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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43631/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Riva ha chiesto la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sostenendo l'inconciliabilita' tra la sua sentenza di applicazione della pena con patteggiamento e la successiva sentenza irrevocabile di assoluzione per lo stesso fatto nei confronti del fratello Fabio Arturo Riva. Le tre contestazioni rilevanti riguardavano: 1) un presunto contratto di assistenza tecnica e servizi usato per drenare risorse dalla societa' Ilva a vantaggio della holding (circa 400-500 milioni); 2) l'omissione dolosa degli investimenti ambientali necessari, causa del dissesto; 3) l'operazione di scissione del gruppo come strumento per sottrarre risorse a Ilva. Il ricorso ha sostenuto che la sentenza assolutoria nei confronti del coimputato ha accertato fatti incompatibili con le conclusioni sulla condanna del ricorrente (ad es. la funzione produttiva e i benefici del contratto di assistenza, l'effettiva realizzazione di interventi ambientali accertati su un campione, e documenti societari che mostrano la programmazione della scissione in tempi non sospetti). La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente confrontato i fatti accertati nelle decisioni confliggenti e non abbia svolto la rivalutazione unitaria richiesta per le revisioni ex art. 630, nè dato la motivazione rafforzata necessaria quando persistono apparenti inconciliabilita' fattuali.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato accolto: la sentenza impugnata della Corte d'appello di Brescia e' stata annullata e la causa e' stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della stessa Corte di appello di Brescia. La Corte di cassazione ha inoltre delineato principi di diritto richiedendo che, in caso di domanda di revisione per inconciliabilita' tra giudicati, il giudice effettui una rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio e, se conferma la condanna nonostante fatti apparentemente inconciliabili, fornisca una motivazione rafforzata che giustifichi la persistenza della decisione.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Fondamento della richiesta di revisione per inconciliabilita' dei giudicati; la Corte ricorda che impone la rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna rispetto ai dati incontrovertibili della sentenza in conflitto

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella disciplina delle sentenze di patteggiamento; la Corte segnala che l'introduzione del riferimento alle sentenze di patteggiamento non limita la possibilita' di revisione per contrasto di giudicati

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), rispetto alla quale la Corte conferma la possibilita' di revisione per inconciliabilita' con accertamenti in giudizi separati

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alle modalita' di richiesta di applicazione della pena; la Corte osserva che la richiesta di applicazione non impedisce, in caso di successivo accertamento confliggente, la revisione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite formale alla trattazione delle censure in cassazione; la Corte ha valutato il ricorso nei limiti consentiti da questa disposizione

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla richiesta di discussione orale autorizzata; non incide sul merito ma sul procedimento di trattazione in Cassazione

  • art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall.

    Norma richiamata nella ricostruzione della prospettiva accusatoria circa l'eventuale dolo nella gestione societaria; la Corte ha richiesto esame dei fatti che possano dimostrare una volonta' fraudolenta correlata al dissesto

  • legge 12/06/2003, n. 134 (modifica art. 629)

    Riferimento storico-normativo: la Corte osserva che l'inserimento della sentenza di patteggiamento nella disciplina di art. 629 non esclude la revisione per contrasto di giudicati

Massime di principio

  • La revisione di una sentenza di patteggiamento e' ammissibile quando esiste un'inconciliabilita' effettiva tra i fatti accertati in quella sentenza e i fatti incontrovertibilmente accertati in una sentenza di proscioglimento emessa per altro imputato; non basta una diversa valutazione giuridica degli stessi fatti
  • Il giudice chiamato a valutare la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) deve procedere a una rivalutazione unitaria e congiunta del materiale probatorio originario e dell'accertamento confliggente, confrontando i dati fattuali incontrovertibili e motivando in modo rafforzato se intende comunque confermare la condanna
  • La mera discrepanza nelle valutazioni è insufficiente: occorre individuare elementi fattuali dichiarati incontrovertibili nella sentenza favorevole al ricorrente (es. verbali di cda, esiti di consulenze con riscontri materiali, accertamenti ispettivi) che siano incompatibili con la ricostruzione alla base della condanna
  • Le sentenze di patteggiamento non sono immuni da revisione: la loro natura 'debole' nel processo non esclude il rimedio riparatorio quando emergano giudicati inconciliabili
  • In fase di impugnazione o revisione, e' strategico indicare con precisione quali passaggi fattuali delle sentenze in conflitto siano inconciliabili e fornire i documenti o i passaggi giurisprudenziali che dimostrano l'incontrovertibilita' di tali fatti, cosi' da obbligare il giudice a una motivazione rafforzata

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