Sentenza del 29/06/2015 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Omessa notifica del verbale di constatazione - notifica dell'atto di accertamento - assenza di accessi, ispezioni e verifiche - violazione del contraddittorio - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto di accertamento, sostenendo che fosse stato notificato senza attendere il termine di sessanta giorni previsto dopo la conclusione delle operazioni di verifica e la notifica del processo verbale di constatazione. Ha inoltre lamentato la violazione del principio del contraddittorio e dei doveri di collaborazione e buona fede, nonché l’omessa notifica del verbale di constatazione. La censura si fondava sull’asserita applicabilità delle garanzie previste per le verifiche fiscali, nonostante l’attività istruttoria non fosse consistita in accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La notifica dell’atto impositivo prima del decorso di sessanta giorni non ha violato il contraddittorio né i principi di collaborazione e buona fede, poiché non si erano svolti accessi, ispezioni o verifiche nell’ambito dell’attività istruttoria. Inoltre, l’Amministrazione aveva tempestivamente redatto verbali giornalieri relativi al riscontro dei questionari inviati. In tale contesto, non era necessario attendere il termine dilatorio né procedere secondo le garanzie proprie delle verifiche fiscali svolte mediante accesso presso il contribuente.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il principio non impone in ogni caso all’Amministrazione di attendere sessanta giorni prima di notificare l’atto impositivo, soprattutto quando l’istruttoria non comprende accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.
Principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione finanziaria
Tali principi non risultano violati quando l’Amministrazione documenta tempestivamente l’attività istruttoria mediante verbali giornalieri di riscontro dei questionari e non svolge attività ispettive soggette alle specifiche garanzie del termine dilatorio.
Termine dilatorio di sessanta giorni successivo alla conclusione della verifica fiscale
Il termine opera in relazione alle attività di accesso, ispezione e verifica eseguite presso il contribuente; non si applica automaticamente alle attività istruttorie svolte tramite questionari o acquisizione documentale senza accesso.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni prima dell’emissione dell’accertamento non si applica automaticamente a ogni attività istruttoria dell’Amministrazione, ma è collegato alle verifiche fiscali caratterizzate da accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.
- La mancata notifica o redazione di un processo verbale di constatazione non determina necessariamente l’illegittimità dell’accertamento se non vi è stata un’attività ispettiva sul posto soggetta a verbalizzazione.
- L’invio di questionari e la richiesta di documenti possono costituire forme di istruttoria diverse dalla verifica mediante accesso; in tali casi, la documentazione tempestiva dei riscontri può essere sufficiente a escludere la violazione del contraddittorio.
- Per valutare la legittimità dell’atto occorre verificare concretamente la natura dell’attività svolta: accesso, ispezione o verifica presso il contribuente, oppure semplice istruttoria documentale o mediante questionario.
- La violazione del contraddittorio non può essere affermata in astratto: è necessario dimostrare quale specifica garanzia procedurale fosse applicabile e quale concreta lesione del diritto di difesa ne sia derivata.
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