Sentenza del 29/06/2015 n. 511 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMPOSTA DI REGISTRO - Scritture private - Questionario redditometro - Risposte - Esibizione scritture private - Registrazione in caso d'uso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del contribuente. Ha escluso che la mera esibizione delle scritture private in risposta al questionario potesse essere equiparata a un deposito documentale di natura amministrativa idoneo a integrare la registrazione in caso d'uso. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è stato ritenuto illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro ritenendo che l'esibizione, da parte del contribuente, di due scritture private comprovanti un rilevante prestito ricevuto dal padre costituisse un caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del Testo unico dell'imposta di registro. Il contribuente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che i documenti erano stati prodotti esclusivamente per rispondere a un questionario nell'ambito di un accertamento redditometrico e non erano stati depositati volontariamente per ottenere un provvedimento o per instaurare un procedimento amministrativo fondato sul loro contenuto.
Norme richiamate
Art. 6 del Testo unico dell'imposta di registro
Registrazione in caso d'uso
La registrazione in caso d'uso non deriva dalla semplice esibizione di una scrittura privata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito di un'attività istruttoria. Occorre un uso qualificato del documento, riconducibile a un deposito amministrativo volontario e funzionale all'emanazione di un provvedimento o all'avvio di un procedimento fondato sul documento.
Massime di principio
- La produzione di documenti in risposta a una richiesta istruttoria o a un questionario dell'Amministrazione finanziaria, quando necessaria per fornire chiarimenti o giustificazioni, non equivale automaticamente a un deposito amministrativo rilevante ai fini della registrazione in caso d'uso.
- La mera esibizione di una scrittura privata non comporta di per sé l'obbligo di registrazione: è necessario verificare lo scopo, il contesto e la funzione concreta dell'utilizzo del documento.
- Quando il documento è presentato soltanto come elemento probatorio o giustificativo nell'ambito di un controllo fiscale, senza richiesta di un provvedimento basato su di esso, non dovrebbe configurarsi il presupposto della registrazione in caso d'uso.
- L'Amministrazione finanziaria non può qualificare automaticamente ogni documento allegato a una risposta come deposito amministrativo; deve dimostrare che l'esibizione abbia avuto una funzione procedimentale autonoma e qualificata.
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