Ordinanza del 17/03/2015 n. 42 - Corte Costituzionale
Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata, tardiva o non veritiera registrazione - Sostituzione- sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilita dalle parti. Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 3, comma 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale, con ordinanza del 25 febbraio 2015, ha restituito gli atti al Tribunale di Tivoli affinché verifichi se la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011 sia ancora rilevante nel giudizio, considerato che la Corte aveva già dichiarato illegittimi i commi 8 e 9 con la sentenza n. 50/2014 e che il d.l. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, ha fatto salvi fino al 31 dicembre 2015 gli effetti e i rapporti giuridici derivanti dai contratti registrati in base a tali disposizioni.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione di costituzionalità sull’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, alla luce della sentenza n. 50/2014 e della disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 47/2014.
Restituzione degli atti sulla disciplina sanzionatoria dei contratti di locazione non registrati
L’ordinanza riguarda la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. La norma prevedeva, in caso di mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione abitativa, la sostituzione della disciplina negoziale con una disciplina legale relativa alla durata del rapporto e alla determinazione del canone.
La Corte costituzionale non ha deciso nuovamente nel merito della questione, ma ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Tivoli, Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto, affinché il giudice rimettente rivaluti l’attualità e la rilevanza delle censure alla luce della normativa e della giurisprudenza sopravvenute.
Giudizio principale e contenuto della controversia
Il giudizio costituzionale era stato promosso dal Tribunale di Tivoli con ordinanza del 18 ottobre 2013, emessa nel procedimento tra A.M. e P.A. e iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2014.
Nel procedimento principale era stata intimata un’azione di sfratto per morosità. L’intimato si era opposto sostenendo, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la nullità del contratto di locazione non registrato. Aveva inoltre chiesto che, in applicazione dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, il rapporto fosse considerato decorrente dalla data di registrazione e che il canone fosse determinato in misura pari al triplo della rendita catastale.
Disposizione censurata e suoi effetti
L’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011 incideva direttamente sul contenuto sostanziale del rapporto contrattuale. In presenza di omessa o tardiva registrazione, la disposizione sostituiva imperativamente la volontà negoziale delle parti, stabilendo una diversa decorrenza del rapporto e un canone legale significativamente inferiore a quello eventualmente concordato.
La disciplina era quindi configurata come una conseguenza sanzionatoria collegata alla violazione degli obblighi di registrazione del contratto di locazione abitativa.
Parametri costituzionali invocati
Il giudice rimettente aveva sollevato la questione in riferimento agli articoli 3, 42, 70 e 76 della Costituzione.
- Articoli 70 e 76 Cost.: secondo il giudice, la norma delegata avrebbe introdotto una disciplina sostanziale del rapporto locatizio non riconducibile ai principi e criteri direttivi della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. La sostituzione autoritativa del canone convenzionale non avrebbe trovato fondamento nella delega legislativa.
- Finalità della delega e gettito tributario: il meccanismo sanzionatorio avrebbe potuto ridurre il gettito dell’imposta di registro e delle imposte sul reddito, arrecando un possibile pregiudizio agli stessi enti impositori, in contrasto con le finalità della delega.
- Art. 42 Cost.: la disciplina avrebbe imposto al proprietario, per un periodo indicato dal giudice in quattro o otto anni, di percepire un canone molto inferiore a quello di mercato, incidendo sul diritto di proprietà e sul godimento economico dell’immobile.
- Art. 3 Cost.: la normativa si applicava esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo e non ai contratti relativi a immobili destinati ad uso diverso, con una disparità di trattamento che il rimettente riteneva priva di adeguata giustificazione.
Richiamo allo Statuto dei diritti del contribuente
Il giudice rimettente aveva inoltre evidenziato un possibile contrasto con alcune disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
In particolare, erano stati richiamati:
- l’art. 10, comma 3, secondo cui le violazioni di disposizioni tributarie non possono essere causa di nullità del contratto;
- l’art. 6, comma 2, che impone all’amministrazione finanziaria di informare il contribuente dei fatti dai quali possano derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’applicazione di una sanzione.
Secondo il rimettente, tali disposizioni costituirebbero principi generali dell’ordinamento tributario e non potrebbero essere derogate da una legge speciale quale quella oggetto di censura.
Intervento della Corte costituzionale e disciplina sopravvenuta
Dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23/2011.
Successivamente, l’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, ha stabilito che fossero fatti salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23/2011.
La disposizione sopravvenuta aveva natura transitoria e mirava a regolare gli effetti dei rapporti sorti sulla base di norme già dichiarate costituzionalmente illegittime.
Motivo della restituzione degli atti
Secondo la Corte, la nuova disciplina rendeva necessario che il giudice rimettente verificasse nuovamente se la questione di costituzionalità conservasse un’attuale rilevanza nel giudizio principale.
Il giudice doveva quindi valutare se, e in quali termini, la disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 47/2014 incidesse sul rapporto oggetto del procedimento e sulla concreta definizione della controversia. La restituzione non costituisce una pronuncia di rigetto della questione, ma consente al giudice a quo di aggiornare la valutazione sulla rilevanza alla luce della sopravvenuta sentenza n. 50/2014 e della normativa transitoria.
Decisione
Richiamati l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Tivoli, Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio il 25 febbraio 2015, con relatore il giudice Paolo Grossi.
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