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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - della nota del 27.08.2025 del Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Mondragone (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 32 ore di frequenza settimanale.

Giustizia amministrativa202504273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, sentite le parti sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso, richiamando l'art. 84 c.p.a. La natura processuale della decisione ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico attestante l'assegnazione di 18 ore di sostegno, a fronte di 32 ore di frequenza settimanale, per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente, quale madre della minore riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992, ha impugnato la nota del dirigente scolastico relativa all'assegnazione di 18 ore di sostegno su 32 ore di frequenza settimanale, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio ha notificato alle altre parti processuali un atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche nell'udienza camerale.

  • art. 84 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 3 l. 104/1992

    Individua la condizione di handicap della minore, quale presupposto della controversia sull'assegnazione delle ore di sostegno.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi della minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale base per l'oscuramento dei dati personali nel caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti processuali, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esaminare il merito della domanda di annullamento.
  • Quando la causa è definita in rito per rinuncia al ricorso, la natura processuale della decisione può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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