Sentenza del 29/06/2015 n. 863 - Comm. Trib. Prov. Enna
Riscossione - Soggetti incaricati della riscossione - Invalidità degli atti gestionali emessi da soggetto illegittimamente incaricato del servizio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella deducendo: l'illegittimità della procedura di riscossione perché l'affidamento del servizio alla SERIT era stato disposto dalla Giunta comunale anziché dal Consiglio; l'assenza del presupposto normativo per applicare la TARSU nel 2011; carenza di istruttoria e motivazione nella determinazione della tariffa; violazione degli obblighi di motivazione e trasparenza della cartella, inclusa la mancata indicazione del responsabile del procedimento; e illegittimità dell'addizionale ex ECA.
La decisione
La Commissione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che l'eventuale illegittimità dell'atto di affidamento del servizio produca automaticamente l'invalidità degli atti di riscossione emessi dal gestore, poiché questi sono atti gestionali e non costituiscono una conseguenza immediata, diretta e necessaria dell'affidamento. Ha ritenuto legittima l'applicazione della TARSU nel 2011, in ragione delle proroghe del regime transitorio fino all'entrata in vigore della TARES. Ha considerato adeguatamente istruita e motivata la determinazione tariffaria comunale, fondata su dati ufficiali relativi al costo del servizio, e ha ritenuto sufficientemente motivata la cartella, che indicava tributo, anno, ente impositore, superficie, tariffa, addizionali, ruolo e responsabile del procedimento. Ha inoltre ritenuto dovute l'addizionale ECA e la MECA fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dal loro recepimento nel regolamento comunale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32, comma 2, lett. f, legge regionale 142/1990, recepita dall'art. 1, lett. e), legge regionale 48/1991
La violazione della competenza dell'organo comunale nell'affidamento del servizio, anche ove sussistente, non determina automaticamente l'invalidità degli atti gestionali successivamente emessi.
Art. 121, comma 1, Codice del processo amministrativo
"se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva"
Anche nelle ipotesi più gravi di illegittimità dell'affidamento, l'inefficacia del contratto e degli atti collegati non opera necessariamente in modo automatico e retroattivo, dovendo essere valutata giudizialmente.
D.Lgs. 507/1993
Ha istituito la TARSU quale tassa annuale comunale, applicata sulla base di tariffe e destinata alla copertura parziale del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Art. 49, D.Lgs. 22/1997
Ha previsto la sostituzione della TARSU con la TIA, ma la soppressione della TARSU è stata differita attraverso successive disposizioni transitorie.
Art. 1, comma 184, legge 296/2006, come modificato dall'art. 5 del D.L. 208/2008, convertito dalla legge 13/2009
"il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009"
Il regime transitorio ha consentito la prosecuzione dell'applicazione del prelievo già vigente, contribuendo a mantenere applicabile la TARSU fino all'introduzione della TARES.
Art. 238, D.Lgs. 152/2006
Ha introdotto la tariffa integrata ambientale, mantenendo nel periodo transitorio l'applicazione delle discipline regolamentari previgenti fino alla completa attuazione del nuovo sistema.
Art. 14, D.L. 201/2011
Ha istituito la TARES dal 1° gennaio 2013 e ha soppresso, dalla stessa data, i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, comprese le addizionali.
Art. 61, D.Lgs. 507/1993
Consente di determinare il costo del servizio sulla base dei dati ufficiali disponibili, purché idonei a sostenere la quantificazione della tariffa.
Art. 7, legge 212/2000
La cartella è sufficientemente motivata quando consente al contribuente di comprendere il tributo richiesto, l'anno, l'ente impositore, i parametri di calcolo e gli altri elementi essenziali della pretesa.
Art. 14, comma 46, D.L. 201/2011
"a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani..., compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza"
L'addizionale ECA e la MECA sono state ritenute applicabili fino al 31 dicembre 2012, anche senza una specifica previsione regolamentare comunale.
Massime di principio
- L'illegittimità dell'affidamento di un servizio pubblico non travolge automaticamente gli atti successivi: occorre verificare se esista un rapporto di consequenzialità immediato, diretto e necessario, senza ulteriori valutazioni o interventi.
- Gli atti gestionali del concessionario della riscossione conservano, in linea generale, la propria efficacia anche se viene contestata la delibera comunale di affidamento, salvo una specifica pronuncia che ne dichiari l'invalidità o l'inefficacia.
- Per stabilire quale prelievo sui rifiuti sia dovuto occorre considerare la disciplina transitoria vigente nell'anno d'imposta: la sostituzione legislativa di una tassa con una tariffa non comporta necessariamente l'immediata cessazione del precedente tributo.
- Una cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando contiene gli elementi concreti necessari a ricostruire la pretesa, quali tributo, annualità, ente creditore, superficie, tariffa, maggiorazioni e responsabile del procedimento.
- Le addizionali previste direttamente dalla legge possono essere riscosse anche in assenza di un'apposita previsione regolamentare comunale, fino alla data in cui la legge ne dispone la soppressione.
- La contestazione della tariffa per difetto di istruttoria tende a essere respinta quando l'ente dimostra di essersi basato su dati ufficiali e disponibili relativi al costo effettivo del servizio.
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