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Ordinanza

Ordinanza del 11/03/2015 n. 4818 - Corte di Cassazione

Accertamento ricorsi - Impugnazione cartella di riscossione non per vizi propri - possibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la cartella di pagamento è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per contestazioni relative al merito dell’accertamento fiscale, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva soltanto tramite la cartella. Non sussiste continenza né necessità di riunire il giudizio sulla cartella con quello sull’avviso di accertamento. È stata cassata la sentenza della CTR di Napoli ed è stato rigettato il ricorso introduttivo della contribuente; le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a suo carico per complessivi Euro 1.600,00 oltre accessori.

Impugnazione della cartella di pagamento per vizi dell’accertamento fiscale: esclusione, salvo che la cartella abbia contenuto sostanziale di accertamento

Impugnazione della cartella di pagamento relativa all’ICI 2002

La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa nei confronti di C.G. per l’ICI relativa all’anno 2002. La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso del Comune di Marcianise contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva annullato la cartella ritenendo insussistente la soggettività passiva della contribuente in relazione a un terreno occupato e successivamente ceduto alla società Interporto Sud Europa S.p.A.

Svolgimento del processo

La CTR di Napoli, con sentenza n. 33/34/2013, depositata il 4 marzo 2013, aveva accolto l’appello della contribuente. Il giudice regionale aveva rilevato che, dal 25 luglio 2002, il terreno risultava nel possesso della società Interporto Sud Europa S.p.A., che aveva realizzato l’interporto, con conseguente spossessamento della contribuente e assenza di redditi prodotti dal cespite. Aveva inoltre richiamato l’obbligo di trascrizione dell’atto di cessione volontaria previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 20.

Il Comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La contribuente ha resistito con controricorso e ha chiesto anche la riunione del giudizio con quello relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento dal quale era derivata la cartella.

Motivi del ricorso del Comune

Il primo motivo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3. Secondo il Comune, la CTR aveva esaminato contestazioni riguardanti il merito della pretesa fiscale, già oggetto del separato giudizio relativo all’avviso di accertamento, mentre la cartella avrebbe potuto essere contestata soltanto per vizi propri.

Con il secondo motivo il Comune denunciava la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3 e 10, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 20, comma 10, e degli artt. 2643 e 2644 c.c. Il Comune sosteneva che l’atto di cessione, stipulato il 25 luglio 2002 ma trascritto soltanto il 25 luglio 2006, non consentisse di escludere la soggettività passiva della contribuente nei confronti dell’amministrazione fino alla trascrizione. In ogni caso, la contribuente avrebbe dovuto essere considerata soggetto passivo almeno per il periodo dell’anno 2002 anteriore alla cessione. Il Comune contestava inoltre la valutazione della CTR circa l’assenza di elementi per determinare il valore venale del terreno, sostenendo che tale valore era stato definito tramite una perizia estimativa allegata all’atto impositivo.

Il terzo motivo riguardava la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 2. Il quarto motivo denunciava l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, per non avere esaminato adeguatamente il fatto che l’alienazione dei terreni era avvenuta il 25 luglio 2002 e che il presupposto impositivo poteva comunque sussistere per il periodo precedente alla cessione.

Difese della contribuente

La contribuente sosteneva che l’annullamento dell’avviso di accertamento, disposto nell’altro procedimento, avrebbe travolto anche la cartella. Riteneva pertanto necessario trattare congiuntamente i due giudizi.

Nel merito, contestava la rilevanza della trascrizione dell’atto ai fini ICI, sosteneva che il tributo fosse stato calcolato erroneamente sul valore venale del terreno anziché su quello risultante dall’atto di cessione volontaria e affermava di essere stata privata del possesso del bene già nel 2002, a seguito dell’occupazione da parte dell’ente espropriante. Contestava inoltre la legittimità della perizia estimativa comunale e la determinazione dell’ICI nell’anno dell’espropriazione.

Principio sulla contestazione della cartella di pagamento

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del Comune. Richiamando il proprio orientamento consolidato, ha affermato che la cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi riferibili all’accertamento fiscale presupposto. Le contestazioni del contribuente devono riguardare esclusivamente i vizi propri della cartella.

L’unica eccezione ricorre quando la cartella abbia contenuto sostanziale di accertamento e il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione della cartella stessa. La Corte ha richiamato, in proposito, Cass. n. 16641 del 29 luglio 2011 e Cass. n. 1263 del 22 gennaio 2014.

Nel caso esaminato, la CTR aveva invece accolto doglianze attinenti alla titolarità e al possesso del terreno, al valore del cespite e alla debenza dell’ICI, cioè questioni riferibili al merito dell’accertamento e non a vizi propri della cartella.

Rapporti tra giudizio sull’accertamento e giudizio sulla cartella

La Corte ha escluso che l’eventuale esito favorevole del separato giudizio contro l’avviso di accertamento potesse giustificare, di per sé, l’accoglimento dell’impugnazione della cartella o la riunione dei procedimenti.

Nel processo tributario non è configurabile un rapporto di continenza, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., tra la causa avente a oggetto l’impugnazione della cartella e quella relativa all’avviso di accertamento. I due giudizi hanno infatti oggetti differenti:

  • l’avviso di accertamento può essere contestato per i vizi e gli errori relativi alla pretesa tributaria;
  • la cartella può essere impugnata soltanto per i propri vizi formali o procedurali, salvo l’ipotesi eccezionale in cui contenga sostanzialmente un accertamento non precedentemente conosciuto;
  • tra le due cause vi è diversità di causa petendi e di thema decidendum;
  • manca anche l’identità, totale o parziale, dei fatti costitutivi oggetto di accertamento.

La relazione tra l’efficacia esecutiva della cartella e la permanenza dell’avviso di accertamento non modifica l’autonomia dei due giudizi. Un eventuale esito favorevole del giudizio sull’accertamento può determinare, secondo la Corte, il diritto del contribuente al rimborso di quanto eventualmente versato, ma non comporta la riunione automatica delle cause né consente di trasferire nella causa sulla cartella contestazioni proprie dell’avviso.

La Corte ha richiamato Cass. n. 17726 del 30 luglio 2009 e Cass. n. 17937/2004, quest’ultima con riferimento all’accertamento non ancora definitivo e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

Decisione della Corte di cassazione

Poiché il primo motivo è stato accolto, gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

La decisione è stata adottata il 5 febbraio 2015 dalla Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione e depositata in cancelleria l’11 marzo 2015.

Spese processuali

Le spese del giudizio di merito sono state compensate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente e liquidate in favore del Comune di Marcianise nei seguenti importi:

  • Euro 1.500,00 per compensi;
  • Euro 100,00 per esborsi;
  • oltre accessori di legge.

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