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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17248/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La professionista aveva insinuato al passivo un credito per compensi relativi a un incarico di consulenza e assistenza stragiudiziale nella gestione della crisi della società poi fallita, chiedendone inizialmente la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo prededucibile solo la somma già corrisposta per l’attività direttamente collegata alla proposizione dell’istanza di autofallimento, ma non le ulteriori attività svolte, ritenute non funzionali a una procedura concorsuale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: omesso esame e nullità per mancata pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; mancata ammissione di prove testimoniali; violazione dell’art. 111 l.fall. quanto alla prededucibilità anche delle prestazioni svolte in funzione del fallimento; e violazione degli artt. 1322 e 2223 c.c. per non avere considerato il residuo compenso previsto dal contratto di consulenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati, in sostanza, sulla mancata pronuncia su una domanda subordinata di ammissione al passivo con privilegio proposta solo in sede di opposizione, domanda nuova e quindi inammissibile nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che è retto dal principio di immutabilità della domanda. Ha poi accolto il quarto motivo, affermando che il credito del professionista che assiste stragiudizialmente la società debitrice può essere prededucibile solo se le prestazioni sono teleologicamente coerenti con l’interesse della massa e direttamente funzionali alla pronta instaurazione della procedura concorsuale appropriata o alla conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale; nel caso concreto, però, le prestazioni dedotte non risultavano così funzionali, sicché era corretta la mancata ammissione delle prove testimoniali. Il terzo motivo è stato assorbito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio del decreto impugnato, che aveva delimitato l’oggetto del giudizio al solo credito per attività stragiudiziale di gestione della crisi, escludendo il compenso relativo alla presentazione dell’istanza di autofallimento perché non oggetto di insinuazione. Nonostante l’accoglimento del quarto motivo, la Corte ha infine rigettato il ricorso nel suo complesso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    La prededuzione spetta solo ai crediti del professionista sorti in funzione di una procedura concorsuale, quando le prestazioni siano teleologicamente coerenti con l’interesse della massa e direttamente funzionali alla pronta instaurazione della procedura o alla conservazione del patrimonio aziendale, in un giudizio ex ante.

  • art. 93, comma 1, l.fall.

    La domanda di insinuazione al passivo deve indicare anche le ragioni delle prelazioni; nel giudizio di opposizione non è consentito modificare la causa petendi introducendo una diversa connotazione del credito.

  • art. 98 l.fall.

    Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e non consente l’introduzione di domande nuove o modificazioni sostanziali di quelle già formulate in sede di insinuazione.

  • art. 14 l.fall.

    Richiamato come parametro per le prestazioni direttamente funzionali alla presentazione della domanda di fallimento e alla predisposizione dei documenti necessari.

  • art. 15, comma 8, l.fall.

    Richiamato in relazione alle attività stragiudiziali finalizzate alla conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale e alla sua più rapida liquidazione.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la collocazione privilegiata del credito professionale, ma la relativa domanda è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile se proposta per la prima volta in opposizione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un vizio di omessa pronuncia; la Corte ha però escluso il vizio perché riferito a una domanda inammissibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 n. 4 c.p.c. ai fini del vizio motivazionale/di struttura della decisione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Base dei motivi relativi all’omesso esame di fatti decisivi e alla mancata ammissione delle prove testimoniali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Base del motivo di violazione di norme sostanziali invocate contro la qualificazione del credito e del contratto.

  • art. 1322, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza del contenuto negoziale del contratto di consulenza professionale.

  • art. 2223, commi 1 e 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre il diritto al compenso pattuito per le prestazioni professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali della domanda di insinuazione: il giudizio è impugnatorio e resta vincolato al contenuto della domanda originaria.
  • La domanda di riconoscimento della prededuzione, se non tempestivamente dedotta in sede di insinuazione con l’indicazione delle ragioni di prelazione, non può essere proposta per la prima volta in opposizione allo stato passivo.
  • L’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra vizio denunciabile in cassazione, perché il giudice non è tenuto a decidere nel merito su una domanda che non può essere esaminata.
  • La prededuzione del credito del professionista che assiste stragiudizialmente l’impresa prima del fallimento richiede un giudizio ex ante di funzionalità teleologica delle prestazioni rispetto all’interesse della massa, alla pronta instaurazione della procedura concorsuale o alla conservazione del patrimonio aziendale.
  • Non ogni attività svolta nella gestione della crisi è prededucibile: occorre che le prestazioni siano direttamente strumentali all’accesso o alla preparazione della procedura concorsuale o alla tutela del patrimonio in vista della sua acquisizione e liquidazione da parte degli organi concorsuali.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; la mancata censura della statuizione decisiva che delimita l’oggetto del giudizio determina l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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