Sentenza del 29/06/2015 n. 5982 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Termine ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Mancato rispetto - Imminente scadenza termine decadenziale per l'azione accertativa - Particolare urgenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica anticipata dell’avviso è stata ritenuta legittima, poiché l’imminente scadenza del termine decadenziale per l’accertamento costituisce una specifica ragione di particolare urgenza e consente all’Ufficio di non rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della notifica di un avviso di accertamento effettuata prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, senza attendere il decorso del termine successivo alla consegna del processo verbale di constatazione. In via generale, tale notifica anticipata è illegittima, salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza. Nel caso considerato, l’urgenza è stata individuata nell’imminente scadenza del termine decadenziale entro il quale l’Ufficio doveva esercitare il potere di accertamento.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La notifica dell'avviso di accertamento, prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, ne determina l'illegittimità salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Il termine dilatorio di sessanta giorni opera come regola generale a tutela del contribuente. La sua violazione non comporta tuttavia l’illegittimità dell’avviso quando l’Amministrazione dimostri una concreta e specifica situazione di urgenza.
Termine decadenziale per l’esercizio dell’azione accertativa
La scadenza del termine di decadenza per l'accertamento integra il requisito dell'urgenza.
L’imminente scadenza del termine entro cui l’Ufficio deve notificare l’accertamento costituisce, di per sé, una ragione idonea a giustificare la notifica prima del decorso dei sessanta giorni, evitando la perdita del potere impositivo.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni è normalmente illegittima, ma può essere valida se l’Amministrazione dimostra specifiche ragioni di urgenza.
- L’imminente scadenza del termine decadenziale per notificare l’accertamento può integrare una ragione concreta e sufficiente di urgenza.
- L’urgenza deve essere effettiva e collegata alla necessità di evitare la decadenza dal potere di accertamento; non è sufficiente un richiamo generico a esigenze organizzative o interne.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia il rispetto del termine di sessanta giorni sia la motivazione dell’avviso in ordine alle ragioni che hanno giustificato la notifica anticipata.
- Quando la notifica anticipata è resa necessaria dall’imminente scadenza del termine decadenziale, la contestazione del contribuente può essere respinta e l’avviso può rimanere valido.
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