Sentenza del 24/07/2017 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta Comunale Pubblicità - Cassonetti luminosi inferiori a 5 mq - Caso del franchising - Imposta - Dovuta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2014, pari a 441 euro, contestando l’assoggettamento a imposta di due cassonetti luminosi, uno bifacciale e uno monofacciale, entrambi di superficie inferiore a 5 mq. Ha sostenuto che la dicitura "Pizzidea" costituisse un’insegna di esercizio riferibile all’attività svolta in franchising e non pubblicità a favore di un soggetto terzo, invocando l’esenzione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 507/1993 e la circolare MEF n. 3/2002. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione dell’avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha respinto l’appello e confermato la debenza dell’imposta. Ha ritenuto che "Pizzidea" identificasse il marchio del franchisor, soggetto distinto e autonomo rispetto all’affiliato, e non il luogo in cui l’appellante svolgeva la propria attività. Pertanto, le diciture avevano funzione pubblicitaria e non costituivano insegne di esercizio esenti. Il contratto di franchising non incide sulla qualificazione tributaria dell’esposizione. È stata inoltre esclusa la rilevanza vincolante della circolare ministeriale, nonché il difetto di motivazione dell’avviso. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 507/1993
La norma impone di distinguere tra insegna, destinata principalmente a identificare il luogo dell’attività economica, e pubblicità, diretta a promuovere merci, prodotti o servizi. Le esenzioni sono soggette a interpretazione tassativa e non possono essere applicate per analogia o in via estensiva.
Art. 2-bis, comma 6, Legge 75/2002
L’insegna di esercizio deve svolgere la funzione di indicare il luogo in cui viene esercitata l’attività economica; il semplice utilizzo del marchio di un soggetto distinto non è sufficiente a qualificare il supporto come insegna esente.
Legge 129/2004
Il contratto di affiliazione commerciale collega due imprenditori distinti e autonomi. Tale autonomia civilistica rileva anche sul piano tributario e impedisce di considerare automaticamente il marchio del franchisor come insegna propria dell’affiliato.
Circolare MEF n. 3/2002
La circolare, secondo cui sarebbero esenti anche le insegne degli esercizi commerciali in franchising, non ha efficacia vincolante né per il giudice tributario né, in caso di contrasto con la legge, per gli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 novembre 2007, n. 23031
Le circolari dell’amministrazione finanziaria hanno funzione interpretativa e organizzativa, ma non costituiscono fonti normative vincolanti e possono essere disattese se ritenute contra legem.
Legge 75/2002 e D.Lgs. 507/1993
Nel sistema dell’imposta sulla pubblicità, la qualificazione dipende dalla funzione concreta del messaggio e dalla sua riferibilità all’attività esercitata, non dalla denominazione utilizzata dal contribuente o dall’esistenza di un contratto commerciale di franchising.
Massime di principio
- Per stabilire se un’insegna sia esente o soggetta a imposta occorre valutarne la funzione concreta: se identifica il luogo dell’attività dell’esercente può essere un’insegna; se promuove un marchio, prodotti o servizi, tende a essere qualificata come pubblicità.
- La superficie inferiore a 5 mq non comporta automaticamente l’esenzione: il limite opera solo quando il supporto è effettivamente un’insegna di esercizio secondo la normativa applicabile.
- Nel franchising, il marchio del franchisor resta riferibile a un imprenditore distinto dall’affiliato; il contratto non trasforma automaticamente la pubblicità del marchio in insegna propria dell’esercizio affiliato.
- Le esenzioni tributarie sono tassative: non è normalmente possibile estenderle a casi simili mediante analogia o interpretazione estensiva.
- Le circolari ministeriali non sono fonti normative e non vincolano il giudice; in caso di contrasto con la legge, possono essere disapplicate.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi concretamente.
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