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Ordinanza

Ordinanza del 11/02/2015 n. 2719 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato per manifesta infondatezza il ricorso proposto da A.F. contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo la nomina assembleare dell’amministratore e lo aveva condannato alle spese. La Corte ha ritenuto applicabile l’art. 91 c.p.c. anche al procedimento camerale e ha confermato l’inammissibilità delle contestazioni sulla validità o natura fraudolenta della nomina, da far valere mediante impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. È stata inoltre dichiarata dovuta la maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Rigetto del ricorso contro la condanna alle spese nel procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore condominiale

Rigetto del ricorso sulla nomina dell’amministratore condominiale

La Corte di cassazione ha esaminato, in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c., il ricorso proposto da A.F. contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano relativa al procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio. Il ricorso è stato rigettato perché manifestamente infondato. Non sono state liquidate spese per il giudizio di cassazione, poiché il condominio intimato non si è costituito.

Vicenda processuale

A.F., condomino, aveva presentato ricorso al Tribunale di Milano chiedendo la nomina di un amministratore delle parti comuni del condominio. Con ordinanza del 15 gennaio 2013, il Tribunale aveva rigettato l’istanza, rilevando che il ricorrente non aveva né dedotto né provato l’impossibilità di formare una maggioranza condominiale idonea a procedere alla nomina dell’amministratore.

L’ordinanza era stata reclamata davanti alla Corte d’Appello di Milano. Nel corso del reclamo, il condominio aveva documentato che l’assemblea, convocata da alcuni condomini ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.p.c., aveva nominato l’amministratore in data 22 marzo 2013.

Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte d’Appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministratore era stato regolarmente nominato dall’assemblea. Aveva tuttavia condannato il reclamante al pagamento delle spese, valorizzando sia la possibilità concreta di procedere alla nomina senza intervento giudiziario, sia la soccombenza virtuale del ricorrente. Secondo la Corte d’Appello, la successiva nomina assembleare aveva confermato la fondatezza della motivazione del Tribunale, basata sulla mancata prova dell’impossibilità di procedere alla nomina in sede condominiale.

Motivi del ricorso per cassazione

Il ricorso era articolato in due motivi.

Con il primo motivo A.F. denunciava la violazione dell’art. 1129 c.c., degli artt. 91, 112 e 737 c.p.c., nonché degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., contestando in particolare la condanna alle spese del procedimento camerale d’appello. Il ricorrente sosteneva:

  • che, al momento della proposizione del ricorso, il condominio era privo di amministratore da cinque mesi;
  • che egli aveva agito legittimamente, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza virtuale;
  • che l’art. 91 c.p.c. non sarebbe stato applicabile a un procedimento non contenzioso e privo di contrapposizione di interessi;
  • che sarebbe stata dimostrata l’inerzia della maggioranza dei condomini;
  • che non avrebbe persistito nel reclamo, essendosi limitato a contestare l’effettività della nomina assembleare.

Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1322, 1344, 1418 e 1421 c.c., in relazione agli artt. 1105 e 1129 c.c. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse esaminato le deduzioni secondo cui la nomina dell’amministratore costituiva un atto in frode alla legge, strumentale a finalità illecite e meramente fittizio. A sostegno richiamava dichiarazioni dell’amministratore G., il comportamento di alcuni condomini e presunte inadempienze dell’amministratore.

Valutazione del primo motivo e applicazione dell’art. 91 c.p.c.

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni.

L’art. 1129 c.c. non risultava violato, poiché la nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea aveva fatto venir meno il presupposto stesso per l’applicazione della procedura di nomina giudiziale. Anche l’art. 737 c.p.c. non era stato violato, trattandosi della norma che disciplina la forma della domanda e del provvedimento nei procedimenti camerali.

Quanto all’art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte ha precisato che esso riguarda la motivazione della sentenza, mentre il reclamo era stato correttamente deciso con decreto, adeguatamente motivato anche in relazione alla condanna alle spese. È stata inoltre rilevata l’erroneità del richiamo all’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, poiché tale disposizione si compone di un unico comma e, comunque, contiene soltanto un rinvio alle norme del procedimento davanti al Tribunale.

La Corte ha quindi esaminato la condanna alle spese, individuandola nell’unico capo del provvedimento impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Ha affermato che l’art. 91 c.p.c., pur riferendosi letteralmente alla sentenza, si applica a qualsiasi provvedimento che definisca il procedimento risolvendo contrapposte pretese, indipendentemente dalla natura contenziosa o non contenziosa e dal rito seguito.

