Sentenza del 29/06/2015 n. 494 - Comm. Trib. Prov. Parma
Cartella di pagamento - intimazione di pagamento - è tale - impugnabilità - solo per vizi propri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento derivante da un avviso di accertamento divenuto definitivo, prospettando questioni relative alla fondatezza o alla legittimità dell’accertamento originario, anziché specifici vizi propri della cartella.
La decisione
La cartella è stata qualificata come mera intimazione di pagamento conseguente a un accertamento ormai definitivo e non come nuovo atto impositivo. Pertanto, essa può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, quali eventuali difetti di notifica, motivazione, calcolo o altri errori attinenti alla cartella stessa. Non possono invece essere nuovamente dedotte contestazioni riguardanti il merito o la legittimità dell’accertamento originario, ormai definitivo.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
La disposizione delimita l’oggetto dell’impugnazione tributaria e consente di contestare l’atto notificato per i vizi che gli sono propri. Quando la cartella segue un accertamento definitivo, non può essere utilizzata per riaprire il contenzioso sull’accertamento.
Cass. civ., n. 17937/2004
La cartella conseguente a un atto impositivo definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto di riscossione impugnabile soltanto per vizi propri.
Cass. civ., n. 21082/2011
È esclusa la possibilità di contestare, mediante l’impugnazione della cartella, questioni relative all’accertamento ormai definitivo; restano deducibili soltanto i vizi propri della cartella.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento deriva da un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato nei termini, l’accertamento diventa definitivo e non può essere contestato nuovamente impugnando la cartella.
- La cartella può essere contestata se presenta vizi autonomi, come omessa o irregolare notificazione, carenza di motivazione, errori nell’importo richiesto, mancata indicazione degli elementi essenziali o prescrizione del credito.
- Le contestazioni sul merito dell’imposta, sulla fondatezza dell’accertamento o sulla sua motivazione devono essere proposte contro l’avviso di accertamento, entro i termini previsti, e non contro il successivo atto di riscossione.
- Prima di impugnare una cartella occorre distinguere tra vizi dell’atto originario e vizi dell’atto di riscossione: solo i secondi sono normalmente deducibili quando l’accertamento è ormai definitivo.
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