Cassazione Civile, Ordinanza n. 18582/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2017, opposto dall’Ufficio a fronte di note di credito emesse da un consorzio verso le ditte consorziate. Secondo il consorzio, le note di accredito erano state emesse dopo l’incasso di un contributo pubblico destinato all’attività promozionale: il contributo veniva ripartito tra i consorziati, detratte le spese da ciascuno già sostenute e fatturate; poiché tali spese superavano l’importo del contributo erogato, venivano emesse note di accredito con recupero dell’IVA relativa alle attività promozionali. L’Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo indebita la detrazione, poiché l’operazione non rientrava, a suo dire, nell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972; nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile, sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato i presupposti della variazione IVA né la corrispondenza tra operazione originaria e sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e trattabili unitariamente i due motivi del ricorso. Ha osservato che la disciplina della variazione IVA ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 richiede, in caso di sconti o abbuoni, la prova di un accordo tra le parti e, più in generale, la verifica della corrispondenza tra l’operazione originaria e quella successiva che giustifica la nota di variazione. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non aveva accertato tutti i presupposti applicativi della norma, né la reale corrispondenza tra le fatture originarie e le note di credito, limitandosi ad affermazioni apodittiche sul fatto che l’erogazione del contributo pubblico fosse causa generatrice della variazione, senza chiarire quando e come il contributo fosse stato erogato. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria del Veneto in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
La nota di variazione IVA è ammessa solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma; in caso di sconti o abbuoni occorre un accordo tra le parti e la prova della corrispondenza tra operazione originaria e variazione sopravvenuta. Il comma 3 pone inoltre un limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile in alcune ipotesi.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale disposizione che consente al cedente/prestatore di detrarre l’imposta corrispondente alla variazione.
art. 23 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sulla registrazione della fattura, presupposto del meccanismo di variazione.
art. 24 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sulla registrazione delle operazioni ai fini IVA.
art. 25 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma di registrazione della variazione IVA.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla rettifica di inesattezze della fatturazione entro il termine annuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per la dedotta violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, n. 4 c.p.c.
Norma processuale invocata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato tra le norme processuali tributaria asseritamente violate.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria, in rapporto alla censura di motivazione apparente.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma sul requisito della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione.
Massime di principio
- In materia di IVA, la nota di variazione in diminuzione presuppone la dimostrazione rigorosa dei fatti che legittimano la rettifica e della corrispondenza tra l’operazione originaria e quella successiva.
- Quando la variazione è collegata ad abbuoni o sconti, il contribuente deve provare l’esistenza dell’accordo che giustifica la riduzione del corrispettivo e indicarne la causa concreta nelle note di accredito.
- La legittimità della nota di credito non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve verificare se e quando si siano verificati i fatti costitutivi della variazione e se essi rientrino nelle ipotesi tipizzate dall’art. 26 d.P.R. n. 633/1972.
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando si risolve in enunciazioni assertive, senza accertare i presupposti di fatto e di diritto decisivi per l’applicazione della norma fiscale.
- Nel meccanismo delle variazioni IVA, la rettifica della posizione del cedente/prestatore e quella del cessionario/committente sono speculari e servono a evitare effetti di duplicazione o incoerenza dell’imposta, ma solo se il presupposto della variazione è effettivamente provato.
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