Secondo la giurisprudenza richiamata, l’art. 91 c.p.c. è applicabile anche ai provvedimenti camerali e può operare quando il procedimento si conclude con un’ordinanza o con un decreto, purché tali provvedimenti definiscano la controversia o il procedimento davanti al giudice che li emette. Sono state citate Cass. 26 giugno 2006, n. 14742; Cass. 18 luglio 2008, n. 19979; Cass. 12 aprile 2001, n. 5469.

La contrapposizione di interessi è stata ravvisata nella diversa posizione delle parti: da un lato, il condomino che chiedeva al giudice la nomina dell’amministratore; dall’altro, il condominio, che aveva proceduto alla nomina assembleare e non intendeva ottenere la nomina giudiziale di un diverso amministratore.

La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la condanna alle spese, quale conseguenza accessoria della decisione, può essere pronunciata d’ufficio anche in mancanza di un’espressa richiesta della parte vittoriosa, salvo che quest’ultima abbia manifestato una volontà contraria. Tale principio è stato riferito a Cass., Sezioni Unite, 10 ottobre 1997, n. 9859.

La condanna alle spese è possibile anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere. In tale ipotesi, il giudice deve valutare il fondamento della domanda ai fini della soccombenza virtuale, secondo il principio richiamato da Cass. 29 settembre 2006, n. 21244.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva fondato la soccombenza non soltanto sulla possibilità della nomina assembleare, ma anche sulla persistente coltivazione del reclamo da parte del ricorrente dopo l’avvenuta nomina. Tale autonoma ratio decidendi era sufficiente a escludere la violazione dell’art. 91 c.p.c.

Inammissibilità delle contestazioni sulla nomina assembleare

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha affermato che la nomina dell’amministratore effettuata dall’assemblea non può essere contestata nell’ambito del procedimento promosso ai sensi dell’art. 1129 c.c. La validità della deliberazione deve essere fatta valere mediante impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c., nel testo vigente ratione temporis.

Non è inoltre possibile sospendere o rendere inefficace la deliberazione assembleare di nomina attraverso la richiesta, formulata nel procedimento ex art. 1129 c.c., di nomina di un diverso amministratore da parte dell’autorità giudiziaria. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva correttamente omesso di esaminare le censure relative alla presunta frode alla legge, al carattere fittizio della nomina e alle condotte dell’amministratore.

La Corte ha aggiunto che la nomina assembleare dell’amministratore è un atto formale di per sé produttivo di effetti. Essa impone al soggetto nominato obblighi di corretta gestione e lo espone alle relative responsabilità, indipendentemente dalle contestazioni sulla reale finalità perseguita dai condomini.

La tutela del singolo condomino è assicurata dall’art. 1129 c.c. anche attraverso la possibilità di chiedere all’autorità giudiziaria la revoca dell’amministratore. Tale rimedio deve tuttavia fondarsi su fatti diversi da quelli posti a base della precedente richiesta di nomina giudiziale, fondata sull’omissione dell’assemblea.

Memoria e richiesta di rimessione in termini

Il ricorrente, con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., aveva chiesto di essere rimesso in termini per depositare documenti formatisi successivamente alla proposizione del ricorso. Aveva prodotto, tra gli altri:

  • la fonoregistrazione e la trascrizione delle dichiarazioni dell’amministratore G. rese durante l’assemblea di supercondominio del 17 giugno 2013;
  • la proposta del mediatore del 6 ottobre 2014 relativa a una controversia nella quale il condominio era rimasto assente e che non era stata accettata da G.;
  • il verbale dell’assemblea;
  • il verbale di chiusura della mediazione dell’organismo ICAF di Milano;
  • sentenze e provvedimenti giudiziari, compreso un decreto della Corte d’Appello di Milano del 24 settembre 2012 e la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 3 giugno 2014, n. 8618.

Con ulteriore istanza pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2014, il ricorrente aveva depositato quattro sentenze del Tribunale di Milano e lo storico della causa RG n. 25194/2011, assegnata al giudice L.A.

La Corte ha ritenuto che la memoria non apportasse elementi idonei a superare le conclusioni del relatore. Le nuove produzioni erano dirette a dimostrare che la deliberazione di nomina dell’amministratore fosse fraudolenta o fittizia, ma tali questioni erano comunque estranee al procedimento ex art. 1129 c.c. e avrebbero dovuto essere dedotte mediante l’impugnazione della deliberazione assembleare o attraverso gli specifici rimedi previsti per la revoca dell’amministratore.

Tutti i documenti prodotti sono stati pertanto giudicati irrilevanti, senza necessità di esaminarne il contenuto nel merito.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e rigettandolo.

Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché il condominio intimato non si era costituito.

Poiché il ricorso era stato proposto dopo l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

La decisione è stata assunta dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione nella camera di consiglio del 13 novembre 2014 e depositata in cancelleria l’11 febbraio 2015.

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