Sentenza del 29/06/2015 n. 1492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Notificazioni -Avviso di accertamento - Destinatario assente - Formalità - Mancanza - Nullità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata considerata nulla perché non risultavano rispettate, o adeguatamente documentate, tutte le formalità integrative richieste in caso di temporanea assenza del destinatario. La mancanza della menzione delle formalità sull’avviso di ricevimento impedisce di ritenere validamente perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per l’assenza del destinatario e per l’omissione delle formalità previste dalla legge. Quando il notificatore non riesce a consegnare l’atto, deve depositarlo presso l’ufficio postale, affiggere alla porta dell’abitazione del destinatario l’avviso di avvenuto deposito e inviare al destinatario una comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, l’avviso di ricevimento deve riportare la menzione di tutte le formalità eseguite.
Norme richiamate
Normativa sulla notificazione degli atti a mezzo posta e sul deposito presso l’ufficio postale
In caso di mancata consegna per assenza temporanea del destinatario, la validità della notificazione richiede il deposito dell’atto, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e l’invio della comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Disciplina dell’avviso di ricevimento
L’avviso di ricevimento deve indicare tutte le formalità compiute dal notificatore. L’omessa menzione determina la nullità della notificazione, poiché non consente di verificare il rispetto della procedura prevista.
Massime di principio
- Quando un atto tributario non viene consegnato per assenza del destinatario, non è sufficiente il semplice deposito presso l’ufficio postale: devono essere eseguite e documentate tutte le formalità integrative previste.
- L’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e l’invio della raccomandata informativa costituiscono passaggi distinti e cumulativi, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
- La documentazione della notificazione è essenziale: l’avviso di ricevimento deve descrivere le formalità eseguite, altrimenti la notifica può essere dichiarata nulla.
- In caso di contestazione, occorre verificare non solo la data di spedizione o di deposito, ma anche il contenuto dell’avviso di ricevimento e la prova dell’avvenuta affissione e della comunicazione informativa.
- La nullità della notificazione può compromettere la validità o l’efficacia dell’atto tributario, soprattutto quando l’amministrazione non dimostri il corretto perfezionamento della procedura.
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