattia colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell'Unione e verso paesi terzi.
La Commissione ricorda inoltre che, in caso di focolaio in suini selvatici, il regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. Il regolamento 2026/483 si inserisce quindi nel sistema di controllo già previsto dal diritto UE in materia di sanità animale.
Modifiche agli allegati I e II del regolamento 2023/594
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- Allegato I: elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III nei diversi Stati membri.
- Allegato II: elenca le aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e di sorveglianza.
Le modifiche recepiscono la situazione epidemiologica più recente e, secondo i considerando, mirano ad affrontare in modo proattivo il rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Razionale delle principali modifiche territoriali
Per la Spagna, la Commissione prende atto di un focolaio confermato il 28 novembre 2025 in suini selvatici in Catalogna, in un'area precedentemente indenne: la zona infetta istituita dall'autorità competente viene inserita nell'allegato II, parte A, mentre talune aree della Catalogna vengono riclassificate nell'allegato I come zone soggette a restrizioni II e I.
Per la Polonia, dopo un focolaio confermato il 4 febbraio 2026 nella regione della Pomerania occidentale, la zona infetta istituita dall'autorità competente viene anch'essa inserita nell'allegato II, parte A; di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2026/350, adottata come misura provvisoria, viene abrogata.
Per Germania, Ungheria e altre aree interessate, la Commissione aggiorna le delimitazioni delle zone in funzione dei nuovi focolai, dell'aumento del livello di rischio e dell'assenza di focolai in alcune aree da almeno dodici mesi. Nel caso tedesco, alcune zone del Brandeburgo e della Sassonia vengono soppresse dagli elenchi o riclassificate; per l'Ungheria e la Polonia vengono ridefinite le zone I e II; per la Croazia alcune aree adiacenti ai focolai ungheresi vengono inserite tra le zone soggette a restrizioni I.
Criteri di delimitazione delle zone
La Commissione afferma che la definizione delle zone soggette a restrizioni si basa su:
- situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
- rischio di ulteriore diffusione;
- orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione;
- codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
- giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Questo approccio conferma che la delimitazione territoriale non è statica, ma deve essere adattata rapidamente all'evoluzione del rischio sanitario.
Elenco degli Stati membri interessati
Gli allegati aggiornati contengono elenchi molto estesi di territori soggetti a restrizioni in numerosi Stati membri, tra cui in particolare:
- zone I: Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Spagna;
- zone II: Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Croazia, Spagna;
- zone III: Romania, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania.
Per il professionista, il dato essenziale è che la valutazione concreta dell'applicabilità delle restrizioni deve essere effettuata leggendo gli allegati territoriali aggiornati, che determinano l'intensità delle limitazioni sanitarie e commerciali.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2026/350
L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/350, relativa a misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia. La ratio è di evitare sovrapposizioni tra misure provvisorie e disciplina organica contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come aggiornato dal presente atto.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione sottolinea l'urgenza della situazione epidemiologica, motivo per cui le modifiche devono produrre effetti nel più breve tempo possibile.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2023/594
L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri sulla base della situazione epidemiologica della peste suina africana. L'allegato II aggiorna le aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2026/350
L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/350, adottata per misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia, poiché la relativa area infetta è ora ricompresa nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri per la delimitazione delle zone soggette a restrizioni
I considerando precisano che la delimitazione delle zone si basa sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro coinvolto e sul rischio di ulteriore diffusione. Sono richiamati gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nell'Unione e il codice sanitario WOAH, nonché le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Aggiornamento delle zone per Stato membro
Per la Spagna e la Polonia vengono adeguate le zone infette e le zone soggette a restrizioni in relazione ai nuovi focolai in suini selvatici; per la Germania e l'Ungheria vengono ricalibrate le delimitazioni delle zone I e II in funzione dell'aumento del rischio; per altri Stati membri, tra cui Croazia, Italia, Grecia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Cechia ed Estonia, vengono aggiornati gli elenchi territoriali delle restrizioni secondo l'evoluzione della malattia.
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