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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Decadenza e prescrizione - Accertamento e cartella - Successivi atti esattivi e cautelari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la decadenza opera per l'adozione o notificazione degli atti impositivi e delle cartelle entro i termini specificamente previsti dalla legge, mentre, una volta validamente formato il titolo, gli atti esattivi o cautelari successivi sono regolati dalla prescrizione ordinaria. Il testo non indica le parti, il dispositivo concreto o l'esito processuale specifico della controversia.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la distinzione tra i termini di decadenza applicabili agli atti impositivi e quelli di prescrizione applicabili agli atti successivi della riscossione. In particolare, gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere notificati entro i termini decadenziali stabiliti dalla normativa tributaria di riferimento; invece, gli atti esecutivi o cautelari successivi, come quelli diretti alla riscossione coattiva o alla conservazione della garanzia patrimoniale, sono soggetti al termine di prescrizione ordinaria.

Norme richiamate

  • Normativa tributaria di riferimento sui termini di decadenza

    Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono rispettare i termini decadenziali specificamente previsti per il tributo e per il tipo di atto.

  • Prescrizione ordinaria

    Gli atti esecutivi o cautelari successivi alla valida formazione e notificazione del titolo sono soggetti ai termini di prescrizione ordinaria, non ai termini di decadenza previsti per l'accertamento o la cartella.

  • Cassazione civile, sentenza n. 25790/2009

    La pronuncia è richiamata a sostegno della distinzione tra decadenza degli atti impositivi e prescrizione degli atti successivi di riscossione.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra la fase di accertamento e formazione del titolo, soggetta a decadenza, e la fase successiva di riscossione, soggetta a prescrizione.
  • La mancata notificazione dell'avviso di accertamento o della cartella entro il termine decadenziale può compromettere la validità della pretesa; invece, per gli atti esecutivi o cautelari successivi, va verificato il decorso della prescrizione.
  • Per valutare la tempestività di un atto bisogna ricostruire la sequenza delle notifiche, identificare la natura di ciascun atto e individuare il termine applicabile al relativo tributo e alla specifica fase procedimentale.
  • Gli atti successivi validamente notificati possono interrompere la prescrizione, ma non sostituiscono il rispetto dei termini decadenziali richiesti per la formazione e la notificazione degli atti impositivi o della cartella.

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