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Sentenza

Sentenza del 29/06/2015 n. 1181 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Compensi in natura - Sconto tariffario a ex dipendenti in pensione concesso dall'Enel - Tassabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata. Gli sconti tariffari costituiscono compensi in natura aventi natura remuneratoria e concorrono alla formazione del reddito imponibile anche quando sono riconosciuti a ex dipendenti pensionati. È stata valorizzata la continuità tra il rapporto di lavoro e il trattamento pensionistico, poiché le pensioni sono equiparate ai redditi di lavoro dipendente ai fini fiscali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti sostenevano che lo sconto tariffario concesso da Enel agli ex dipendenti pensionati non fosse tassabile, poiché il rapporto di lavoro era cessato e il beneficio era riconosciuto nell'ambito del trattamento di quiescenza. La questione riguardava quindi la qualificazione dello sconto come compenso in natura riconducibile al precedente rapporto di lavoro e la sua inclusione nel reddito imponibile ai fini IRPEF.

Norme richiamate

  • Art. 49, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Equipara a tutti gli effetti le pensioni ai redditi da lavoro dipendente.

    La norma consente di considerare fiscalmente rilevanti, anche per i pensionati, i benefici aventi origine e natura remuneratoria collegati al precedente rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • Un beneficio concesso dal datore di lavoro, anche sotto forma di sconto o altra utilità non monetaria, può costituire reddito imponibile se ha natura remuneratoria.
  • La cessazione del rapporto di lavoro non esclude automaticamente la tassazione dei benefici riconosciuti agli ex dipendenti, quando tali benefici sono collegati al precedente rapporto e al trattamento pensionistico.
  • Ai fini IRPEF, le pensioni sono trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente; pertanto, i vantaggi economici connessi alla posizione pensionistica possono concorrere al reddito imponibile.
  • Per valutare la tassabilità di uno sconto o beneficio occorre verificare la sua origine, la funzione remuneratoria e il collegamento con il rapporto di lavoro, non soltanto la forma o il momento in cui viene attribuito.

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