Sentenza del 24/07/2017 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES, IVA, IRAP - Mancati versamenti rateali concordati prima avvio procedura fallimentare - Non debenza sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le cartelle relative a maggiori IRES, IVA e IRAP, contestando la debenza delle somme e sostenendo che l'avvio della procedura concorsuale impedisse le azioni erariali e rendesse inesigibili le rateizzazioni concordate. In subordine, ha chiesto la non applicazione delle sanzioni per i mancati versamenti delle rate scadute dopo l'avvio della procedura, poiché l'inadempimento sarebbe dipeso dall'impossibilità di pagare derivante dalla procedura concorsuale. La società non aveva fatto ricorso alla transazione fiscale prevista dall'art. 182-ter della Legge Fallimentare.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. È stata confermata la debenza dei tributi, degli interessi e degli atti di riscossione: il fallimento e la procedura concorsuale non eliminano l'obbligazione tributaria e l'Amministrazione poteva formare il titolo per la successiva riscossione. Tuttavia, sono state escluse le sanzioni relative ai mancati pagamenti rateali concordati prima dell'avvio della procedura concorsuale, poiché tali rate non potevano essere onorate proprio a causa della procedura pendente e mancava quindi il requisito della colpevolezza. Restano dovute le somme derivanti dal controllo automatizzato e le sanzioni applicabili ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, con applicazione delle misure più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 182-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
La mancata adesione alla transazione fiscale non estingue né riduce automaticamente i debiti tributari: la società resta esposta alle conseguenze della procedura concorsuale e all'obbligo di pagamento dei tributi dovuti.
Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La disposizione costituisce il fondamento delle sanzioni per omesso o tardivo versamento che, nel caso concreto, restano applicabili nei limiti riconosciuti dalla sentenza.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Il nuovo regime sanzionatorio deve essere applicato d'ufficio, anche al giudizio in corso, nelle misure più favorevoli previste dalla riforma.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 marzo 2016
La circolare viene richiamata quale conferma dell'applicazione delle nuove e più favorevoli misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto"
La sentenza tributaria deve contenere una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della decisione, senza necessità di riportare integralmente lo svolgimento del processo.
Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato richiamato quale fondamento della decisione sulle spese, che sono state compensate in ragione della particolare complessità e non univocità del quadro normativo.
Massime di principio
- L'avvio di una procedura concorsuale o il successivo fallimento non fa venir meno i tributi dovuti: l'Amministrazione può comunque accertare, iscrivere a ruolo e formare il titolo per la riscossione secondo le regole della procedura concorsuale.
- La mancata adesione alla transazione fiscale non comporta l'esonero dai debiti tributari né impedisce all'Erario di tutelare il proprio credito.
- Le sanzioni tributarie richiedono la colpevolezza. Se il mancato pagamento di rate precedentemente concordate è oggettivamente dipeso dall'apertura o dalla pendenza della procedura concorsuale, può essere esclusa la sanzionabilità, pur restando dovuti tributi e interessi.
- L'esclusione delle sanzioni non è automatica per ogni debito di una società insolvente: occorre dimostrare il collegamento causale tra la procedura concorsuale e l'impossibilità concreta di effettuare i versamenti.
- Gli importi dovuti a titolo di tributo, gli interessi e le somme risultanti da controlli automatizzati restano normalmente dovuti, salvo specifici vizi dell'accertamento o della riscossione.
- Quando interviene una riforma sanzionatoria più favorevole, le nuove misure possono trovare applicazione d'ufficio anche nei procedimenti pendenti, secondo il regime previsto dalla legge.
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