Sentenza del 29/06/2015 n. 1181 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Compensi in natura - Sconto tariffario a ex dipendenti in pensione concesso dall'Enel - Tassabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta fondata. Gli sconti tariffari costituiscono compensi in natura aventi natura remuneratoria e concorrono alla formazione del reddito imponibile anche quando sono riconosciuti a ex dipendenti pensionati. È stata valorizzata la continuità tra il rapporto di lavoro e il trattamento pensionistico, poiché le pensioni sono equiparate ai redditi di lavoro dipendente ai fini fiscali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che lo sconto tariffario concesso da Enel agli ex dipendenti pensionati non fosse tassabile, poiché il rapporto di lavoro era cessato e il beneficio era riconosciuto nell'ambito del trattamento di quiescenza. La questione riguardava quindi la qualificazione dello sconto come compenso in natura riconducibile al precedente rapporto di lavoro e la sua inclusione nel reddito imponibile ai fini IRPEF.
Norme richiamate
Art. 49, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Equipara a tutti gli effetti le pensioni ai redditi da lavoro dipendente.
La norma consente di considerare fiscalmente rilevanti, anche per i pensionati, i benefici aventi origine e natura remuneratoria collegati al precedente rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Un beneficio concesso dal datore di lavoro, anche sotto forma di sconto o altra utilità non monetaria, può costituire reddito imponibile se ha natura remuneratoria.
- La cessazione del rapporto di lavoro non esclude automaticamente la tassazione dei benefici riconosciuti agli ex dipendenti, quando tali benefici sono collegati al precedente rapporto e al trattamento pensionistico.
- Ai fini IRPEF, le pensioni sono trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente; pertanto, i vantaggi economici connessi alla posizione pensionistica possono concorrere al reddito imponibile.
- Per valutare la tassabilità di uno sconto o beneficio occorre verificare la sua origine, la funzione remuneratoria e il collegamento con il rapporto di lavoro, non soltanto la forma o il momento in cui viene attribuito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 giu 2015Sentenza del 29/06/2015 n. 494 - Comm. Trib. Prov. Parma
- Sentenza · 29 giu 2015Sentenza del 29/06/2015 n. 511 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 29 giu 2015Sentenza del 29/06/2015 n. 863 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 29 giu 2015Sentenza del 29/06/2015 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 giu 2015Sentenza del 29/06/2015 n. 1492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 29 giu 2015Sentenza del 29/06/2015 n. 1497 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →